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Espulsione dello Straniero: Normativa e Procedure

L'espulsione dello straniero è un atto amministrativo o giudiziario che comporta l'allontanamento forzato di un cittadino non italiano dal territorio dello Stato. La normativa in materia è complessa e prevede diverse tipologie di espulsione, nonché specifiche tutele per lo straniero.

Tipologie di Espulsione

Esistono diverse tipologie di espulsione, che si distinguono per l'autorità che le dispone e per i presupposti che le giustificano:

  • Espulsioni amministrative: sono disposte dal Prefetto (espulsioni prefettizie) o dal Ministro dell'Interno (espulsioni ministeriali) per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.
  • Espulsione a titolo di misura di sicurezza: è una misura di sicurezza personale non detentiva disciplinata dall'art. 235 del codice penale, applicata a seguito di sentenza quando lo straniero è ritenuto socialmente pericoloso.
  • Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione: (art. 16, TUI) applicabile dal giudice di pace in caso di condanna per i reati d’ingresso e soggiorno illegale (art. 10 bis, TUI) e d’inottemperanza, anche reiterata, all’ordine di allontanamento del questore (art. 14, co. 5 ter).
  • Espulsioni a titolo di sanzione alternativa della pena pecuniaria: (art. 16, TUI) applicabile dal giudice di pace in caso di condanna per i reati d’ingresso e soggiorno illegale (art. 10 bis, TUI) e d’inottemperanza, anche reiterata, all’ordine di allontanamento del questore (art. 14, co. 5 ter).

Espulsioni Amministrative

Sono espulsioni amministrative i provvedimenti amministrativi di espulsione (art. 13 D.lgs. n. 286/1998). Come spiegato prima le espulsioni amministrative sono di due tipi:

  • espulsione ministeriale (cioè del Ministero dell’Interno).
  • espulsione prefettizia (cioè del Prefetto).

Sono espulsioni ministeriali disposte dal Ministro dell’Interno nei confronti di stranieri che siano ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (ad esempio in caso di presunti legami con organizzazioni terroristiche) (art. 1 TUI).

Il divieto di reingresso infatti può essere disposto per un periodo di 5 anni riducibile a 3 su richiesta del difensore e su accoglimento del giudice di pace nella sua decisione (art. 13, co. 14 TUI).

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Tutti i provvedimenti di espulsione amministrativa hanno la forma del decreto, e devono essere motivati in fatto e in diritto (art. 13, co. 3 TUI). Sono atti recettizi, cioè producono i loro effetti subito dopo essere stati notificati all’interessato.

Diverso è il caso dei decreti di espulsione ministeriale (tipologia b), considerati atti di alta discrezionalità amministrativa e quindi insindacabili nel merito. Potrà essere impugnata l’adeguatezza formale della motivazione davanti al giudice amministrativo (TAR del Lazio, sede di Roma) (art. 1 TUI).

Espulsione come Misura di Sicurezza

E' una misura di sicurezza personale non detentiva disciplinata dall'art. 235 del codice penale. L’espulsione o l’allontanamento sono eseguiti dal questore secondo le modalità previste dall’art.13 c.4 del testo unicoi decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 e dall' art. 679 c.p.p.. L’accertamento sulla pericolosità, già condotto dal giudice al momento della condanna, deve essere confermato dal magistrato di sorveglianza quando, espiata la pena principale, la misura deve essere in concreto eseguita (art. 679 c.p.p.).

Come sottolineato dalla Cassazione, con sentenza n. 23704/2013, il decreto di espulsione a titolo di misura di sicurezza (tipologia c) non è immediatamente operativo, ma presuppone il successivo intervento del magistrato di sorveglianza. L’espulsione può essere revocata se il giudizio di pericolosità viene meno. L’interessato o il suo difensore possono fare istanza di revoca ex art. 679 c.p.p. e contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza è possibile proporre appello al tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p..

Espulsione come sanzione alternativa alla detenzione

Contro il decreto di espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione (tipologia d) è possibile opposizione di fronte al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto allo straniero; il tribunale decide nel termine di 20 giorni (art. 16, co. 5 TUI).

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Procedura di Espulsione

La procedura di espulsione varia a seconda della tipologia di provvedimento. In generale, il decreto di espulsione deve essere motivato e notificato all'interessato. Quest'ultimo ha il diritto di impugnare il provvedimento davanti all'autorità giudiziaria competente.

