Contratti di Viaggio: Tipologie e Normativa in Italia
La normativa sui pacchetti turistici è entrata in vigore con il Dlgs del 21 maggio 2018 n.62, recependo ed attuando la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, modificando di fatto il Codice del Turismo.
La nuova legge sui pacchetti turistici, composta da 9 sezioni, ha modificato il VI titolo del Dlgs 79/2011 integrando i contratti del turismo organizzato al Codice del turismo. Innanzitutto, questa modifica disciplina i contratti del turismo organizzato, in particolar modo i pacchetti turistici ed i servizi turistici collegati.
La normativa sui pacchetti turistici trova la sua applicazione ai pacchetti offerti in vendita o venduti attraverso dei professionisti, e ai servizi collegati al pacchetto turistico venduti ai viaggiatori da professionisti. Alcuni degli articoli presenti in questa normativa turistica sono stati introdotti anche all’interno del Codice del Consumo con il Dlgs 206/2005 al Capo II Art.
Definizioni Importanti
Per comprendere appieno la normativa, è fondamentale definire alcuni termini chiave:
- Organizzatore: (comma primo, lettera i) dell’art.
- Venditore: (comma primo, lettera l) dell’art.
- Stabilimento: definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. m)
Pacchetto Turistico: Cosa Comprende?
Il punto c) del comma primo, dell’art. specifica che il contratto per la vendita del pacchetto turistico deve contenere elementi ben precisi indicati negli artt.
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Il comma secondo dell’art. fornisce le definizioni degli elementi del pacchetto turistico. Il senso di questa norma sta nel voler evitare che, fatturando separatamente i singoli elementi di uno stesso pacchetto turistico, l’organizzatore intenda sottrarsi alle tutele che deve garantire in caso di vendita di pacchetto turistico.
Il comma quarto prevede che, come già previsto per il pacchetto turistico, anche in caso di servizi turistici collegati, non si potrà ritenere definita la costruzione di “servizi turistici collegati” se il valore dei “servizi minori” fosse inferiore al 25% del costo totale dei servizi.
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali:
- il trasporto di passeggeri;
- l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
- il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A;
- qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3) e non sia un servizio finanziario o assicurativo se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
- tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
- acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
- offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
- pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
- combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Il viaggiatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Codice del Turismo).
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Il contratto costituisce titolo per accedere ad eventuali risarcimenti in caso di fallimento o insolvenza dell’organizzatore.
Servizi Turistici Collegati
I servizi turistici collegati sono i servizi acquistati da diversi professionisti con contratti differenti, ma comunque collegati tra di loro. Ad esempio, se durante la prenotazione di un pacchetto turistico, un cliente decide di acquistare un biglietto per un concerto, tale rientra nella disciplina del pacchetto turistico, e ne gode pertanto di tutti i diritti e tutele.
Obblighi e Responsabilità
Ma quali sono gli obblighi e le responsabilità per l’organizzatore di viaggi o il venditore di viaggi? L’organizzatore di viaggi (tour operator o agenzia viaggi incoming) o il venditore (agenzia viaggi online, portale turistico) che vende un pacchetto turistico devono fornire al viaggiatore il modulo informativo prima della conclusione del contratto.
Le informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore assumono carattere vincolante e diventano parte integrante del contratto. Tali non possono subire variazioni salvo accordo esplicito tra le parti.
Il contratto di pacchetto turistico è stipulato in un linguaggio semplice, chiaro e leggibile. Qualora i pacchetti viaggio siano acquistati da altri professionisti distinti, l’organizzatore è tenuto ad avere dal professionista o dal venditore le informazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi come previsto dal decreto.
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Assistenza al Viaggiatore
Il tour operator o l’agenzia viaggi di incoming in qualità di organizzatore ha l’obbligo di prestare assistenza al viaggiatore. Nel caso in cui infatti il viaggiatore si trovi in condizioni tali da dover richiedere l’assistenza, l’organizzatore fornisce informazioni adeguate in relazione ai suoi bisogni. Ciò può riguardare i servizi sanitari, le autorità locali o l’assistenza consolare.
Nel caso in cui un’agenzia viaggi intermediaria, o un venditore offra viaggi sul proprio sito web creati da un organizzatore, il venditore in qualità di intermediario, è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore.
La normativa sui pacchetti turistici stabilisce la responsabilità del professionista (organizzatore, venditore o fornitore di servizi turistici) anche nel qualcaso vi siano degli errori tecnici del sistema di prenotazione oppure commessi durante il processo di prenotazione del pacchetto turistico.
Qualora un professionista, organizzatore o venditore che sia, a causa di un danno debba corrispondere un indennizzo o un risarcimento, ha diritto di regresso nei confronti di terze persone o coloro che hanno causato o contribuito al verificarsi della situazione che ha condotto alla richiesta di risarcimento da parte del cliente.
A seguito di un risarcimento del danno ad un viaggiatore, causato da terzi, in seguito al risarcimento del danno ad opera del venditore o organizzatore, tali hanno diritto di surrogazione verso terzi responsabili.
