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Decreto Attuativo Legge Guide Turistiche: Disciplina e Novità

In attuazione della misura M1C3-10 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è entrata in vigore la Legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante “Disciplina della professione di guida turistica” come modificata dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. Il relativo Regolamento attuativo - Decreto del Ministro del Turismo 26 giugno 2024, n.88 - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.150 del 28 giugno 2024.

Il 30 maggio scorso è stato raggiunto un accordo sul regolamento attuativo della professione di guida turistica, che completa il quadro normativo avviato con la pubblicazione della legge del 13 dicembre 2023 numero 190, che la categoria attendeva da dieci anni.

Il 28 giugno scorso è stato poi pubblicato l'atteso decreto del Ministero del Turismo con le disposizioni applicative sull'istituzione dell'albo nazionale e sugli obblighi di aggiornamento. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il prossimo 13 luglio, ma fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro le guide turistiche già abilitate potranno continuare a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

Principali Novità della Riforma

Le principali novità introdotte dalla nuova legge sono le seguenti:

  • Ulteriori requisiti per l’esercizio della professione di guida turistica.
  • Conoscenze linguistiche e titoli di studio funzionali all’esame di abilitazione all’esercizio della professione.
  • Composizione e aggiornamento dell’elenco nazionale delle guide turistiche.
  • Regole per l’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero.
  • Corsi di specializzazione e aggiornamento.
  • Disciplina di divieti e sanzioni.

Elenco Nazionale delle Guide Turistiche

E' istituito, presso il Ministero del turismo, l'elenco nazionale delle guide turistiche.

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Agli iscritti all'elenco è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione (art. 5).

Per entrare a far parte dell'elenco nazionale del Ministero del Turismo bisognerà prima di tutto:

  • Superare l'esame di abilitazione nazionale.
  • Ottenere il riconoscimento della qualifica professionale.
  • Essere già abilitati e iscritti agli albi regionali alla data in vigore della legge (il 17 dicembre 2023).

L'albo delle Guide turistiche è suddiviso in due sezioni:

  • Coloro che hanno superato l'esame di abilitazione nazionale o già abilitate.
  • Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero.

L'elenco nazionale è disponibile sulla piattaforma informatica del Ministero del turismo. Gli iscritti potranno svolgere la professione su tutto il territorio nazionale e saranno provvisti di un tesserino di riconoscimento, che include fotografia, numero di iscrizione e codice univoco di identificazione.

La legge, precisa l'articolo 1, è volta a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i princìpi fondamentali. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali princìpi.

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Le disposizioni contenute nella legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Esame di Abilitazione

L'esercizio della professione di guida turistica e l'iscrizione all'elenco nazionale sono subordinati al superamento di un esame di abilitazione, disciplinato all'articolo 4.

Per poter entrare a far parte dell'albo sarà necessario superare l'esame di abilitazione che prevede i seguenti requisiti:

  • Maggiore età.
  • Diploma di laurea triennale oppure della qualifica professionale di guida turistica conseguita negli Stati membri dell'Unione Europea o di abilitazione all'esercizio della professione qualora lo Stato membro dell'Ue la preveda.
  • Non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena per reato doloso.
  • Non aver riportate condanne per abuso di professione, arte, industria, commercio o mestiere.
  • Certificazioni della conoscenza di una lingua straniera al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento.

L'esame abbraccia le seguenti materie: storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, prove linguistiche.

Nello specifico consiste in:

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  • Una prova scritta.
  • Una prova orale.
  • Una prova tecnico-pratica.

Per partecipare all'esame di abilitazione bisognerà versare un contributo di 10 euro e poi altri di 30 per il rilascio del tesserino personale di riconoscimento.

In alternativa alla prova attitudinale, si può scegliere un tirocinio di adattamento sotto la supervisione di una guida turistica abilitata da almeno tre anni.

L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusivita’ dell’offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

Le prove si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a 25 punto. Alla prova orale e alla prova tecnico pratica accedono i candidati che hanno ottenuto un punteggio al test scritto pari o superiore a 25 punti.

La Commissione d’esame sarà composta da cinque membri effettivi (incluso il Presidente) qualificati nelle materie oggetto di esame. Possono essere inseriti membri aggiuntivi per la prova orale e tecnico-pratica per la valutazione delle conoscenze linguistiche e delle competenze tecniche.

Esercizio della Professione con Titoli Esteri

L'articolo 6 disciplina l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero.

  • in maniera stabile, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi. Sia che si affronti la prova attitudinale, sia che si svolga il tirocinio di adattamento, è richiesta la certificazione della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello C1 e l'altra di grado non inferiore al livello B2.
  • Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in altri Stati, la qualifica è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. E' richiesta la certificazione della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello C1 e l'altra di grado non inferiore al livello B2 e, per i cittadini di un altro Stato, la conoscenza certificata della lingua italiana in un grado non inferiore al livello C1.

Le prove attitudinali per il riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale.

I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

Corsi di Specializzazione e Aggiornamento

Le disposizioni del decreto del 26 giugno scorso precisano che i corsi di aggiornamento per le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale sono obbligatori e devono comprendere almeno 50 ore di formazione ogni tre anni.

I corsi sono tenuti da docenti ed esperti in materia e sono organizzati da enti autorizzati e convenzionati con le Regioni o le Province autonome.

Le guide turistiche dovranno inoltre comunicare al Ministero l'avvenuta partecipazione ai corsi inviando l'attestazione di frequenza sulla piattaforma informatica dedicata.

Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo (art. 7, comma 1). Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di 50 ore, consente l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale (art. 7, comma 2).