Per le espulsioni amministrative può essere concesso un termine compreso tra 7 e 30 giorni per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito. In questi casi possono essere disposte ulteriori misure: la consegna del passaporto, l’obbligo di dimora in un luogo determinato o l’obbligo di presentazione in giorni ed orari stabiliti presso un ufficio della forza pubblica.

In attesa della definizione del procedimento di convalida, il Questore dispone il trattenimento dello straniero in appositi centri di permanenza per i rimpatri (art 14 TUI) (v. infra).

Se il trattenimento non può̀ essere attuato, il Questore può disporre l’ordine allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni, corredato di sanzioni penali per la sua violazione (v. infra).

Entro 48 ore dall’adozione del provvedimento, il questore trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, affinché questi proceda nelle successive 48 ore a convalidarlo o meno. Se convalidato, il provvedimento comporta la permanenza nel CPR per un periodo di 30 giorni, che il giudice, su richiesta del questore, può prorogare di ulteriori 30 giorni “qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà”.

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Il questore può chiedere al giudice altre proroghe, alla cui richiesta si applicano le stesse garanzie previste per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento (Cass. civ., sez. VI, n.12709/2016), ma il periodo massimo di trattenimento del CPR non può in ogni caso superare i 180 giorni. In base alla legge “lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità” (art 14.2 T.U.I.).

Tutela Giurisdizionale

Contro il decreto di espulsione è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alcuni casi, al Tribunale Ordinario. Il ricorso deve essere presentato entro un termine perentorio, di solito 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Tuttavia, la Corte Costituzionale ha riconosciuto, in caso di opposizione a provvedimenti di espulsione, la possibilità per il giudice di sospendere il decreto di espulsione in via cautelare (Corte Cost. 223/1996).

Per ottenere l’accoglimento del ricorso è necessario trovare dei giusti motivi, come ad esempio il fatto di rientrare in una delle categorie per cui è previsto il divieto di espulsione oppure di avere legami familiari nel territorio dello Stato o ancora, nel caso in cui il decreto non è sia tradotto nella lingua della persona colpita dall’espulsione e quest’ultima non sia stata assistita da un interprete (v. infra).

Con uno studio approfondito possono individuarsi dei profili di illegittimità del decreto di espulsione emesso nei confronti dello straniero: dai vizi formali a quelli più strettamente sostanziali, per la violazione dei presupposti di legge. La disciplina dettata dall'art. 13 del D. Lgs. n. 286/1998 deve essere interpretata in combinato disposto con l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, il decreto prefettizio di espulsione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990, avendo tale decreto natura di atto ad emanazione vincolata e non discrezionalità ed essendo comunque garantito il contraddittorio, seppure differito, in via giurisdizionale (Cass. 22/08/2006 n. 18226; conforme: Cass. 9/04/2002 n. 5033).

Se il giudice convalida il provvedimento, esso diventa esecutivo, altrimenti perde ogni effetto.

Divieti di Espulsione

L’art. 19 del TUI prevede dei divieti di espulsione. In particolare, non possono essere espulsi:

  • gli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulso;
  • gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, salvo i casi di condanna per reati particolarmente gravi;
  • gli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado di cittadinanza italiana;
  • le donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto.

Come sottolineato dalla Cassazione, con sentenza n. 23704/2013, il decreto di espulsione a titolo di misura di sicurezza (tipologia c) non è immediatamente operativo, ma presuppone il successivo intervento del magistrato di sorveglianza.

In applicazione del principio in base al quale, in tema di immigrazione e di divieto di espulsione previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 286 del 1998, non è richiesto, per il parente convivente di cittadino italiano, che sia stata avanzata richiesta di cittadinanza, ai fini dell’operatività del divieto di espulsione.

Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR)

Sin dalle prime pronunce in materia la Corte Costituzionale ha affermato che “il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’articolo 13 della Costituzione. (…) Si determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale” (Corte Costituzionale, sent. 105/2001).

Anche la Corte di Cassazione ha affermato che “il trattenimento costituisce una misura di privazione della libertà personale, legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata” (Cass., Sez. I, 2010, n. 15810).

Le modalità del trattenimento nei C.P.R. sono poi disciplinate dall’art. 6 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394:

“1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all’interno del centro e con visitatori provenienti dall’esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l’assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

Tabella riassuntiva delle tipologie di espulsione

Tipologia di Espulsione Autorità Competente Motivazione
Amministrativa Prefetto o Ministro dell'Interno Ordine pubblico o sicurezza dello Stato
Misura di Sicurezza Magistrato di Sorveglianza Pericolosità sociale dello straniero
Sanzione Alternativa Giudice di Pace Reati d’ingresso e soggiorno illegale

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