Codice Identificativo Regionale (CIR) per Locazioni Turistiche: Requisiti e Normative
Il Codice Identificativo Regionale (CIR) è un codice alfanumerico che quasi tutte le regioni italiane hanno adottato per identificare le strutture ricettive e le locazioni ad uso turistico, a prescindere o meno dalla loro forma imprenditoriale. Più nello specifico si tratta del Codice Identificativo Regionale (CIR per affitti brevi), un elemento cruciale per le strutture ricettive presenti sul territorio nazionale, che funge da mezzo per ufficializzare l'inizio delle attività, inclusi gli affitti brevi di appartamenti con contratti ad uso turistico che non richiedono Partita Iva. La funzione principale del CIR, dunque, è l’identificazione delle strutture turistico-ricettive e la regolamentazione delle attività legate all’ospitalità turistica nelle regioni italiane.
Le regioni si sono in pratica allineate alla finalità dell’art. 13 quater comma 7 decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, successivamente convertito nella legge n. 58/19, che istituisce il Codice Identificativo Nazionale e ne rende obbligatoria l’esposizione nelle comunicazioni inerenti l’offerta e alla promozione. Attraverso le disposizioni di tale legge è stata resa nota la creazione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di una specifica banca dati contenente informazioni sulle strutture ricettive e sugli immobili destinati alle locazioni brevi, conformemente all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, numero 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, numero 96, presenti sul territorio nazionale.
Il CIR è quindi un codice univoco paragonabile ad una sorta di carta d’identità dell’alloggio, che consente alle competenti autorità locali di facilitare i controlli amministrativi volti a migliorare la qualità dell’offerta turistica ed a contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali. Inoltre, le autorità possono utilizzare tali codici per tenere traccia dell’offerta turistica, verificare la conformità alle normative vigenti e garantire qualità e sicurezza ai turisti stessi.
Struttura del CIR
La struttura di questo codice alfanumerico viene in genere riportata in ogni deliberazione della giunta regionale successiva all’istituzione del CIR.
Obbligatorietà del CIR
Una cosa è certa: già da anni l’indicazione del CIR per le strutture ricettive è obbligatoria in quasi tutte le regioni d’Italia. Per quanto invece riguarda gli alloggi ad uso turistico, alcune regioni hanno reso non obbligatoria l’esposizione del CIR per le locazioni turistiche superiori a 30 giorni mentre altre sì. Sono quindi esonerati dall’obbligo di indicazione di CIR e CIN le locazioni non turistiche superiori a 30 giorni, riguardanti ad esempio gli immobili dati in affitto con contratto di locazione ad uso transitorio.
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Nell’ambito dei contratti di affitto breve, il codice di identificazione regionale, è stato creato con l'obiettivo di identificare tutte le diverse tipologie di strutture ricettive aperte al pubblico, che includono le seguenti categorie in linea generale:
- strutture ricettive alberghiere, come gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e i condhotel;
- strutture ricettive all'aria aperta, tra cui i campeggi, i villaggi turistici e i marina resort;
- strutture ricettive extralberghiere, come le case per ferie, gli ostelli, i rifugi alpini, i rifugi escursionistici, gli affittacamere, gli appartamenti e le case vacanze;
- altre tipologie ricettive, tra cui appartamenti ammobiliati per uso turistico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuarie di alloggio e prima colazione, strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale.
Pertanto, il CIR risulta essere obbligatorio per i proprietari di strutture alberghiere, strutture all'aria aperta e strutture extralberghiere che, in caso contrario, andrebbero incontro a sanzioni pecuniarie.
Inoltre, il codice CIR deve essere riportato su documenti scritti o stampati, siti web (inclusi i portali di prenotazione OTA) e su qualsiasi altro mezzo utilizzato per scopi pubblicitari, promozionali e di commercializzazione dell'attività (inclusa ad esempio, la piattaforma Airbnb).
