Area Schengen: Significato e Implicazioni
Schengen è un termine ricorrente in aeroporto e qualsiasi viaggiatore, prima o poi, si domanderà cosa sia e come può influire sul suo viaggio.
In questo articolo scopriremo quindi il suo significato, in cosa consiste e quali paesi ne fanno parte. In breve, l’area Schengen (chiamata anche Spazio Schengen o Zona Schengen) è l’area composta da 26 stati europei più 3 extra UE, che, attraverso l’omonimo Trattato di Schengen, hanno abolito i controlli alle frontiere creando di fatto un territorio dove è possibile circolare liberamente.
Schengen è una località del Lussemburgo (1409 ab. nel 2001), ubicata nel comune omonimo, nel cantone di Remich (distretto di Grevenmacher), sul corso del fiume Mosella, nei pressi del confine con Francia e Germania. Capoluogo del comune fino al 2012, a seguito dell'accorpamento con i comuni di Wellenstein e Burmerange, il capoluogo del comune è stato spostato a Remerschen.
Ma perché si chiama Schengen? Ha un significato particolare questo termine? Il motivo è molto semplice. Schengen è il nome di un piccolo villaggio del Lussemburgo, alla frontiera con la Germania e la Francia, dove sono stati firmati: l’accordo sulla libera circolazione, nel 1985; la Convenzione di attuazione dell’accordo, nel 1990.
Che cos’è lo spazio Schengen?
Il cosiddetto spazio Schengen è una zona di libera circolazione all’interno dell’Unione europea, come evoluzione del primo accordo siglato nella località di Schengen nel 1985 tra cinque Paesi dell’Ue: Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.
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Lo spazio Schengen, uno degli avanzamenti più concreti dell’Unione europea, è una zona di libera circolazione dove i controlli alle frontiere sono stati aboliti per tutti i viaggiatori, salvo circostanze eccezionali.
Lo spazio, che inizialmente interessava questi cinque Stati, si è via via allargato comprendendo oggi tutti i Paesi membri dell’Unione tranne Irlanda, Cipro, Romania e Bulgaria. Dell’area Schengen fanno parte, invece, tutti i membri dell’Associazione europea di libero scambio, ossia Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
In totale, dunque, sono 27 i Paesi aderenti allo spazio Schengen (23 dell’Unione europea e quattro extra Ue).
Ogni anno i cittadini europei effettuano più di 1,25 miliardi di viaggi nello spazio Schengen, attraversando le frontiere interne senza controlli.
All’interno di quest’area:
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- Non ci sono dei controlli alle frontiere tra gli Stati aderenti, salvo in caso di minacce specifiche, quando viene sospesa la libera circolazione;
- Vengono effettuati dei controlli armonizzati loro frontiere esterne, sulla base di criteri prestabiliti.
Lo spazio Schengen permette a più di 400 milioni di persone di circolare liberamente tra i Paesi membri senza controlli di frontiera. Anche i cittadini di Paesi terzi che vivono nell’Unione europea o vi si recano come turisti, come studenti in scambio o per motivi professionali possono circolare liberamente all’interno dell’area Schengen senza sottoporsi ai controlli.
All’atto pratico, nel caso in cui si viaggi verso paesi NON Schengen, il viaggiatore dovrà sottostare ad ulteriori controlli sui documenti alle frontiere (nel caso di paesi Europei come Gran Bretagna o Irlanda) o, nel caso di paesi extra-UE, possedere un visto secondo le normative di ciascun paese. Per informazioni aggiornate sui documenti necessari per entrare in ogni paese vi rimandiamo al sito web della Farnesina Viaggiare Sicuri.
Altresì, all’atto pratico, all’interno di questa zona i cittadini dell’Unione europea e quelli di paesi terzi possono spostarsi liberamente senza essere sottoposti a controlli alle frontiere. Di contro, un volo interno all’Ue che collega uno stato Schengen a uno stato non-Schengen è sottoposto a controlli alle frontiere.
Paesi aderenti e non aderenti al patto di Schengen
Nei paesi seguenti è possibile circolare liberamente senza controlli alle frontiere:
- Austria
- Belgio
- Città del Vaticano *
- Danimarca **
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Islanda
- Italia
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Monaco *
- Norvegia **
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Rep. Ceca
- San Marino *
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Ungheria
* stato non membro ma con frontiere aperte ** vedere Eccezioni
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Gli unici paesi dell’Unione Europea che non hanno aderito al patto di Schengen sono Irlanda e Regno Unito.
