Diritto di Voto degli Stranieri alle Elezioni Amministrative in Italia: Requisiti e Modalità
L'Italia, in linea con le normative europee, prevede specifiche disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini stranieri, con particolare riferimento alle elezioni amministrative. Queste disposizioni mirano a garantire la partecipazione democratica anche a coloro che, pur non essendo cittadini italiani, risiedono e contribuiscono alla vita delle comunità locali.
Scadenza per la Domanda di Voto per i Cittadini UE
I cittadini stranieri appartenenti all’Unione Europea che desiderano partecipare al voto per il rinnovo degli organi del Comune e delle circoscrizioni devono presentare domanda entro un termine perentorio. Il 3 Maggio 2022 è stata la scadenza ultima per la presentazione di tale domanda, in conformità con l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 12-4-96, n. 197.
L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte avviene in occasione della revisione dinamica straordinaria entro il 30° giorno precedente la consultazione elettorale, come indicato nella circolare Min. Int. DAIT n. 154/2001.
Modalità di Voto per i Cittadini UE
I cittadini comunitari hanno la possibilità di scegliere tra due modalità di voto:
- Voto per i rappresentanti dell'Italia: In questo caso, il cittadino comunitario deve ottenere l'iscrizione nell'apposita lista aggiunta ed esercita il diritto di voto nella sezione elettorale italiana a lui assegnata all'interno del Comune di residenza.
- Voto per i rappresentanti dello Stato di appartenenza: In alternativa, i cittadini comunitari che non hanno la cittadinanza italiana possono votare per i rappresentanti del loro Stato di origine. Questo voto può essere espresso nel Paese di origine, oppure presso il Consolato o l'Ambasciata competente.
La domanda per l'iscrizione alle liste elettorali aggiunte può essere presentata presso il Municipio, all'ufficio del Comune, attraverso la presentazione di un'apposita domanda.
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Voto dall'Estero per i Cittadini Italiani
Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell'Unione europea e che intendono votare per i candidati italiani, possono votare presso i seggi messi a disposizione (presso consolati d’Italia, istituti di cultura, scuole italiane, ecc).
La domanda, diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, va consegnata al Consolato competente entro 80 giorni prima dell'ultimo giorno fissato per l’elezione, per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno.
Incandidabilità, Ineleggibilità e Incompatibilità
Il sistema elettorale italiano prevede delle restrizioni per garantire la trasparenza e l'imparzialità delle elezioni amministrative. Queste restrizioni si manifestano attraverso tre concetti chiave:
- Incandidabilità: Riguarda i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per specifici delitti, come stabilito dall’articolo 3 e seguenti del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Le disposizioni si applicano a qualsiasi altro incarico la cui elezione o nomina è di competenza del Sindaco, del Presidente della Provincia della giunta o del consiglio provinciale o comunale. L'eventuale elezione o nomina è nulla.
- Ineleggibilità: Coinvolge coloro che, detenendo o avendo detenuto la titolarità di determinati uffici, potrebbero avvalersi della loro carica per esercitare pressione sugli elettori. Le cause d’ineleggibilità sono stabilite dagli articoli 60 e 61 del D.lgs. 267/2000. Inoltre, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta la decadenza dalle cariche elettive ricoperte per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province.
- Incompatibilità: Si riferisce ai soggetti che si trovano in una posizione di potenziale conflitto d'interesse o in una posizione di controllore/controllato.
La carica di assessore è, inoltre, incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale con esclusione dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
La perdita delle condizioni di eleggibilità o una causa d’incompatibilità comporta la decadenza, entro 10 giorni, dalla carica. Il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela deve contestare. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminarne la causa. Decorso questo termine, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa, invita l'amministratore a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l’opzione per la carica che intende conservare.
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Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco. Nei comuni con popolazione tra 5001 e 15.000 abitanti, non è immediatamente rieleggibile chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco.
Normativa di Riferimento
- DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197: Attuazione della direttiva 94/80/CE, recante "le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”.
- DECRETO-LEGGE 24 giugno 1994, n. 408: Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
- LEGGE 6 febbraio 1996, n. 52: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europeo.
- Consiglio di Stato - Sezione Quinta - sentenza n. (Riferimento non specificato nel testo fornito)
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