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Espulsione dello Straniero Senza Permesso di Soggiorno: Requisiti e Procedura

Per espulsione si intende l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio dello Stato. Si differenzia dal respingimento perché quest’ultimo avviene alla frontiera, senza che il migrante abbia fatto ingresso in Italia.

Quanti tipi di espulsione esistono?

La attuale normativa in materia d’immigrazione prevede che le persone che arrivano alla frontiera senza essere in possesso dei requisiti previsti per l’ingresso vengono respinti direttamente in frontiera; invece coloro che non hanno i requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio italiano vengono espulsi.

Esistono diverse tipologie di espulsione:

  • Espulsioni amministrative
  • Espulsioni ministeriali
  • Espulsioni a titolo di misura di sicurezza
  • Espulsioni a titolo di sanzione alternativa alla detenzione
  • Espulsioni a titolo di sanzione alternativa della pena pecuniaria
  • Espulsione giudiziaria

Espulsione Amministrativa

Sono espulsioni amministrative i provvedimenti amministrativi di espulsione (art. 13 D.lgs. n. 286/98, Titolo II, Capo II (da artt. 13 a 16)). Come spiegato prima le espulsioni amministrative sono di due tipi:

  • espulsione prefettizia (cioè del Prefetto).
  • espulsione ministeriale (cioè del Ministero dell’Interno).

Il Ministero dell’Interno può disporre l’espulsione dello straniero, anche se non residente in Italia, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, dando previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri nonché al Ministro degli affari esteri (Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 286/98).

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Tutti i provvedimenti di espulsione amministrativa hanno la forma del decreto, e devono essere motivati in fatto e in diritto (art. 13, co. 3 TUI). Sono atti recettizi, cioè producono i loro effetti subito dopo essere stati notificati all’interessato.

Per le espulsioni amministrative può essere concesso un termine compreso tra 7 e 30 giorni per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito. In questi casi possono essere disposte ulteriori misure: la consegna del passaporto, l’obbligo di dimora in un luogo determinato o l’obbligo di presentazione in giorni ed orari stabiliti presso un ufficio della forza pubblica.

Motivi di Espulsione Amministrativa

L'espulsione per extracomunitari e dei loro familiari, infatti, è soggetto alla distinta regolamentazione di cui al D. Lgs. n. 30/2007. L’art. 13 del D. Lgs. n. 286/98 prevede i casi in cui può essere disposto il provvedimento di espulsione:

  • si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza di comunicazioni di cui all’art. 6, comma 2, del T.U.I.
  • la mancata traduzione in una lingua conosciuta dallo Straniero senza rendere note le ragioni di impossibilità dell’uso della lingua conosciuta.
  • la mancata valutazione della pericolosità dello straniero in Italiana con legami familiari o in possesso di un permesso di soggiorno UE illimitato per soggiornanti di lungo periodo.
  • a seguito di sentenza lo straniero risulti socialmente pericoloso ed è stato condannato per uno dei delitti previsti dal codice penale o indicati dagli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale.
  • se lo straniero è entrato nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto subito dopo l’ingresso ai sensi dell’art. 10 del d.lgs.
  • se lo straniero si è trattenuto nel territorio italiano senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei successivi 8 giorni dalla data di arrivo, a meno che tale ritardo sia dovuto ad un motivo di forza maggiore.

In tutti i casi prima segnalati, tranne nel primo come già specificato, nell’adottare il provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del T.U. per l’Immigrazione, bisogna tener conto sia dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l’esistenza dei legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine.

Comunque, la Corte Costituzionale ha riconosciuto, in caso di opposizione a provvedimenti di espulsione, la possibilità per il giudice di sospendere il decreto di espulsione in via cautelare (Corte Cost. 105/2001).

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Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, il decreto prefettizio di espulsione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990, avendo tale decreto natura di atto ad emanazione vincolata e non discrezionalità ed essendo comunque garantito il contraddittorio, seppure differito, in via giurisdizionale.

Espulsione Ministeriale

Le espulsioni ministeriali sono disposte dal Ministro dell’Interno nei confronti di stranieri che siano ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (ad esempio in caso di presunti legami con organizzazioni terroristiche) (art. 13, co. 1 TUI).

Anche lo straniero titolare di carta di soggiorno oppure coloro che sono riconosciuti come rifugiati, gli apolidi, i minori di età, le persone che godono dell’immunità diplomatica possono essere destinatari del provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblica o di sicurezza dello Stato. Questa tipologia di espulsione prevede l’accompagnamento coatto in frontiera dello straniero a mezzo della forza pubblica e per la sua natura è rimesso alla discrezionalità del Ministro dell’Interno.

Diverso è il caso dei decreti di espulsione ministeriale (tipologia b), considerati atti di alta discrezionalità amministrativa e quindi insindacabili nel merito. Potrà essere impugnata l’adeguatezza formale della motivazione davanti al giudice amministrativo (TAR del Lazio, sede di Roma) (art. 4 TUI).