Eccezioni
In Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania, pur essendo stati membri dell’area Shengen, la libera circolazione non è ancora entrata in vigore a causa della mancanza dei necessari adeguamenti tecnici. Restano pertanto al momento attivi tutti i controlli alle frontiere.
I seguenti territori inoltre, seppur facenti parte politicamente di stati sottoscriventi l’accordo, non sono coperti:
- Danimarca: Groenlandia e isole Fær Øer
- Francia: Guyana francese, Guadalupa, Mayotte, Martinica, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Riunione, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna
- Norvegia: isole Svalbard
- Paesi Bassi: Aruba, Curaçao, Isole BES e Sint Maarten.
Storia e Sviluppo dello Spazio Schengen
Gli accordi di Schengen sono delle intese volte a favorire la libera circolazione dei cittadini e la lotta alla criminalità organizzata all’interno dell’Unione europea mediante la soppressione delle frontiere interne e la costituzione di un sistema comune di controllo ai confini esterni dell’Ue.
L’area di libera circolazione è entrata progressivamente in vigore a partire dal 1985, data di un accordo di massima concluso da un gruppo di governi europei nella località lussemburghese di Schengen.
Dopo il primo accordo tra i cinque paesi fondatori, firmato il 14 giugno 1985, è stata elaborata una convenzione, firmata il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore nel 1995, che ha permesso di abolire controlli interni tra gli Stati firmatari e di creare una frontiera esterna unica lungo la quale i controlli all’ingresso nello spazio Schengen vengono effettuati secondo procedure identiche.
La prima soppressione effettiva dei controlli alle frontiere è arrivata nel 1996 tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo.
Sono state adottate norme comuni in materia di visti, diritto d’asilo e controllo alle frontiere esterne onde consentire la libera circolazione delle persone all’interno dei paesi firmatari senza turbare l’ordine pubblico.
Lo spazio Schengen si è esteso progressivamente a tutti gli Stati membri. Gli accordi sono stati firmati dall’Italia il 27 novembre 1990, dalla Spagna e dal Portogallo il 25 giugno 1991, dalla Grecia il 6 novembre 1992, dall’Austria il 28 aprile 1995 e da Danimarca, Finlandia e Svezia il 19 dicembre 1996. Successivamente, il 21 Dicembre 2007 si sono aggiunti Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Malta; il 12 Dicembre 2008 la Svizzera; il primo Novembre 2009 il Liechtenstein. L’Italia dal 27 ottobre 1997 fa parte del “Sistema Schengen” - spazio comune di libera circolazione - che prevede l’eliminazione tra gli Stati aderenti dei controlli alle frontiere. Nel caso sia necessario richiedere il visto d'ingresso, verranno fornite tutte le informazioni e i moduli necessari alla richiesta.
L’accordo di Schengen e la sicurezza nell’Ue
Non solo libera circolazione di cittadini: gli accordi di Schengen hanno come obiettivo anche la protezione dei cittadini che vi abitano attraverso una maggiore cooperazione tra le forze di polizia, le autorità doganali e le autorità addette ai controlli alle frontiere esterne.
Per conciliare libertà e sicurezza, inoltre, la libera circolazione è stata affiancata dalle cosiddette “misure compensative” volte a migliorare il coordinamento tra polizia, dogane e amministrazioni giudiziarie nonché a combattere, in particolare, il terrorismo e la criminalità organizzata.
Nello specifico, sono previsti:
- Il miglioramento dei sistemi di comunicazione tra le forze di polizia;
- L’inseguimento transfrontaliero di criminali;
- La sorveglianza transfrontaliera delle persone sospettate;
- L’assistenza operativa reciproca;
- Gli scambi diretti di informazioni tra le autorità di polizia.
A tal fine, si è creato il complesso Sistema d’informazione Schengen (SIS), che consente di scambiare dati sull’identità delle persone e sulla descrizione degli oggetti ricercati.
La caduta delle frontiere interne ha per corollario il rafforzamento delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Gli stati membri che si trovano ai suoi confini hanno dunque la responsabilità di organizzare controlli rigorosi alle frontiere e assegnare all’occorrenza visti di breve durata alle persone che vi fanno ingresso.
