Diritti e Doveri degli Stranieri in Italia: Una Guida
In generale, la normativa italiana in tema di condizione giuridica dello straniero è ispirata alla riaffermazione dei diritti fondamentali della persona umana (articolo 2 della Costituzione). Tra questi diritti sono compresi i diritti civili, familiari, sociali e alcune forme di partecipazione politica di natura consultiva degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
La normativa dunque appare strutturata in modo tale da poter essere considerata uno strumento essenziale per favorire l’integrazione degli stranieri, volta ad estendere l’efficacia del principio di eguaglianza enunciato nell’articolo 3 della Costituzione.
Il principio di eguaglianza comporta quindi per gli stranieri regolarmente soggiornanti non solo obblighi, ma anche dei diritti a condizione di parità con i cittadini. Tali diritti e doveri sono di ampiezza crescente in relazione al periodo stabilimento, nonché di integrazione, dello straniero che vive in Italia. In ogni caso i diritti fondamentali inerenti alla persona umana trovano applicazione anche nei confronti degli stranieri presenti nel territorio dello Stato in condizione irregolare.
Diritti Fondamentali e la Progressiva Uguaglianza di Trattamento
Tutti gli stranieri godono della protezione dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme interne, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ai sensi dell’articolo 2 del Testo Unico sull’immigrazione e dell’articolo 10, comma 1, della Costituzione.
Si applica altresì il principio di eguaglianza enunciato dall’articolo 3 della Costituzione a garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti dall’articolo 2 della Costituzione. L’articolo 2 della Costituzione infatti sancisce il limite alla discrezionalità del legislatore nel disciplinare i diritti fondamentali.
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L’articolo 10, paragrafo 2, della Costituzione contiene una riserva di legge che rimanda agli obblighi definiti da molte norme internazionali a tutela dei diritti umani inerenti alla dignità della persona.
Tra queste norme, di preminente importanza è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950) di cui l’Italia è parte (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848). L’articolo 14 della Convenzione stabilisce che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione deve essere garantito, senza alcuna distinzione fondata sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o su altre opinione, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza ad una minoranza nazionale, sui beni di fortuna, nascita od ogni altra condizione: tutti sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto senza discriminazione ad un’uguale protezione della legge.
Si possono individuare quindi i seguenti diritti fondamentali, desunti oltre che dalla Convenzione europea, anche da altri strumenti internazionali di portata quasi universale, tra cui il Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 1966, ratificato dall’Italia con legge 25 ottobre 1977, n.
La protezione della legge comprende la revisione delle sentenze irrevocabili di condanna penale, la presunzione di non colpevolezza, il diritto alla riparazione degli errori giudiziari. Inoltre lo straniero sottoposto ad arresto e ad un processo ha diritto a difendersi, ricevendo l’assistenza di un interprete all’interrogatorio e le dichiarazioni scritte nella propria lingua.
Lo straniero espulso può rientrare in Italia il tempo necessario a difendersi ed assistere al dibattimento. MINISTERO DELL’INTERNO, Circolare del 7 agosto 2009, n. 19.
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In materia di dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazione rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6 del Testo Unico.Corte Costituzionale Sentenza del 25 luglio 2011.
Lo straniero comunque presente sul territorio può sposarsi. La corte ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n.
Il diritto all’istruzione (articolo 2 del Protocollo 1 alla Convenzione europea, articolo 18, par. È quindi possibile, ai sensi dell’articolo 44, ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione, secondo il rito sommario di cognizione (art. 28 del DLgs. 150 del 2011).
Permesso di Soggiorno: Rilascio, Rinnovo e Diritti Durante l'Attesa
Secondo l’art. 5 comma 9 del testo unico immigrazione (D.lgs. n. 286/98), in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il permesso di soggiorno va rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda. In linea generale, tuttavia, tale termine non è perentorio. Ciò significa che la pubblica amministrazione non incorre in alcuna particolare conseguenza se viene superato.
Attività Lavorativa in Attesa del Permesso
È possibile svolgere attività lavorativa nell’attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno? Si, l'art. 10 del 5 maggio 2025, è applicabile, anche alle ipotesi di conversione quanto previsto dall’articolo 5, comma 9-bis del D.lgs. n. 286/98, il quale prevede espressamente la possibilità di svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
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I richiedenti protezione internazionale possono lavorare in attesa della decisione sulla domanda di asilo? Si, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
Chi ha richiesto un permesso di soggiorno per protezione temporanea può lavorare in Italia in attesa del rilascio del permesso? Si, l’articolo 2 del DPCM del 28 marzo 2022 consente espressamente al beneficiario della protezione temporanea l’accesso al mercato del lavoro.
Tale articolo richiama quanto previsto dall’ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, secondo il quale “lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura”. È pertanto possibile iniziare sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea a svolgere attività lavorativa con la sola ricevuta, anche se ancora non è stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno.
Si tratta di una possibilità già in generale prevista dall’articolo 5, comma 9 bis, del Testo Unico Immigrazione ed espressamente richiamata nell’ordinanza di protezione civile a cui il DPCM rimanda. Non ci sono, pertanto, impedimenti all’assunzione sin da subito da parte di un datore di lavoro in Italia di un cittadino proveniente dall’Ucraina in possesso della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea.
Come Assumere una Persona in Attesa del Permesso
I datori di lavoro (o loro intermediari, quali i consulenti per il lavoro, le agenzie per il lavoro, ecc.), che intendono assumere lavoratori in possesso della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno devono inviare il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione.