Espulsione a Titolo di Misura di Sicurezza

L’espulsione può essere disposta a titolo di misura di sicurezza (art. 235 c.p.), quando lo straniero è socialmente pericoloso.

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Come sottolineato dalla Cassazione, con sentenza n. 23704/2013, il decreto di espulsione a titolo di misura di sicurezza (tipologia c) non è immediatamente operativo, ma presuppone il successivo intervento del magistrato di sorveglianza. L’espulsione può essere revocata se il giudizio di pericolosità viene meno. L’interessato o il suo difensore possono fare istanza di revoca ex art. 679 c.p.p. e contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza è possibile proporre appello al tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p.

Espulsione a Titolo di Sanzione Alternativa alla Detenzione

L’espulsione può essere disposta a titolo di sanzione alternativa alla detenzione (art. 16 TUI).

Contro il decreto di espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione (tipologia d) è possibile opposizione di fronte al tribunale di sorveglianza entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto allo straniero; il tribunale decide nel termine di 20 giorni (art. 16, co. 5 TUI).

Espulsione a Titolo di Sanzione Alternativa della Pena Pecuniaria

L’espulsione può essere disposta a titolo di sanzione alternativa della pena pecuniaria (art. 16, TUI) applicabile dal giudice di pace in caso di condanna per i reati d’ingresso e soggiorno illegale (art. 10 bis, TUI) e d’inottemperanza, anche reiterata, all’ordine di allontanamento del questore (art. 14, co. 5 ter, TUI).

Tale provvedimento dev’essere comunque comunicato entro 48 ore al giudice di pace, il quale fissa un’udienza a cui parteciperanno necessariamente l’interessato e un avvocato (in mancanza di nomina di un avvocato di fiducia ne verrà nominato uno d’ufficio) ed, entro le 48 ore successive, provvede o meno alla convalida. Se il giudice convalida il provvedimento, esso diventa esecutivo, altrimenti perde ogni effetto.

Espulsione Giudiziaria

Come dice la parola stessa, questo tipo di espulsione viene disposto dall’autorità giudiziaria.

Ciò vuol dire che, ai sensi dell’art.16 del d.lgs. 286/98, il giudice può imporre l’espulsione come pena accessoria quando emette la sentenza di condanna per un reato non colposo, cioè volontario, oppure nel caso in cui lo straniero, ritenuto socialmente pericolo, sia condannato per uno dei reati indicati negli artt. 380 e 381 codice di procedura penale ai sensi dell’art. 15 del d.lgs.

Esecuzione dell'Espulsione

Il provvedimento deve essere comunicato allo straniero sia mediante consegna a mani proprie o notificato in maniera scritta e motivata. In entrambi casi devono essere chiare le indicazioni sull’eventuale modalità di impugnazione e la possibilità di accogliersi ai programmi di rimpatrio volontario e assistito dipendendo dal caso.

Ci sono alcuni casi in cui il Questore dispone l’accompagnamento in frontiera della forza pubblica. Si tratta dei casi in cui l’espulsione è stata eseguita dal Ministero dell’Interno o se lo straniero fa parte di una organizzazione di criminalità organizzata nonché l’espulsione sia il risultato di una condanna penale imposta come pena accessoria, in questo caso parliamo dell’espulsione giudiziaria.

Se invece si tratta di un’espulsione senza accompagnamento in frontiera, l’interessato può richiedere al Prefetto la concessione di un periodo compresso fra 7 e 30 giorni per la partenza volontaria, anche attraverso i programmi di rimpatrio volontario ed assistito. Dipendendo dalle circostanze specifiche di ogni caso, quel periodo può essere prolungato.

L’interessato deve dimostrare di avere una certa disponibilità di denaro proveniente da fonti leciti pari a una cifra compresa da uno a tre volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento, deve consegnare il passaporto sino al momento della partenza e ha l’obbligo di dimora o di presentarsi in orari e giorni stabiliti presso un ufficio di polizia.

La questura, una volta che acquisisce la prova dell’avvenuto rimpatrio, avvisa all’autorità giudiziaria per l’accertamento del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato perché possa pronunciare la sentenza di “non luogo a procedere”.

Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di rientro per lo straniero espulso opera per un periodo non inferiore di 3 anni e non superiore a 5 anni a partire dalla data di esecuzione dell’espulsione, dipendendo dalle circostanze pertinenti nel singolo caso.

Ora, quindi, la partenza volontaria è la modalità ordinaria di rimpatrio. Infatti, nei casi in cui non viene disposto l'accompagnamento coatto alla frontiera, lo straniero può richiedere al Prefetto un termine tra i sette e i trenta giorni per lasciare volontariamente il territorio dello Stato.

Al contrario, l'accompagnamento coatto alla frontiera può essere disposto esclusivamente in ipotesi specifiche. Tuttavia il variabile atteggiarsi delle circostanze del caso concreto non sempre consente l’esecuzione dell’accompagnamento immediato.

Trattenimento nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR)

In attesa della definizione del procedimento di convalida, il Questore dispone il trattenimento dello straniero in appositi centri di permanenza per i rimpatri (art 14 TUI).

