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Matrimonio al Consolato Italiano: Documenti Necessari e Requisiti

Se desiderate sposarvi presso una Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, dovete presentare una istanza di celebrazione di matrimonio consolare. Ci sono alcuni casi in cui la vostra istanza potrebbe essere rifiutata (art. 12 D. Lgs. 71/2011 - “Il capo dell’ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.

Pubblicazioni di Matrimonio: Dove Richiederle

La procedura per richiedere le pubblicazioni di matrimonio varia a seconda della residenza dei nubendi:

  • Se siete entrambi residenti in Italia: Dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio al vostro Comune di residenza. Se risiedete in due Comuni diversi, le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni. Il Comune rilascerà alla Rappresentanza diplomatica o consolare la delega per la celebrazione del matrimonio ai sensi dell’art.
  • Se siete italiani residenti all’estero e desiderate sposarvi in Italia: Dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dove risultate iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano che avrete indicato (ai sensi dell’art.
  • Se uno di voi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero: Dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio consolare, che a sua volta ne chiederà l’esecuzione al Comune di residenza in Italia.
  • Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre l’altro cittadino straniero ha la residenza all’estero: Avete due possibilità: richiedere le pubblicazioni alla Rappresentanza diplomatica o consolare oppure al Comune italiano di residenza, che provvederà al rilascio di delega alla Rappresentanza diplomatica o consolare per la celebrazione del matrimonio ai sensi dell’art.

Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio dovete presentarvi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità valido (art.

Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità in corso di validità.

Matrimonio all'Estero per Cittadini Italiani

I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla normativa straniera.

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Per sposarvi in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980, vi sarà richiesto di produrre un “certificato di capacità matrimoniale”. Gli Stati che hanno ratificato predetta Convenzione sono i seguenti: Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.

In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le Autorità locali presso cui si celebra il matrimonio possono richiedere un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio.

L’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. In alternativa potrete presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (ai sensi dell’art.

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 sul rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile sono esenti da legalizzazione e da traduzione. I Paesi che hanno ratificato la Convenzione sono Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.

Documenti Necessari per Cittadini Stranieri che si Sposano in Italia

Per contrarre matrimonio in Italia, il cittadino straniero deve produrre i seguenti documenti:

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  • Passaporto valido.
  • Nulla Osta al matrimonio di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano.

Quest'ultimo documento può essere rilasciato:

  • dall'Autorità dell'Ambasciata o del Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura per gli Stati che non hanno aderito alle Convenzioni che ne prevedono l'esenzione. Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia-Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
  • dall'Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia).

I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia) o mediante apostille dagli organi preposti dai paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961, a meno che non ci siano disposizioni diverse. Se la traduzione viene fatta all'estero anche la firma del traduttore va legalizzata nelle forme descritte. Paesi che prevedono questa casistica sono: Finlandia, Lituania, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito.

Requisiti del Nulla Osta

Il Nulla-osta deve contenere i seguenti dati:

  • indicazione che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza;
  • cognome e nome;
  • luogo e data di nascita;
  • generalità del padre;
  • generalità della madre;
  • cittadinanza;
  • residenza (se il cittadino è iscritto all'Anagrafe di un Comune italiano va indicato detto Comune come residenza; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna Anagrafe italiana va indicato il Comune estero di residenza);
  • stato civile (celibe, vedovo o divorziato): per la donna divorziata occorre la data di scioglimento del matrimonio, per la donna vedova occorre la data di morte del precedente marito. Per entrambe, se di stato libero (divorziata o vedova) da meno di 300 giorni, occorre L'AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE (art.116 c.2 e 89 Codice Civile).

Presentando al Comune in cui si intende contrarre matrimonio il passaporto in corso di validità e il nulla osta al matrimonio di cui all'articolo 116 del Codice Civile italiano che si ottiene con le modalità indicate nella descrizione del servizio.

Se lo straniero è residente o domiciliato in Italia, sono necessarie le Pubblicazioni di matrimonio.

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Se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti né domiciliati in Italia, anziche' richiedere le Pubblicazioni di matrimonio, dovranno sottoscrivere un verbale nel quale dichiarano che non esistono fra di loro impedimenti di parentela, affinita', adozione o affiliazione, ne' altri impedimenti ai sensi degli artt. 85, 86, 87 e 88 del Codice Civile.

Per alcuni paesi esistono disposizioni particolari relative al rilascio del nulla-osta.

Paesi Aderenti alla Convenzione di Monaco

I cittadini di paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione). Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.

Disposizioni Speciali per Cittadini di Alcuni Paesi

Cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
  • atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla Legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console italiano all'estero, Tribunale di Firenze, Notaio.

Il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre:

  • dichiarazione giurata resa davanti al Console dell'Australia in Italia, dalla quale risulti che, giusta le leggi alle quali è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura;
  • atto di notorietà (che deve indicare ancora che il cittadino può contrarre matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero Console italiano), con quattro testimoni.

Il cittadino BRITANNICO ha la facoltà di scegliere: fare le pubblicazioni nel Regno Unito secondo la procedura prevista dalla circolare ministeriale 6/2013 (allegata) e ottenere un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorita' locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dall'/gli interessato/i presso un avvocato o un notaio britannici.

Cittadinanza per Matrimonio in Consolato

La cittadinanza per matrimonio in Consolato può essere richiesta da tutti i cittadini stranieri che si sono sposati con cittadini italiani, sia che il matrimonio sia avvenuto in Italia che all’Estero. L’art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. È importante precisare, però, che per essere ammissibile devono ricorrere alcune condizioni. A mente queste due caratteristiche, si può presentare richiesta di concessione della cittadinanza per matrimonio dopo due anni dalla data del matrimonio, qualora i coniugi risiedano in Italia oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se i coniugi risiedano all’estero.

Tra le condizioni richieste per la concessione della cittadinanza per matrimonio in Consolato è necessario non intercorra la separazione personale dei coniugi: questo non significa che non sia possibile in assoluto per i coniugi risiedere in luoghi diversi. È comunque una anomalia che va spiegata.

Documenti Aggiuntivi

Per la richiesta di cittadinanza, è necessario presentare anche la ricevuta del pagamento del contributo obbligatorio di 250 euro, previsto dalla legge 94/2009, pagamento che dovrà essere effettuato sul C/C postale n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: “Cittadinanza - contributo di cui all’art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n.

Va segnalato che in alcuni paesi le donne acquisiscono il cognome del marito dopo il matrimonio: in questo caso si dovrà allegare come “Documento generico” una attestazione del Consolato, che successivamente dovrà essere legalizzata in Prefettura, che certifichi le esatte generalità del coniuge.

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