Tutela del Viaggiatore
La normativa sui pacchetti turistici per quasi la sua totalità delle sezioni, tratta per lo più della tutela dei viaggiatori durante l’esecuzione di un pacchetto turistico. Ciò è dovuto principalmente all’introduzione dei punti vendita online, che nell’ultimo decennio ha causato parecchi disguidi.
Pertanto per assicurare una protezione efficace dei viaggiatori all’interno dell’Unione Europea, dapprima con il Regolamento Europeo 2012/2032 e dopo con il Decreto Legislativo 62/2018 sono state introdotte tutele specifiche per il viaggiatore.
Il viaggiatore qualora il contratto di compravendita di un pacchetto turistico avvenga in presenza fisica di entrambe le parti, ha diritto di ottenere una copia cartacea del contratto.
Il codice del turismo aggiornato prevede il diritto di cessione del contratto di viaggio entro 7 giorni dalla partenza da parte del viaggiatore ad un terzo soggetto, purché siano rispettate le condizioni previste per la fruizione del viaggio. Il cedente e il cessionario tuttavia sono responsabili del pagamento del saldo o eventuali costi, diritti e imposte derivanti dalla cessione.
La nuova normativa sui pacchetti turistici prevede, qualora sia espressamente definita nel contratto, la riduzione del prezzo di vendita, e ciò deve avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla data di partenza del viaggio.
Tuttavia, può capitare che in presenza di un difetto di conformità del pacchetto turistico tale da compromettere l’esecuzione anche parziale del viaggio, il viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni, in relazione alla durata della non conformità, ammesso che tale non sia imputabile al viaggiatore.
La lettera p) si parla di difetto di conformità. Vi è difetto di conformità se, ad esempio, il viaggiatore aveva prenotato un albergo sul mare e gli viene offerto un albergo a 5 km.
Il decreto prevede che le condizioni del contratto non possono essere modificate unilateralmente. Fatto salvo che questo non sia riservato nel contratto e le modifiche apportate siano di scarsa entità. Anche in questo caso l’organizzatore comunica le modifiche contrattuali al viaggiatore in modo preciso, chiaro e su supporto durevole.
Però per avvalersi di tale diritto, il consumatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione entro un tempo stabilito dal professionista.
Il viaggiatore per le tutele concesse dalla disciplina dei contratti di viaggio, ha il diritto al recesso prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso per le spese sostenute dall’organizzatore. Il viaggiatore ha tra l’altro diritto al rimborso, nel caso in cui non venga raggiunto un numero minimo di partecipanti per lo svolgimento del viaggio.
Il viaggiatore ha il diritto di recesso anche qualora il contratto sia stipulato al di fuori dei locali commerciali.
Se un servizio turistico non è conforme a quanto espresso e sottoscritto nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore in primis deve porre rimedio al difetto.
Il viaggiatore ha diritto ad ottenere un rimborso, previa documentazione delle spese sostenute, qualora un organizzatore non ponga rimedio del difetto di conformità. Egli infatti acquisisce il diritto al rimborso del prezzo versato e al rientro al luogo di partenza qualora il pacchetto preveda anche il trasporto.
La normativa sui pacchetti turistici, prevede tra l’altro che gli organizzatori di viaggi e i venditori siano coperti da contratti di assicurazione. Contratti assicurativi per la responsabilità civile del viaggiatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza degli obblighi assunti con il contratto.
Conformità è la parola d’ordine per tutelare l’immagine di un tour operator o un’agenzia viaggi. Creare pacchetti turistici conformi a quanto richiesto dalle norme è il punto focale. Questo obiettivo deve essere sempre perseguito attraverso la cultura della conformità.
È necessario infatti scegliere con cura i fornitori dei propri pacchetti turistici e anche i soggetti incaricati alla vendita.
Eccezioni alla Disciplina
Le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, del Codice del Turismo non si applicano a:
- pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
- pacchetti e servizi turistici collegati, acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organizzazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professionista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Per queste tipologie di viaggi, si applicano le disposizioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Informazioni Precontrattuali Obbligatorie
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico l’organizzatore e l’eventuale intermediario venditore comunicano al turista le seguenti informazioni, mettendo a disposizione del viaggiatore il relativo modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del Codice del Turismo:
- la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
- i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
- l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
- i pasti forniti;
- le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
- i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
- la lingua in cui sono prestati i servizi;
- se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
L’organizzatore predispone - anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica nella quale sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto, tra le quali:
- la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, se diverso, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
- il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
- le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
- il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a) Codice del Turismo, prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
- le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
- le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 Codice del Turismo;
- le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
- gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 Codice del Turismo.
Cessione del Contratto
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
- l’organizzatore ne sia informato su un supporto durevole almeno 7 giorni prima della data fissata per l’inizio del pacchetto, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio;
- i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
- il cedente e cessionario rimborsino solidalmente all’organizzatore il prezzo, nonché tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla cessione, nella ragionevole misura che verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del prezzo, nonché delle spese sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico.
Aumenti di Prezzo
Gli aumenti di prezzo sono possibili soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- tasse e imposte sui servizi turistici inclusi nel contratto, quali imposte di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicabili al pacchetto.
L’organizzatore e l’intermediario dovranno fornire la giustificazione per tali aumenti e comunicare al viaggiatore il modo in cui sono stati calcolati.