Ente Bilaterale Bresciano del Turismo: Cos'è e Cosa Offre
L'Ente Bilaterale Bresciano del Turismo è un organo operativo da luglio, nato dalla fusione tra l’Organismo Bilaterale Termo Alberghiero e l’Ente Bilaterale della provincia di Padova Settore Turismo.
Funzioni e Obiettivi
Gli Enti Bilaterali sono organismi paritetici costituiti su iniziativa delle Parti firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Terziario e Turismo). Essi hanno l’obiettivo di essere un punto di riferimento per le imprese e per i lavoratori sugli aspetti legati al mondo del lavoro, alla formazione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
In particolare, questi enti elaborano e diffondono buone pratiche di lavoro, promuovono attività formative e rilasciano i pareri di conformità relativi ai contratti di apprendistato.
Sede e Operatività
La sede principale dell'Ente Bilaterale Bresciano del Turismo è all'interno dell'Ascom in piazza Bardella, ma rimane operativa anche la sede Obta di Abano Terme.
Servizi e Vantaggi
L'Ente Bilaterale Bresciano del Turismo offre una serie di vantaggi e sussidi sia per i dipendenti che per le aziende del settore. Si aggiungono vantaggi e sussidi per dipendenti e aziende.
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Vantaggi per i Dipendenti
I dipendenti possono beneficiare di contributi per:
- La scuola
- Le spese sanitarie familiari e personali
- Lo sport e il benessere
Contributi per le Aziende
Enbil eroga alle aziende e agli apprendisti diversi contributi.
Il Ruolo di Confcommercio Brescia
Dal 1945 Confcommercio Brescia, già Associazione Commercianti della provincia di Brescia, rappresenta gli ideali ed i valori degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi. Tutela, con efficace azione sindacale, i legittimi interessi dell’impresa turistico-mercantile bresciana.
È un’Organizzazione che garantisce, con i sindacati di categoria e le sezioni comunali, un'adeguata e capillare presenza nella vita sociale ed economica bresciana a difesa dei diritti dell’imprenditoria commerciale, turistico-alberghiera e dei servizi.
Confcommercio Brescia svolge, poi, una qualificata attività di assistenza e consulenza agli operatori associati; ha costituito il Centro di Assistenza Fiscale C.A.F.
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Dati Significativi
Circa 10mila lavoratori e mille aziende gravitano nel nuovo ente, per un fatturato complessivo di circa 500 milioni di euro annui, come spiega il presidente Marco Gottardo.
Organismi Paritetici e Requisiti di Legge
Con una Circolare del 29 luglio 2011 il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in merito ai requisiti per poter essere identificati come “organismi paritetici”. Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce sinteticamente all’art.2 questi soggetti e li individua in quegli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il D.Lgs. n. 81/2008 è bene ricordare, assegna a questi soggetti compiti importanti (art. 51), quali quelli di:
- supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- svolgere e promuovere attività di formazione;
- asseverare l’adozione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e gestionali di cui all’art. 30 del Decreto stesso e di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- designare e comunicare alle aziende che non hanno nominato il proprio Rls aziendale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
- comunicare all’Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e gli Rlst correlati.
Diventa quindi necessario anche per le imprese capire quali soggetti possono agire in conformità ai requisiti di legge.
Requisiti Chiave per gli Organismi Paritetici
La Circolare offre indicazioni rilevanti a riguardo e indica quali elementi debbono essere considerati per definire un “organismo paritetico” conforme al D.Lgs. n. 81/2008, ovvero:
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- essere espressione di associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- essere organismi le cui associazioni abbiano firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’azienda;
- essere soggetto operante nel settore di riferimento dell’azienda (es. edilizia) e “non in diverso settore”;
- essere presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico.
Qualora si avessero dubbi a riguardo del grado di rappresentatività delle associazioni promotrici degli organismi paritetici la Circolare suggerisce di richiedere chiarimenti alla Direzione Generale della Tutela delle condizioni di Lavoro (Div. III) presso il Ministero del Lavoro.
La questione appare tanto più rilevante per due profili.
Il primo riguarda la nomina degli Rlst per le aziende che non hanno nominato l’Rls aziendale che, qualora avessero aderito ad una organizzazione di rappresentanza promotrice di un organismo paritetico si troverebbero ad essere destinatarie di designazione di un nominativo quale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (con contestuale versamento di un contributo per la sua formazione e impegno).
Il secondo profilo rilevante concerne l’applicazione dell’art. 37 relativo agli obblighi formativi. Infatti la norma rileva che la formazione obbligatoria dei dirigenti e dei preposti può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici, ove esistenti, inoltre prescrive che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.
E’ bene infine rammentare che le organizzazioni di rappresentanza sindacale dei lavoratori e datori di lavoro possono quindi o dar vita a livello territoriale ad organismi paritetici o fare salvi (con funzioni analoghe) gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi).
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