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Contratto stagionale per stranieri: requisiti e documenti necessari

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale consente di svolgere attività di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Nulla Osta e Decreto Flussi

L'ingresso regolare del lavoratore straniero in Italia per svolgere attività di lavoro subordinato è condizionato all'approvazione di un decreto governativo di programmazione annuale, il c.d. Decreto Flussi, che fissa le quote di ingresso per lavoro. Il nulla-osta al lavoro subordinato è l'atto amministrativo con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione autorizza il datore di lavoro ad assumere un lavoratore straniero residente all'estero. Tale autorizzazione è necessaria per il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro.

Nel Decreto Flussi vengono previste quote di ingresso distinte per:

  • Lavoratori stagionali nei settori dell’agricoltura e del turistico-alberghiero
  • Lavoratori autonomi
  • Lavoratori subordinati non stagionali nei settori produttivi indicati nel decreto flussi

La richiesta di nulla-osta al lavoro va presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l'impresa o in cui avrà luogo la prestazione lavorativa, tramite il Portale Servizi del Ministero dell’Interno.

La domanda deve essere inviata allo Sportello Unico per l’immigrazione competente, tramite il Portale Servizi del Ministero dell’Interno compilando gli appositi moduli telematici che contengono i seguenti campi:

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  • Le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro committente
  • Le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere
  • L'impegno di assicurare alla persona straniera il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili
  • La sede dell'impresa o dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività di lavoro
  • Dichiarazione relativa alla sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero
  • La proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni contrattuali, comprensiva dell'impegno da parte del datore di lavoro al pagamento delle spese di ritorno del lavoratore straniero nel Paese di provenienza
  • Dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Alla richiesta di nulla osta inserita nel Portale Servizi è necessario allegare:

  • Autocertificazione dell’iscrizione alla Camera di commercio
  • Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale
  • Documento di Asseverazione predisposto dal consulente del lavoro, commercialista o avvocato.

L’attuale disciplina prevede che lo sportello unico per l'immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. Fermo restando il limite di nove mesi, il nulla osta al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto.

È possibile assumere un lavoratore stagionale anche a tempo parziale, purché l’orario settimanale medio non sia inferiore alle 20 ore. Al lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione mensile lorda non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria.

Conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale

L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, prevede che il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, possa chiedere allo sportello unico per l'immigrazione di convertire il proprio titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.

La domanda di conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in lavoro subordinato deve essere inoltrata telematicamente dallo straniero titolare del permesso di soggiorno attraverso il portale del Ministero dell'Interno che la indirizza allo Sportello per l'Immigrazione della provincia di residenza del lavoratore straniero.

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Documenti da allegare alla domanda:

  • Proposta di contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato, o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali
  • Autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro

A seguito delle modifiche normative introdotte con il DL 145/2024 le domande di conversione del permesso di soggiorno possono essere presentate al di fuori delle quote previste dai decreti flussi e quindi a prescindere dai c.d. click day.

La norma non prevede alcun termine perentorio entro il quale presentare la relativa istanza, né richiede espressamente che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale sia ancora in corso di validità al momento della domanda di conversione.

In via generale, gli artt. 5, comma 9-bis, e 13, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 prevedono un periodo di “tolleranza” di sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per chiederne il rinnovo o la conversione.

La giurisprudenza ha inoltre rilevato che il termine di scadenza del permesso di soggiorno "sia da considerarsi ordinatorio ai fini della richiesta di conversione". In forza di tale interpretazione, quindi, il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non è un ostacolo alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali, in particolare l’offerta di un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati.

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La legge consente unicamente la conversione del permesso rilasciato per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. Non è quindi possibile convertire tali permessi in permessi per lavoro autonomo.

Ai sensi dall’articolo 30 del D.lgs. n. 286/98 è, invece, in ogni caso possibile, in presenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, la conversione in un permesso per motivi familiari.

No, non è ammessa la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per attesa occupazione.

In base alle nuove disposizioni contenute nel DL 145/24, in caso di perdita del posto di lavoro, il lavoratore stagionale ha sessanta giorni decorrenti dal termine finale del precedente contratto di lavoro, entro il quale può trovare la nuova offerta di lavoro stagionale, dopo di ché dovrà abbandonare il territorio nazionale.

Si, come chiarito nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 5 maggio 2025, è applicabile, anche alle ipotesi di conversione quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis del D.lgs. n. 286/98, il quale prevede espressamente la possibilità di svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.

Ingressi al di fuori delle quote

L’art. 27 e seguenti prevedono una serie di categorie di lavoratori per i quali il nulla osta al lavoro non è necessario oppure, quando è richiesto, viene comunque rilasciato al di fuori delle quote periodicamente stabilite con il decreto flussi. Si tratta dei c.d. “ingressi al di fuori delle quote”, ovvero ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso di tutto l’anno e per i quali non esiste alcun tetto numerico (ad eccezione degli ingressi per tirocini formativi, per sport professionale e dilettantistico e per volontariato) ed è, di regola, prevista una procedura semplificata per il rilascio del nullaosta al lavoro.

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