Le guide già abilitate in una o più regioni sono iscritte nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita (art.

Le guide turistiche sono poi obbligate a frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento autorizzati dal Ministero del turismo (art. 7, comma 3).

L'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché la determinazione delle sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento sono demandate ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

I corsi di specializzazione avranno una durata minima di 50 ore con frequenza obbligatoria, al termine del quale verrà rilasciato un certificato attestante le competenze acquisite previa verifica finale da parte dell’ente di formazione.

Allo stesso modo le guide turistiche saranno tenute a frequentare almeno cinquanta ore di formazione mediante uno o più corsi di aggiornamento ogni tre anni. L’obbligo di aggiornamento si intende assolto anche mediante la frequenza di un corso di specializzazione.

Obblighi di Comportamento

Infine la guida turistica dovrà seguire alcune norme di comportamento obbligatorie nell'esercizio della propria professione.

Dovrà quindi:

  • Esporre il modo visibile il tesserino di riconoscimento.
  • Fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

È invece vietato a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della legge.

Inoltre le agenzie di viaggio, i tour operator e ogni altro intermediario, anche telematico, non possono avvalersi per attività di guida turistica, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale.

In caso di violazioni le sanzioni previste sono le seguenti:

  • Da 3mila fino a 12mila euro ai soggetti non iscritti nell’elenco nazionale.
  • Da 5mila fino a 15mila euro ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura e alle imprese.

Il tesserino andrà poi esibito ad ogni richiesta da parte di organi di polizia locale o altri soggetti autorizzati. In caso di divieto si applica la sanzione amministrativa a partire da 500 fino ad un massimo di 1500 euro.

Attività propria della guida turistica, ai sensi dell'articolo 2, è l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano.

Il fine di tali visite guidate è evidenziare le caratteristiche e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza di tale patrimonio e garantire la qualità delle prestazioni rese.

Le guide turistiche munite di regolare tesserino personale di riconoscimento hanno il diritto ad entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, nell'esercizio della propria professione o per finalità di studio e formazione (art. 9). Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico non può essere ostacolato l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica (art. 3, comma 3).

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 97/2013, l’abilitazione alla professione di guida turistica, precedentemente con validità provinciale, è ad oggi valida sull’intero territorio nazionale.

A seguito dell’iscrizione nell’elenco nazionale, che ai sensi dell’art. 3 della legge 190 del 2023 è obbligatoria per l’esercizio della professione di guida turistica, il Ministero del turismo rilascerà un tesserino personale di riconoscimento che consentirà lo svolgimento dell’attività su tutto il territorio nazionale.

Sanzioni

Sono previste:

  • Sanzioni amministrative in caso di esercizio abusivo della professione, mancata esposizione del tesserino di riconoscimento, ostacolo all'ingresso da parte di guide turistiche a luoghi o istituti di cultura o altra violazione delle disposizioni contenute nella legge legge (art.

Ulteriori Disposizioni

La legge prevede anche:

  • La costituzione, da parte dell'ISTAT, di uno specifico codice ATECO per le attività inerenti alla professione di guida turistica (art. 8).
  • L'abrogazione della norma (l'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013) che prevedeva l'individuazione di siti di particolare interesse nei quali lo svolgimento della professione di guida turistica avrebbe richiesto una specifica abilitazione (art.
  • La definizione, con decreti attuativi, dei contributi a carico dei soggetti interessati (candidati o guide turistiche già abilitate) per concorrere alle spese di organizzazione degli esami di abilitazione o delle prove attitudinali, alle spese connesse al rilascio dei tesserini di riconoscimento, nonché all'organizzazione di corsi di specializzazione e aggiornamento (art.
  • L'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (art. 15).

Il Commento di Confguide

Pur apprezzando la riforma, Confguide-Confcommercio evidenzia tuttavia che “è stata via via depotenziata in questi mesi rispetto all’impianto originario, che conteneva le caratteristiche qualitative che riteniamo necessarie per la figura della guida turistica”. Senza contare il fatto che il regolamento approvato non si applica alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome e quindi “limita l’efficacia della riforma stessa”.

L’Associazione, poi, sottolinea la sua contrarietà “ad alcuni passaggi come la deroga per gli enti del Terzo Settore di effettuare visite guidate senza utilizzare guide abilitate; il titolo di accesso alla professione passato da laurea a diploma e le lingue straniere passate da due a una. Questo perché la guida turistica è una figura professionale del mondo della cultura e aver ridotto i requisiti di accesso determina un abbassamento del livello qualitativo della categoria e comporta una concorrenza non equilibrata tra operatori”.

In ogni modo “la legge 190 e il regolamento attuativo contengono aspetti positivi, come la definizione della professione di guida turistica, l’elenco nazionale, la possibilità di accesso per le guide - per motivi di studio e lavoro - in tutti gli istituti e luoghi della cultura, il divieto di avvalersi di guide turistiche non abilitate, i controlli e le sanzioni”. Detto che “molte delle modifiche introdotte al quadro normativo di settore sono state chieste dall’Europa”, Confguide auspica che “i nuovi legislatori europei possano tutelare maggiormente la categoria delle guide turistiche, a partire dalla previsione di percorsi di studio simili per l’accesso alla professione, per garantire qualità e parità di condizioni operative”.

Queste novità, che allargano notevolmente la platea delle persone che potranno esercitare la professione, susciteranno certamente ulteriori polemiche da parte delle associazioni di categoria. A questo punto, sciolti i nodi critici sollevati dall’Unione Europea, non ci sono ostacoli all’attuazione della legge, che dovrà essere sviluppata con un apposito decreto attuativo entro il mese di giugno 2024.

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