Diritto del Turismo: Definizione e Normativa
Il diritto del turismo è un'espressione convenzionale con la quale si intende enucleare un insieme di norme giuridiche finalizzato a regolamentare questo complesso settore economico.
Qualsiasi tentativo di delimitazione del gruppo di regole dell’azione dell’uomo nel comparto del turismo è frutto di un arbitrio conoscitivo, non potendo compiersi sulla base di specifici criteri o parametri di riferimento.
L’evoluzione socio-economica del turismo ha dimostrato il carattere eterogeneo delle norme volte a regolamentare i molteplici profili implicati nel comparto.
L’importanza strategica del turismo, che rappresenta una voce rilevante dell’economia nazionale, ha giustificato un incisivo intervento pubblico nella regolazione del fenomeno, in ragione delle sue implicazioni sui canali occupazionali, sulla sicurezza, sull’ordine pubblico, sulla tutela e sulla valorizzazione del territorio, sulla salvaguardia del patrimonio artistico-culturale.
Le leggi sul turismo fanno riferimenti sia a regolamenti governativi generali sia a leggi specifiche del settore dei viaggi e dell’ospitalità.
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Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, lo scopo della legislazione turistica è quello di fornire un quadro normativo per il corretto sviluppo e la gestione delle attività turistiche.
Idealmente, ciò contribuirà alla conservazione delle risorse naturali e alla salvaguardia delle tradizioni culturali.
Tuttavia, la creazione e l’applicazione di leggi sul turismo è notevolmente lassista in tutto il mondo.
Alcuni Paesi in via di sviluppo non solo hanno un’infrastruttura turistica debole, ma non offrono alcuna risorsa o protezione ai visitatori non locali.
L’industria del turismo non è solo soggetta a normative specifiche per il turismo, ma anche a normative pensate principalmente per altri settori, come l’ambiente, la protezione dei consumatori e la conservazione del patrimonio storico-culturale.
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Esistono numerosi atti legislativi settoriali che possono avere un impatto sulle imprese del settore turistico.
Quando si avvia un’attività in un’area, ad esempio la costruzione di un hotel, è necessario soddisfare i requisiti urbanistici e richiedere l’appropriato permesso di pianificazione.
Se la vostra attività turistica serve cibi e bevande (ad esempio un ristorante o una caffetteria) o fornisce un servizio (ad esempio un hotel), dovete esaminare attentamente gli standard di sicurezza alimentare.
Questi si applicano alla provenienza dei prodotti, all’igiene e alla pulizia dei locali e dei dipendenti.
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è la pietra miliare della valutazione del rischio dell’UE in materia di sicurezza alimentare.
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L’EFSA è in grado di fornire una consulenza scientifica indipendente e una comunicazione chiara sui rischi esistenti ed emergenti.
Ogni Paese ha le proprie regole per disciplinare quanto, dove e quando i dipendenti possono lavorare, nonché su argomenti quali i meccanismi di sicurezza del lavoro.
È necessario conoscere e applicare questa legislazione alla gestione delle risorse umane della propria azienda.
Qualunque sia lo scopo della vostra attività, essa avrà un impatto sull’ambiente.
Per questo motivo, è necessario valutare la legislazione in materia e prevedere misure per mitigare o eliminare questo impatto.
Prima di iniziare la vostra attività, verificate quali requisiti ambientali dovete soddisfare.
Le norme sul turismo sono sempre state strettamente legate alla tutela del consumatore.
L’UE ha una legislazione specifica per garantire che i turisti non siano lasciati indifesi di fronte ai problemi.
La politica europea a favore dei consumatori mira a salvaguardare la salute, la sicurezza e gli interessi dei consumatori, come stabilito dall’articolo 169 del trattato sul funzionamento dell’UE.
Ci sono molti problemi comuni legati al viaggio che sono coperti dalle normative statali.
Per cominciare, i bagagli smarriti o danneggiati sono un problema cronico dei viaggi.
Il problema si aggrava quando l’oggetto smarrito è costoso, come un’opera d’arte o un cimelio di famiglia.
Pertanto, ogni compagnia aerea avrà le proprie regole, che ovviamente tendono a limitare le responsabilità legali e finanziarie.
Ogni Stato ha le proprie leggi in materia di avvisi obbligatori per i consumatori.
Le leggi che regolano il turismo tendono a essere disorganizzate e non standardizzate.
Principali Riferimenti Normativi
- Codice del turismo - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
- Decreto Legislativo n. 79/2011 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n.
- Legge n. 97/2013 - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013. Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
- Direttiva UE 55/2013 - DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n.
- Decreto Legislativo n. 15/2016 - Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n.
- Decreto prot n.
