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Cittadinanza Italiana per Stranieri: Requisiti e Modalità per Legami di Parentela

La cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e relativi regolamenti di esecuzione, in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n.

A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n.

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo diverse modalità, tra cui:

  • Per nascita da genitore italiano ("ius sanguinis")
  • Per nascita sul territorio italiano
  • Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione
  • Per residenza
  • Per matrimonio/unione civile

Acquisto della Cittadinanza per Legami di Sangue (Iure Sanguinis)

L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella circolare n.:

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  • accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente.
  • comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale.

Acquisto della Cittadinanza per Filiazione e Adozione

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (art. 2, comma 1 legge n.

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.

Secondo l’art. 14 della legge n. 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita”.

L’acquisto interviene, quindi, alla condizione della convivenza del soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano, purché quest’ultimo risieda, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, da due anni continuativi in Italia (o dalla nascita, se di età inferiore a due anni), requisito introdotto dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 36, così come convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.

L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

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Elezione della cittadinanza a seguito di riconoscimento della filiazione nella maggiore età

Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una “elezione di cittadinanza” (art. 2, comma 2 legge n. 91/92).

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all’art.

Acquisto della Cittadinanza per Matrimonio o Unione Civile

L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno:

  • in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge;
  • all’estero: tre anni dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.

È necessario che, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

Acquisto della Cittadinanza per Residenza

Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia.

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Si fa presente che nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.

In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art.

I periodi di residenza necessari variano a seconda della situazione del richiedente:

  • 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett.
  • 4 anni di residenza per i cittadini dell'Unione europea (art. 9 lett.
  • 5 anni di residenza per gli apolidi ( 9 lett. e ) e i rifugiati politici ( art.
  • 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art.9 lett.
  • 3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett.
  • 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett.
  • dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L.

Documenti Necessari per la Richiesta di Cittadinanza

L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n.

  • CERTIFICATO DI NASCITA * , da richiedere nel Paese d'origine.
  • CERTIFICATO PENALE * del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia.
  • Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito . È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille.
  • RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di 250€ , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza. Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento.
  • MARCA DA BOLLO da 16€.
  • Qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita, è necessario produrre un certificato di matrimonio dal proprio paese, tradotto e legalizzato nelle forme di rito, oppure una dichiarazione consolare.

Rinuncia alla cittadinanza italiana

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente.

Riacquisto della cittadinanza italiana

La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge n. 91/92.

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