Entro 48 ore dall’adozione del provvedimento, il questore trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, affinché questi proceda nelle successive 48 ore a convalidarlo o meno. Se convalidato, il provvedimento comporta la permanenza nel CPR per un periodo di 30 giorni, che il giudice, su richiesta del questore, può prorogare di ulteriori 30 giorni “qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà”.

Il questore può chiedere al giudice altre proroghe, alla cui richiesta si applicano le stesse garanzie previste per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento (Cass. civ., sez. VI, n.12709/2016), ma il periodo massimo di trattenimento del CPR non può in ogni caso superare i 180 giorni.

In base alla legge “lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità” (art 14.2 T.U.I.).

Anche la Corte di Cassazione ha affermato che “il trattenimento costituisce una misura di privazione della libertà personale, legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata” (Cass., Sez. I,n. 12709/16).

Ricorso Contro l'Espulsione

È sempre possibile espellere un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno? Ci sono dei casi in cui non è consentita l’espulsione, tranne che per motivi di ordine pubblica o di sicurezza dello Stato, come il caso dei minorenni stranieri, salvo il fatto che venga esercitato il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulso; il caso degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornante (rilasciato ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 286/98).

Si, lo straniero ha il diritto di opposizione al provvedimento di respingimento in frontiera o con accompagnamento. Per esercitarlo deve presentare la richiesta entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Giudice di pace del luogo in cui ha sede l’Autorità che ha disposto l’espulsione.

Entro 30 giorni si può ricorrere (anche personalmente) al T.A.R. contro l'espulsione. Per ottenere l’accoglimento del ricorso è necessario trovare dei giusti motivi, come ad esempio il fatto di rientrare in una delle categorie per cui è previsto il divieto di espulsione oppure di avere legami familiari nel territorio dello Stato o ancora, nel caso in cui il decreto non è sia tradotto nella lingua della persona colpita dall’espulsione e quest’ultima non sia stata assistita da un interprete.

Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’espulsione, a meno che la persona non lo richieda espressamente al Tribunale competente.

Tuttavia, la Corte Costituzionale ha riconosciuto, in caso di opposizione a provvedimenti di espulsione, la possibilità per il giudice di sospendere il decreto di espulsione in via cautelare (Corte Cost. 105/2001).

In attesa della definizione del procedimento di convalida, il Questore dispone il trattenimento dello straniero in appositi centri di permanenza per i rimpatri (art 14 TUI).

Rientro in Italia Dopo l'Espulsione

Solo nel caso in cui venga rilasciata un’autorizzazione speciale da parte del Ministero dell’Interno lo straniero colpito da un provvedimento di espulsione può ritornare nel territorio nazionale prima del periodo di allontanamento previsto dal provvedimento.

Il rilascio dell’autorizzazione al rientro è fortemente discrezionale da parte del Ministero, che non ha alcun obbligo di esito positivo nei confronti dello straniero. La richiesta può essere presentata dallo straniero presso la rappresentanza consolare italiana all’estero, la quale procede ad inoltrarla al Ministero dell’Interno che, dopo verificare l’autenticità della firma e analizzare la documentazione che motiva la richiesta di reingresso, rilascia o meno l’autorizzazione richiesta.

È importante dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari per ottenere un permesso di soggiorno legato alla motivazione per la quale si chiede il rientro in Italia. Il Consolato italiano notifica all’interessato il parere emesso dal Ministero dell’Interno in merito alla richiesta entro 120 giorni (termine per la conclusione del procedimento) e in caso di esito positivo, rilascia il visto per il reingresso .

Motivi per Richiedere l'Autorizzazione al Rientro

  • Per motivi di giustizia: Lo straniero che ha bisogno di partecipare al procedimento penale può essere autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa, per partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. Il Questore autorizza il rientro in base alla documentazione presentata dall’interessato presso la Rappresentanza diplomatica o consolare.
  • Per ricongiungimento familiare: Nel caso sussistano i requisiti ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 286/98 per il ricongiungimento familiare, la Prefettura può rilasciare il nulla osta per la stessa motivazione. È importante ricordare che se lo straniero risulta segnalato nel Sistema Informativo Schengen – SIS, la Questura rilascia il proprio pare positivo provvisorio nel caso non ci siano motivi ostativi. Per poter completare la procedura, lo Sportello Unico per l’immigrazione invita allo straniero espulso a presentarsi presso la Rappresentanza Diplomatica italiana per legalizzare la documentazione che attesta il legame familiare con il richiedente.
  • Autorizzazione del Tribunali dei minori: nella tutela dello sviluppo psicofisico e delle condizioni di salute del minore presente nel territorio italiano, il Tribunale dei minori rilascia un’autorizzazione temporanea che consente l’ingresso del familiare espulso.

Perché rivolgersi a un avvocato esperto di immigrazione?

Un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione può fornire consulenza e assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, in tantissimi ambiti della vita dello straniero, tra cui la richiesta di protezione speciale.

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