Dichiarazione di Ospitalità o Certificato di Residenza per Cittadini Stranieri: Requisiti
La dichiarazione di ospitalità è un obbligo previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo 286/1998, il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Obblighi e Finalità della Dichiarazione di Ospitalità
La norma impone l’obbligo al cittadino che, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, di darne comunicazione scritta mediante la dichiarazione di ospitalità, entro quarantotto ore dal momento della disponibilità di fatto dell'immobile da parte dello straniero e, indipendentemente dalla registrazione del contratto e durata della locazione.
La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile.
N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno!
Quando è Obbligatorio Presentare la Dichiarazione
È obbligatorio presentarla: sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.
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Modalità di Presentazione della Dichiarazione
Chiunque ospita o fornisce alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.
- La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti.
- La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
A Chi Inviare la Comunicazione
- Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia.
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo.
- Al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.
La dichiarazione di ospitalità deve essere trasmessa all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, della provincia dove si trova l'immobile: Questura del comune capoluogo di provincia o Commissariato di P.S. Nei comuni ove non è presente un Commissariato la dichiarazione deve essere consegnata, all’Ufficio Comunale.
Esempio di Dove Presentare la Dichiarazione (Catanzaro e Provincia)
- Se l’immobile si trova nel comune di Catanzaro la dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata all’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro.
- Se l’immobile si trova nel comune di Lamezia Terme la dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata all’Ufficio Immigrazione Commissariato di P.S. di Lamezia Terme - Sportello Ufficio Immigrazione - Via Perugini - 88046 Lamezia Terme - (CZ).
Si precisa: che per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web”.
Sanzioni per Inosservanza
Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).
Obblighi del Cittadino Straniero in Italia per un Soggiorno di Breve Durata
In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova.
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La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S.
Iscrizione Anagrafica e Residenza per Stranieri
Secondo quanto previsto dalla l. n. 1228/1954 in ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione residente, definito dall’art. 1, d.p.r. n. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente consente l’esercizio del diritto di residenza che costituisce, come affermato dalla Corte di Cassazione, S.U., con sent. 19 giugno 2000, n. 2.
Chi trasferisce la residenza dall’estero deve inoltre comprovare, all’atto della dichiarazione di iscrizione anagrafica per trasferimento dall’estero, la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente.
Secondo quanto disposto dall’art. 7, d.p.r. n. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del titolo di soggiorno, il cittadino straniero che non ha provveduto ad effettuare la dichiarazione anagrafica di cui all’art. 7, d.p.r. n.
Per quanto riguarda i cittadini dell’Unione europea, coloro che intendono soggiornare in Italia, per un periodo superiore a tre mesi devono effettuare richiesta di iscrizione anagrafica, ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 3.
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Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. Al fine di superare tali prassi, il legislatore è intervenuto prima con il d.p.r. n. 21/2015 e poi con il d.lgs. n. 142/2015; in particolare in base all’art. 3, d.p.r. n. 21/2015 l’ufficio della questura che provvede alla formalizzazione della richiesta, invita il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni.
Tale obbligo di comunicazione, è assolto, secondo quanto disposto dall’art. 5, 1° comma, d.lgs. n. 142/2015, «tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale».
Ed è forse per questo che la piena denuncia dell’illegittimità di tali comportamenti non sembra sufficiente e che occorre sempre ricordare che, sebbene la residenza sia il presupposto di molti diritti fondamentali, vi siano altri diritti altrettanto fondamentali che devono essere riconosciuti ad ogni persona indipendentemente dalla sua cittadinanza, dalla regolarità del suo soggiorno e, tanto più, delle caratteristiche della sua presenza sul territorio.
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