Come Richiedere il CIR
Ad oggi non è mai stata istituita una procedura semplice per l’ottenimento del CIR e che sia anche valida su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda la richiesta di CIR ed il processo di ottenere il codice identificativo per gli affitti brevi, non esiste ancora una chiara direttiva. In generale, poiché la regolamentazione di vari aspetti del settore turistico è di competenza regionale, è consigliabile rivolgersi direttamente agli organi competenti nella propria regione per ottenere ulteriori dettagli sulle modalità di rilascio del CIR per locazioni turistiche ed altri modelli di contratto di affitto breve. Inoltre, in considerazione dell'importante aspetto fiscale associato a questo processo, è necessario garantire l'accesso all'Agenzia delle Entrate ai dati relativi al codice identificativo.
L’inizio dell’attività di locazione prevede la registrazione dell’alloggio presso il comune di ubicazione utilizzando la procedura che esso stesso prevede. Per evitare errori è quindi consigliabile chiedere al proprio comune la procedura prevista per registrare l’immobile.
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Sanzioni per la Mancata Indicazione del CIR
Il decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a 5000 in caso di mancata indicazione del CIR (articolo 13 quater, commi 7 e 8). Se l’obbligo non viene rispettato dai soggetti che possiedono strutture ricettive, coloro che si occupano di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali online che mettono in contatto persone in cerca di alloggi in affitto breve e locazione turistica, possono incorrere in consistenti sanzioni amministrative.
Eccezioni all'Obbligo del CIR
Naturalmente, esistono delle eccezioni all'obbligo di indicazione del codice CIR per affitti brevi, che comprendono situazioni in cui la struttura è visibile tramite insegne, marchi identificativi o cartelli stradali pubblicitari che indicano l'indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura.
Non è necessario indicare il CIR per casa vacanze su piccoli gadget pubblicitari come penne e portachiavi, né su veicoli aziendali utilizzati per fornire servizi di trasferimento ai clienti o in pubblicità generale su mezzi come taxi e treni.
Adozione del CIR nelle Regioni Italiane
In Italia, la regione che ha aperto la strada nell’ambito del CIR affitti brevi è la Lombardia, dove il codice è stato attivato a partire da novembre 2018. Per quanto riguarda la procedura di richiesta del codice identificativo per gli affitti brevi, alla fine di novembre dello stesso anno, la Puglia ha approvato un disegno di legge che ha introdotto il "Codice Identificativo di Struttura" (CIS), con requisiti simili a quelli del CIR per affitti brevi. Nel settembre 2019, la regione Veneto ha adottato un regolamento che include l'introduzione del codice identificativo per le strutture di Airbnb, gli affitti brevi e le locazioni turistiche. Nel frattempo, in Piemonte, è stato reso disponibile un portale online denominato "Servizio Locazioni Turistiche", attraverso il quale è possibile ottenere il CIR. Per quanto riguarda il CIR per affitti brevi in Campania, a partire da agosto 2019 è stato istituito il "Codice Identificativo delle Strutture Ricettive" (CUSR), come indicato nel comma 8 della legge di bilancio 16/2019.
Come Trovare il CIR
Se si è proprietari di una delle strutture ricettive per cui il codice è obbligatorio, presenti in altre regioni italiane, è possibile visionare i siti ufficiali di regione per individuare le misure introdotte ed i relativi obblighi e modalità di richiesta su, ad esempio:
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- CIR affitti brevi in Toscana e CIR affitti brevi a Firenze;
- CIR affitti brevi in Sicilia;
- CIR affitti brevi in Calabria;
- e via dicendo.
Di contro, se si è un turista, il codice CIR dovrebbe essere reso disponibile dai proprietari della struttura sulle diverse forme di promozione e commercializzazione dell’attività della struttura.
Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Con la legge n.58 del 2019 è stato individuato il codice univoco da assegnare alle strutture turistico-ricettive dalle loro regioni di appartenenza. In materia di codici identificativi, per affrontare e contrastare l'evasione fiscale, è stato introdotto un codice nazionale per affitti brevi e, contemporaneamente, l'aliquota della cedolare secca è stata incrementata al 26%a partire dalla seconda casa affittata e per periodi inferiori a 30 giorni, mentre per la prima casa l'aliquota dovrebbe rimanere al 21%.
L'implementazione del codice nazionale per gli affitti brevi è vista come un passo significativo nella lotta all'evasione fiscale, poiché permetterà di identificare chi effettua tali affitti e di raccogliere entrate aggiuntive da destinare al fondo per la riduzione della pressione fiscale.
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