Il Codice del Turismo (Decreto Legislativo n. 79/2011)
Il Codice del turismo, varato definitivamente con il decreto legislativo 79/2011, per promuovere il mercato del turismo e rafforzare la tutela del consumatore, avrebbe dovuto intervenire nella materia fissando punti di riferimento univoci al fine di un coordinamento tra Stato e Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze.
Inoltre avrebbe dovuto operare un riordino e una razionalizzazione complessiva delle disposizioni vigenti nella materia.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2012, accogliendo i ricorsi presentati dalle Regioni sotto il profilo del mancato rispetto da parte del d.lgs. dei limiti della delega legislativa, ha sostanzialmente ridotto la portata normativa del codice, che è oggi ridotto alle sue parti inerenti il “diritto privato del turismo”, perdendo così definitivamente ogni carattere di sistematicità ed organicità.
Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2011), emanato dopo l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto iniziale (atto n. 327 ), conteneva due distinti interventi normativi:
- il primo, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dalla legge 246/2005;
- il secondo recepisce la direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2009 (legge 96/2010).
Il Codice del turismo (allegato 1 del decreto legislativo 79/2011) era finalizzato a promuovere e tutelare il mercato del turismo tramite il coordinamento sistematico delle disposizioni normative vigenti nel settore, nel rispetto della competenza legislativa regionale e dell'ordinamento dell'Unione europea.
Numerosi concetti e definizioni contenuti nella disciplina previgente (in particolare la legge 135/2001) sono stati ripresi e talvolta integrati e innovati, come nel caso della definizione di impresa turistica: imprese che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica (articolo 4 del Codice).
Tale norma non è stata dichiara incostituzionale come le norme sulle professioni turistiche (articoli 6 e 7).
In relazione a queste ultime, il Codice ha dettato una nuova norma sui “percorsi formativi” per l’inserimento nel mercato del lavoro turistico, dedicando un’attenzione particolare alla creazione di collegamenti con il mondo della formazione, tramite la stipula di accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori.
La disciplina dello svolgimento dell'attività ricettiva, già contenuta in norme diverse di varie leggi, tra cui la citata legge 135/2001, e riunita organicamente nel Titolo III del nuovo Codice del turismo è stata dichiarata incostituzionale.
Anche la disciplina in tema di inizio attività e, in genere, quella sugli adempimenti amministrativi cui sono soggette le strutture turistico-ricettive disciplinata nell’articolo 16 del Codice, è stata dichiarata in costituzionale.
Tale disposizione intendeva semplificare gli adempimenti amministrativi delle strutture turistiche, assoggettando a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (di cui all’art. 19 della legge 241/1990) l’avvio e l’esercizio delle strutture ricettive, che comunque sarebbero rimasti assoggettati al rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In materia di classificazione e standards delle strutture ricettive il Codice aveva dettato un regime organico (articoli da 8 a 15), distinguendo fra strutture alberghiere/paralberghiere, extralberghiere, strutture ricettive all’aperto e strutture ricettive di mero supporto e dettando, per ciascuna di queste categorie, una serie di specifiche prescrizioni.
Tali disposizioni sono state dichiarate incostituzionali.
Sono ancora in vigore le norme che disciplinano in modo organico (articoli da 32 a 51) i pacchetti turistici e la tutela del consumatore turista, che hanno assorbito le normative preesistenti contenute nel Codice del Consumo ed integrandole con nuove disposizioni.
Alla tutela del consumatore turista, sotto il profilo della qualità del servizio e della soluzione delle controversie, il nuovo Codice del Turismo aveva dedicato anche altre norme che sono state pero dichiarate incostituzionali come La norma di principio sul turismo accessibile (articolo 3) e quella sulla promozione del turismo con animali domestici al seguito (articolo 30).
Rimangono vigenti invece gli articoli 66 e 67 rispettivamente concernenti la “Carta dei servizi turistici pubblici” e la composizione (mediazione) delle controversie in materia di turismo.
Una delle novità più significative del provvedimento consiste nell’esplicita affermazione della risarcibilità del “danno da vacanza rovinata” (art. 47) finora elaborazione giurisprudenziale (peraltro di difforme applicazione) finalizzata alla risarcibilità dello specifico danno non patrimoniale consistente nello stress e nel disagio subito per non aver potuto godere della vacanza immaginata.
Il danno da vacanza rovinata viene definito come il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Si tratta quindi di un pregiudizio di natura non patrimoniale e contrattuale, risarcito come conseguenza dell’inadempimento o dell’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico.
Di rilievo appare, inoltre, la definizione della nozione di "inesatto adempimento" delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico (art. 43), oltre che la disciplina degli obblighi assicurativi a carico dell’organizzatore e dell’intermediario (art. 50).
Infine, un altro profilo di novità del Codice del turismo riguarda la promozione di circuiti turistici tematici e di eccellenza, al fine di superare la frammentazione dell’offerta turistica e di promuovere un’offerta tematica di dimensione nazionale.
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