L’appartenenza a Schengen implica una cooperazione di polizia tra tutti i membri per combattere la criminalità organizzata o il terrorismo, attraverso una condivisione dei dati (per esempio con il sistema d’informazione condiviso Schengen, o Sis). Una delle conseguenze di questa cooperazione è il cosiddetto “inseguimento transfrontaliero”, ovvero il diritto della polizia di inseguire un sospetto in un altro stato Schengen in caso di flagranza di reato per infrazioni gravi.
I requisiti per far parte dello spazio Schengen
Chi vuole aderire allo spazio Schengen deve:
- Applicare l’insieme comune di norme (il cosiddetto «acquis di Schengen») per quanto riguarda i controlli alle frontiere, il rilascio dei visti, la cooperazione di polizia e la protezione dei dati personali;
- Assumere la responsabilità del controllo delle frontiere esterne per conto di altri Paesi Schengen e del rilascio di visti uniformi;
- Cooperare efficacemente con le autorità di contrasto di altri paesi Schengen in modo da mantenere un elevato livello di sicurezza una volta aboliti i controlli alle frontiere interne;
- Collegarsi e utilizzare il sistema d’informazione Schengen.
Quando la valutazione conferma che uno Stato membro è pronto ad aderire allo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne, tutti gli altri membri dell’area devono approvare la decisione all’unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.
Visti per l'area Schengen
Ai sensi del Codice dei visti (Regolamento CE n. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.
Nel decreto interministeriale dell'11 maggio 2011 sono elencate le varie tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento. Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.
Rilascio del visto
La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.
La domanda per ottenere il visto di ingresso deve, pertanto, essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto. Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31.8.1999, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. in caso di condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
I visti di ingresso per soggiornanti di breve duratail 2 febbraio 2020 è entrata in vigore la riforma del codice visti, con cui è stato modificaro il regolamento (CE) n. 810/2009. il costo del visto d’ingresso per soggiorno breve è salito a 80 euro (prima era 60 euro), le risorse aggiuntive dovrebbero migliorare l’informatizzazione e l’efficienza dei consolati. i viaggiatori potranno presentare le domande da 6 mesi (prima erano 3) a 15 giorni prima del viaggio. Ad oggi, i cittadini di 105 Paesi del mondo sono tenuti a chiedere un visto per passare brevi periodi (massimo 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni), ad esempio per turismo o affari, nei 26 paesi dell’area Schengen.
I controlli eccezionali permessi da Schengen
Anche se le frontiere interne dovrebbero esistere soltanto sulla carta, i membri dello spazio Schengen hanno comunque la possibilità di ristabilire controlli eccezionali e temporanei. Questa decisione dev’essere giustificata da una “minaccia grave per l’ordine pubblico e la sicurezza interna” o da “gravi lacune relative al controllo delle frontiere esterne” che potrebbero mettere in pericolo “il funzionamento generale dello spazio Schengen”, come si legge nella documentazione della Commissione europea.
La decisione delle autorità tedesche di reintrodurre i controlli alle frontiere lungo il confine con l’Austria per opporsi al flusso di migranti sembra “a prima vista” corrispondere a questa regola, come ha sottolineato domenica sera la Commissione in un comunicato. Prima dell’iniziativa di Berlino il ripristino temporaneo dei controlli frontalieri si era già verificato una ventina di volte dal 1995 e sei volte dal 2013. Tuttavia “è la prima volta che le frontiere vengono chiuse a causa della pressione migratoria”, ha precisato una fonte comunitaria.
Quando si possono ripristinare i controlli alle frontiere interne?
È consentito il ripristino dei controlli alle frontiere interne nell’area Schengen solo in casi eccezionali. Recentemente, ad esempio, è successo tra 2020 e 2022 a causa della pandemia da Covid.
In tali situazioni, Il Consiglio europeo, dietro proposta della Commissione Ue, può raccomandare a uno o più Stati di riattivare i controlli.
Inoltre, è possibile ripristinare temporaneamente i controlli per rispondere a una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna: lo Stato aderente deve darne comunicazione alla Commissione Ue e agli altri Paesi almeno quattro settimane prima del ripristino dei controlli o in tempi più brevi se le circostanze non sono note in anticipo.
Su proposta della Commissione Europea è stato avviato un processo di revisione del funzionamento del sistema Schengen.
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