Dichiarazione di Ospitalità per Cittadini Stranieri: Modulo e Istruzioni
La dichiarazione di ospitalità è un obbligo previsto dall’art. 7 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n. 286. La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile. N.B. La dichiarazione deve essere sempre fatta anche se si ospita un amico e anche se è solo per un giorno! E’ obbligatorio presentarla: sia per soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio.
Cos'è la Dichiarazione di Ospitalità?
La dichiarazione di ospitalità per stranieri in Italia è richiesta a chiunque ospiti o fornisca alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide o ceda loro beni immobili. Secondo l’art. 7 del D.Lgs. 286/1998, “chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario), o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza”.
Esempio Pratico
A - “Sono una cittadina tedesca che si trasferisce in Italia con mio marito brasiliano e la sua famiglia brasiliana verrà in visita di tanto in tanto. Ho firmato un contratto di locazione per un appartamento: devo fornire la dichiarazione di ospitalità per lui dopo il trasferimento nel nostro appartamento in affitto?
Quando Presentare la Dichiarazione
Gli ospitanti privati devono inviare la dichiarazione entro 48 ore dal momento in cui il cittadino extracomunitario o l’apolide prende possesso dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di inizio dell’accordo o del contratto. Pertanto, se il contratto di ospitalità viene rinnovato, non è necessaria una seconda dichiarazione.
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
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Come Presentare la Dichiarazione
La dichiarazione va compilata sul modello disponibile presso l'Ufficio di Polizia Locale e presentata presso lo stesso ufficio. All'atto della presentazione dovrà essere esibito il passaporto del cittadino straniero IN ORIGINALE.
Alla comunicazione scritta, compilata in ogni parte, devono essere allegati: le fotocopie di un documento d’identità del dichiarante e del cessionario, e copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione registrato, etc.).
Chi non è in grado di compilare il modulo, deve rivolgersi ad un c.a.f.
Modalità di Presentazione
- A mano: all’ufficio protocollo (i piano, seconda porta a destra) tre copie della dichiarazione - alla copia che resta al comune allegare i documenti in fotocopia a colori, fronte retro (per sapere quali documenti presentare, vedere sul retro del modulo “come compilare il modulo”).
nota bene: l’ospitante e’ responsabile di quanto dichiara nella comunicazione.
Documenti Necessari
- Modulo di dichiarazione di ospitalità compilato in ogni sua parte
- Fotocopia di un documento d’identità del dichiarante
- Fotocopia di un documento d’identità del cittadino straniero ospitato (es. passaporto o permesso di soggiorno)
- Copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione registrato, ecc.)
Obblighi di Comunicazione Aggiuntivi
La comunicazione delle cosiddette “Schedine alloggiati” è obbligatoria anche se gli ospiti alloggiano per meno di 24 ore. I gestori delle strutture ricettive possono richiedere le credenziali di accesso alla Questura locale. Copia di un documento d’identità dei viaggiatori, ad esempio copia del permesso di soggiorno valido o copia del passaporto.
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Cessione di Fabbricato
A seguito di alcune modifiche normative, permane l‘obbligo di comunicazione di “cessione di fabbricato“, solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini ecc…) non soggetti a registrazione.
Sanzioni
In caso di sanzione, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, gli interessati possono presentare un ricorso al Sindaco.
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