Iscrizione Anagrafica
In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è possibile effettuare l’iscrizione anagrafica in un Comune italiano? L’iscrizione anagrafica è il presupposto per esercitare importanti diritti fondamentali e civili, quali: l’accesso all’assistenza sociale, l’iscrizione al SSN per stranieri regolarmente soggiornanti, il rilascio della carta di identità e delle certificazioni anagrafiche, la richiesta della patente di guida italiana o conversione della patente di guida estera
Secondo unacircolare del 2007 del Ministero dell’Interno Il cittadino straniero che ha fatto il primo ingresso in Italia per motivi di lavoro può, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, chiedere l’iscrizione anagrafica. Per analogia, il principio giuridico applicato nel caso del lavoratore straniero, trova accoglimento anche nel caso di primo ingresso in Italia per motivi di ricongiungimento familiare.
La Circolare del Ministero dell’Interno n.43 del 2 agosto 2007 prevede che il cittadino straniero ricongiunto ad un familiare in base all’art. 29 del D. Lgs.
In attesa del rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo è possibile effettuare l’iscrizione anagrafica?In seguito alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, al richiedente asilo viene rilasciato l’attestato nominativo, che costituisce il primo titolo di soggiorno in suo possesso.
La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni costituisce permesso di soggiorno provvisorio» (Art. 4, c. 3, D. Lgs. 142/15). Nelle more dell’emissione del permesso per richiesta asilo, ove siano superati i 6 mesi dal rilascio del cedolino, l’autorità potrebbe apporre un timbro che ne rinnova e certifica la validità.
Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
È possibile iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale in di fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?Si, con la ricevuta attestante la richiesta di primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è possibile chiedere l’iscrizione al SSN.
Conto Corrente Bancario
È possibile aprire un conto corrente di base se si è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno?La titolarità di un conto corrente costituisce un diritto fondamentale poiché, in assenza, non è possibile essere regolarmente assunti e retribuiti da un datore di lavoro, nonché accedere alle prestazioni sociali e assistenziali introdotte dallo Stato italiano.
Il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori la retribuzione in contanti è, infatti, punibile con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. Per la legge italiana, chi vuole aprire un conto corrente deve presentare i suoi documenti d’identità in corso di validità (o altro documento di riconoscimento considerato equivalente ai sensi della normativa vigente) e il codice fiscale.
Ai cittadini non-EU spesso viene richiesto anche il possesso del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiornoNell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno è possibile quindi aprire un conto corrente di base alla posta o in banca. la ricevuta della presentazione della richiesta di protezione internazionale (che viene data quando si verbalizza la domanda).
Documenti di Guida e Circolazione
È possibile rilasciare documenti di guida o di circolazione agli stranieri in attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno? Si, come chiarito dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "non sussistono dubbi interpretativi circa la possibilità di rilasciare documenti di guida e di circolazione anche in capo ai cittadini extracomunitari che siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato” e che “Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce l’unica ed esclusiva condizione che gli UMC sono tenuti ad accertare.”.
Tali precisazioni sono ovviamente applicabili anche al caso di cittadini extra-UE giunti in Italia ai sensi e per gli effetti del cd. In fase di primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è possibile, come chiarito dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 novembre 2023 acquisire la Carta di qualificazione conducente (CQC), ovvero il documento abilitativo necessario per condurre mezzi di trasporto di peso uguale o superiore a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci o di persone.
Viaggi all'Estero e Rientro in Italia
E' possibile in fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno rientrare nel proprio Paese di origine? E viaggiare in un altro Stato Ue?Mentre chi ha il permesso di soggiorno in corso di validità può muoversi liberamente nell’area Schengen nonché può recarsi nel Paese di origine e fare rientro in Italia senza formalità, chi è in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno può solo rientrare nel proprio Paese di origine a condizione che il viaggio di andata o di ritorno non preveda il transito in un Paese dell'area Schengen.
Coloro che sono in attesa del primo rilascio di permesso, e sono muniti di “Visto per lunga durata”, possonoi viaggiare negli altri Stati Ue fino a 3 mesi, nel periodo di validità del visto.Nel caso si sia in attesa della risposta sulla domanda di regolarizzazione, si segnala che la ricevuta dell’inoltro telematico dell’istanza non è un documento valido per rientrare in Italia e che, quindi, non è consigliabile lasciare l’Italia quando la procedura è ancora pendente.
Indennità di Disoccupazione e Prestazioni Economiche
E' possibile se si è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno ricevere l'indennità di disoccupazione o le altre prestazioni economomiche a sostegno del redditto erogate dall'INPS?Si, anche i cittadini stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno hanno diritto a ricevere le "prestazioni economiche a sostegno del reddito, di varia natura", erogate dall'INPS, come per esempio le indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll o il bonus asilo nido.
Lo ha confermato l''INPS nel messaggio n.1589 del 22 aprile 2024, lrichiamando una Direttiva del Ministero degli Interni del 5 agosto 2006, in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. Tale direttiva specifica che "Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora: [...] - sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”.
L'INPS ha quindi confermato che le strutture territoriali, a seguito dell'accertamento dei requisiti di legge prescritti per il riconoscimento del diritto in relazione alla prestazione richiesta, dovranno disporre il pagamento della relativa misura richiesta dall'assicurato in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.
Riferimenti Normativi
- Costituzione Italiana: art. 2, art. 3, art. 4, art. 10
- DLgs 286/1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 2000 riadattata nel 2007)
- CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Direttiva 2000/43/CE
- Convenzione ILO n. 143
- Patto internazionale sui diritti civili e politici (New York, 1966)
- Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Ginevra, 1951)
- DLgs 1 settembre 2011, n. 150