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Cessione di Fabbricato a Cittadino Straniero: Normativa e Obblighi

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso. Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione ecc.).

Comunicazione di Cessione Fabbricato: Cosa Significa?

La comunicazione di cessione di un fabbricato è una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da parte di chi concede l’uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, uso gratuito) di un immobile, o parte di esso, per un periodo superiore a 30 giorni. La comunicazione è chiamata “Legge antiterrorismo” e deve essere presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza (Decreto legge 21/03/1978, n. 59, art. 12).

Evoluzione Normativa

L'obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato è stato assorbito dalla registrazione del contratto di vendita o locazione (Circolare ministeriale 31/05/2011, n. 557):

  • dal 7 aprile 2011 per i contratti di locazione registrati (Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23)
  • dal 14 aprile 2011 per i contratti di vendita di immobili registrati (Decreto legge 13/05/2011, n. 70).

Rimane l'obbligo della comunicazione per i casi in cui il contratto non è soggetto alla registrazione (Circolare ministeriale 20/07/2012). Rimane inoltre l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato per i casi di cessione di fabbricato o ospitalità a cittadini extracomunitari indipendentemente dalla registrazione del contratto. Questo obbligo può essere assolto anche mediante la comunicazione di ospitalità.

Soggetti Obbligati

Se si cedono locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante) è obbligatorio presentare la comunicazione.

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Cittadini Stranieri (Extracomunitari)

E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario). Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi. Per approfondimenti è possibile consultare l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n.

La legge stabilisce, inoltre, che l´identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l´esame di un documento di identità. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell´immobile, e non del momento dell´accordo o della firma del contratto.

Normativa di Riferimento

La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191, che va adempiuto solo in presenza delle circostanze previste dalla norma.

La normativa contenuta nell’art 7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricati dall’art. 12 della legge 18 maggio 1978 n. 191 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978 n.

La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di “chiunque ceda” a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art. Laddove, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma di cui al citato art. 12, venga effettuata, in favore dello straniero, la dichiarazione di cessione di fabbricato, non occorre una seconda comunicazione ai sensi dell’art. Viceversa la dichiarazione di mera ospitalità dello straniero, non sostituisce in alcun caso la dichiarazione di cessione fabbricato, laddove sia concesso un uso esclusivo del bene superiore a 30 giorni.

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Nel caso in cui la cessione del fabbricato sia fatta in favore di cittadino extracomunitario, al fine di consentire a quest’ultimo di avere la disponibilità di un documento che dimostri, appunto, la disponibilità di un alloggio ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, è necessario che la presentazione avvenga, nei modi indicati, presso lo sportello dedicato.

Riferimenti Legislativi

  • LEGGE 18 MAGGIO 1978 n.191(G.U. n.137 del 19/05/1978) CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1978 n. 59
  • Art. 7 del Decreto legislativo 286/98 (Testo Unico sull’Immigrazione)

Modalità di Comunicazione

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Precisazioni Importanti

  • La comunicazione va fatta solo nel caso in cui il cessionario acquisisca un uso esclusivo del bene.
  • La dichiarazione di ospitalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 286/98 non sostituisce la comunicazione di cessione.
  • La comunicazione va presentata all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l’immobile.
  • Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

Casistiche Specifiche

Domanda: la dichiarazione va presentata solo con il nome dell’affittuario o ne va fatta una per ogni membro della famiglia?

Risposta: la dichiarazione va fatta dal cedente indicando quale cessionario l’affittuario, i membri della sua famiglia non acquisiscono di per sé, a loro volta, un diverso uso esclusivo.

Domanda: sono nella condizione di cedere ad un familiare la mia seconda casa ad uso gratuito.

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Risposta: no se non ha un uso esclusivo di almeno una parte di un fabbricato per almeno 30 giorni, in ogni caso il datore di lavoro è tenuto a segnalare all’Autorità locale di P.S. l’ospitalità fornita alla straniera ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 286/98.

Obblighi Attuali

A seguito di alcune modifiche normative, permane l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato solo nei casi riguardanti i comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e le locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini etc..), non soggetti a registrazione.

La dichiarazione di cessione di fabbricato o di ospitalità stranieri deve essere compilata e consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune ove l’immobile è ubicato, in triplice copia. In caso di sanzione, entro 30 giorni dalla notifica del verbale, gli interessati possono presentare ricorso al Sindaco.

La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975 n. A seguito di alcune modifiche normative, permane l‘obbligo di comunicazione di “cessione di fabbricato“, solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini ecc…) non soggetti a registrazione. il modulo di comunicazione.

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