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Diritti dei Cittadini Italiani vs. Stranieri in Italia

In generale la normativa italiana in tema di condizione giuridica dello straniero è ispirata alla riaffermazione dei diritti fondamentali della persona umana (articolo 2 della Costituzione). Nell'articolo 2 si trova il solenne riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo nei confronti dello Stato Italiano. Con esso viene affermato il principio che persino il potere sovrano si deve arrestare davanti a questi diritti della persona.

Riconoscere i diritti fondamentali, significa accettare qualcosa che già c'è, diritti che non sono creati dallo Stato ma che esistono indipendentemente da esso. Infine, il riconoscimento è garantito a tutte le persone che hanno a che fare con il nostro Stato, non soltanto ai cittadini italiani. La normativa dunque appare strutturata in modo tale da poter essere considerata uno strumento essenziale per favorire l’integrazione degli stranieri, volta ad estendere l’efficacia del principio di eguaglianza enunciato nell’articolo 3 della Costituzione.

Il principio di eguaglianza comporta quindi per gli stranieri regolarmente soggiornanti non solo obblighi, ma anche dei diritti a condizione di parità con i cittadini. Tali diritti e doveri sono di ampiezza crescente in relazione al periodo stabilimento, nonché di integrazione, dello straniero che vive in Italia. In ogni caso i diritti fondamentali inerenti alla persona umana trovano applicazione anche nei confronti degli stranieri presenti nel territorio dello Stato in condizione irregolare.

Diritti Fondamentali e Uguaglianza di Trattamento

Tutti gli stranieri godono della protezione dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme interne, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico sull’immigrazione e dell’articolo 10, comma 1, della Costituzione. Si applica altresì il principio di eguaglianza enunciato dall’articolo 3 della Costituzione a garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione.

L’articolo 2 della Costituzione infatti sancisce il limite alla discrezionalità del legislatore nel disciplinare i diritti fondamentali. L’articolo 10, paragrafo 2, della Costituzione contiene una riserva di legge che rimanda agli obblighi definiti da molte norme internazionali a tutela dei diritti umani inerenti alla dignità della persona. Tra queste norme, di preminente importanza è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950) di cui l’Italia è parte (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848).

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L’articolo 14 della Convenzione stabilisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o su altre opinione, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita od ogni altra condizione: tutti sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto senza discriminazione ad un’uguale protezione della legge.

Si possono individuare quindi i seguenti diritti fondamentali, desunti oltre che dalla Convenzione europea, anche da altri strumenti internazionali di portata quasi universale, tra cui il Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 1966, ratificato dall’Italia con legge 25 ottobre 1977, n. La protezione della legge comprende la revisione delle sentenze irrevocabili di condanna penale, la presunzione di non colpevolezza, il diritto alla riparazione degli errori giudiziari. Inoltre lo straniero sottoposto ad arresto e ad un processo ha diritto a difendersi, ricevendo l’assistenza di un interprete all’interrogatorio e le dichiarazioni scritte nella propria lingua.

Lo straniero espulso può rientrare in Italia il tempo necessario a difendersi ed assistere al dibattimento. (MINISTERO DELL’INTERNO, Circolare del 7 agosto 2009, n. 19). In materia di dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazione rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.

Il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6 del Testo Unico. Corte Costituzionale Sentenza del 25 luglio 2011. Lo straniero comunque presente sul territorio può sposarsi. La corte ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n.

È quindi possibile, ai sensi dell’articolo 44, ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione, secondo il rito sommario di cognizione (art. 28 del DLgs. 150 del 2011). L’inviolabilità del diritto, non significa che lo Stato non possa in alcuni casi limitare questi diritti (infatti la Costituzione pone dei limiti nel regolamentare le varie libertà), ma che tali limitazioni debbano essere fatte con atti aventi valore di legge.

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Carta dei Valori della Cittadinanza e dell’Integrazione

Una prova dell’accoglienza che l’Italia riserva agli stranieri può essere sicuramente individuata nella Carta dei valori della Cittadinanza e dell’Integrazione, varata il 23 aprile del 2007. Si tratta, in parole povere, di un documento che raccoglie in un unico testo normativo tutti i valori ed i principi validi per tutti coloro che hanno intenzione di soggiornare regolarmente in Italia.

Pertanto, tutti gli stranieri che si trovano in difficoltà nel loro Paese, possono trovare in Italia un “porto sicuro” dove soggiornare e, nei modi e nei limiti previsti dalla legge, acquistare lo status di cittadino.

Testo Unico sull'Immigrazione

L’articolo 2 del Testo Unico sull’immigrazione dispone che allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Pertanto, dalla lettura della norma testé richiamata è possibile desumere che il nostro ordinamento riconosce a tutti, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno, i diritti fondamentale della persona, ovvero, quei diritti e libertà che sono insite nell’essere umano in quanto tale, a prescindere dal sesso, età, orientamento sessuale etc.

Più precisamente, allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno gode dei medesimi diritti attribuiti al cittadino italiano, di parità di trattamento e di eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, di parità di trattamento relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, etc.

Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.” [dlgs 286, art. 2, c. 1]. I diritti fondamentali della persona umana sono dunque riconosciuti allo straniero che abbia o non abbia un permesso di soggiorno, che sia in regola o no. Si tratta del diritto alla vita e alla salute, del diritto di asilo, del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, alla protezione della maternità, della famiglia e dell’infanzia: quei diritti universali per cui si può dire che tutti gli uomini sono uguali - godono di una “uguaglianza formale”, come dicono i giuristi.

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Doveri dei Cittadini Stranieri in Italia

Come sopra anticipato, il cittadino straniero che soggiorna sul territorio della Repubblica gode non solo di diritti ma è tenuto anche ad adempiere a molteplici doveri. L’art. 2 sopra citato dispone al comma 8 che lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto ad osservare gli obblighi previsti dalla normativa attualmente in vigore. Questo significa che tutti i doveri che interessano gli italiani, interessano anche gli stranieri.

Ad esempio, anche gli stranieri hanno il dovere di pagare le tasse in Italia in proporzione alla propria capacità contributiva. Ancora, se il cittadino straniero ha intenzione di soggiornare in modo regolare in Italia, è tenuto ad osservare tutto l’iter necessario per poter ottenere il permesso di soggiorno. Infine, uno dei doveri più importanti a cui deve adempiere lo straniero è imparare la lingua italiana.

Questo perché se non si conosce adeguatamente l’italiano non è possibile richiedere ed ottenere, in futuro, la cittadinanza italiana e diventare a tutti gli effetti un cittadino italiano. Agli stranieri, comunque, viene sempre riconosciuta la cosiddetta “tutela giurisdizionale”, cioè la corretta applicazione delle norme giuridiche vigenti. A cominciare [art. 2, c. Altrettanto importante è il richiamo della legge alla Organizzazione internazionale del lavoro, OIL, la cui Convenzione è stata ratificata (cioè fatta propria) dall’Italia, che [art. 2, c. 3] “garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani”.

È ovviamente prevista a favore dello straniero [c. 7 dell’art.2] la protezione diplomatica nelle forme regolate dal diritto internazionale: “ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento”; e ogni pubblico ufficiale ha l’obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare del Paese a cui lo straniero appartiene nel caso in cui siano stati adottati nei suoi confronti “provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale, ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente, e hanno altresì l’obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge”.

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