Fattura Elettronica per Clienti Esteri: Guida Completa
L'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica in Italia ha portato a nuove procedure per la gestione delle operazioni con clienti esteri. Dal 1° luglio 2022, con l’abolizione dell’Esterometro, i dati relativi alla prestazione di beni e servizi da o per soggetti esteri devono obbligatoriamente essere inviati attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.
Normativa di riferimento
La normativa riguardante l’emissione di fatture verso l’estero è definita dall’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015, modificata poi dalla legge di bilancio 2021. L'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs n. per le operazioni attive bisogna trasmettere i dati "entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi".
L'articolo 12 del D.L. 73/2022 esclude dall’obbligo di trasmissione dei dati le operazioni per cui è stata emessa bolletta doganale e quelle relative agli acquisti di beni e servizi non rilevanti in Italia ai fini IVA, purché di importo non superiore ai 5.000 euro.
Secondo queste disposizioni, a partire dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle transazioni internazionali devono essere trasmessi in modalità telematica, utilizzando il formato XML e attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Le operazioni legate alla cessioni di beni e alla prestazione di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, ove soggette a fatturazione, devono essere documentate obbligatoriamente mediante fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del D.Lgs. n. 127/15 e nel rispetto delle regole tecniche approvate con provv. Agenzia delle Entrate 89757/18.
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Una novità significativa è l’abolizione dell’Esterometro che, precedentemente, rappresentava l’adempimento richiesto per coloro che dovevano emettere fatture verso l’estero.
La normativa specifica i termini entro cui i dati devono essere trasmessi telematicamente:
- per le operazioni attive (vendite): la trasmissione telematica dei dati deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture ordinarie o dei documenti che ne certificano i corrispettivi ossia entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione oppure entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fattura differita;
- per le operazioni passive (acquisti): la trasmissione telematica dei dati riferiti ai documenti ricevuti dovrà avvenire entro il 15° giorno del mese successivo al giorno in cui si è ricevuto il documento oppure al giorno di effettuazione dell’operazione.
Come Compilare Correttamente la Fattura Elettronica per Clienti Esteri
Compilare correttamente una fattura elettronica destinata ad un cliente estero è fondamentale per evitare che la fattura venga scartata dal Sistema di interscambio.
Per compilare correttamente una fattura elettronica destinata a un cliente estero (che sia un’azienda o un privato) è fondamentale seguire i seguenti passaggi:
- Codice Destinatario (SdI): Innanzitutto, dovrai compilare il campo “Codice Destinatario” con la sequenza di 7 caratteri “XXXXXXX”.
- ID Paese: Nel campo “IdPaese”, in cui si indica il paese del “Cessionario/Committente” della fattura elettronica, quindi del cliente, dovrai inserire la sigla del paese estero. Ad esempio, se il destinatario è residente in Germania, l’“IdPaese” sarà “DE”. La sigla deve essere di due caratteri ed espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.
- Partita IVA: Nel campo IVA va inserita la Partita IVA comunitaria, se il cliente ha sede in un Paese dell’Unione Europea. Se il cliente, invece, si trovare al di fuori dell’Unione Europea, bisogna inserire il codice OO99999999999.
- CAP della localitĂ : Occorre utilizzare il valore generico di cinque zeri consecutivi.
- IdCodice e codice fiscale:
- IdCodice: è il numero di identificazione fiscale del cessionario/committente. Si tratta di un codice che corrisponde a un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui lo SdI non effettua controlli di validità ;
- Codice fiscale: è il numero di codice fiscale del cessionario/committente. Questo campo deve essere completato inserendo lo stesso valore riportato nel campo IdCodice.
- Codici Natura IVA: per le fatture elettroniche relative alle operazioni con l’estero devono essere utilizzati i seguenti codici natura:
- N3.1: non imponibili (esportazioni);
- N3.2: non imponibili (cessioni intracomunitarie);
- N3.3: non imponibili (cessioni verso San Marino).
Come Inviare la Fattura
Una volta compilati tutti i campi, il documento può essere inviato al Sistema di Interscambio (SdI), il quale eseguirà una verifica formale e restituirà l’esito. Dovrai procedere come d'abitudine per le fatture elettroniche destinate a italiani (quindi inviare il documento al SdI, che condurrà una verifica formale e ti trasmetterà l’esito).
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Nel caso delle fatture elettroniche destinate a clienti esteri, è necessario seguire ulteriori passaggi.
Infatti, oltre all’invio al SdI, è necessario fornire al cliente o committente una copia analogica della fattura, che può essere in formato cartaceo o informatico (ad esempio, un file in formato PDF). Dovrai però anche ricordarti di fornire al cliente/committente una copia analogica della fattura, cartacea o informatica (in un formato a lui leggibile, ad esempio con un file in pdf). Questo passo è fondamentale perché il destinatario, non avendo residenza in Italia, non avrà la possibilità di accedere direttamente al Sistema di Interscambio per visualizzare il documento.
Fatturazione a Soggetti Senza Partita IVA
La compilazione di una fattura elettronica destinata a un soggetto non residente in Italia e senza partita IVA richiede attenzione a diverse variabili.
In particolare, occorre distinguere tra:
- Fatturazione a un soggetto privato estero: se l’emissione di una fattura attiva è rivolta a un cliente estero come persona fisica, è necessario compilare il documento in formato elettronico e inviarlo attraverso l’Agenzia delle Entrate. I campi da compilare in questa procedura sono:
- Codice destinatario;
- Codice IVA/codice fiscale.
- Fatturazione a un soggetto all’estero con codice fiscale italiano: in questo caso il parametro da considerare non è il codice fiscale, ma la residenza. Pertanto, se una persona fisica ha un codice fiscale italiano ma risiede, ad esempio, a San Marino, si applicano le regole specifiche per la fatturazione elettronica internazionale.
Cessioni di Beni all'Esportazione
Le cessioni di beni all’esportazione sono quelle che avvengono verso soggetti non residenti in Unione Europea; in questo caso, l’aliquota IVA è pari a zero. La fattura elettronica deve essere emessa in formato XML e trasmessa al SDI italiano.
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Quando stiamo effettuando un’operazione di cessione di beni mobili, in generale, il momento di effettuazione dell’operazione si ha nel momento di accettazione della dichiarazione doganale (art. 201, co. 2, Regolamento UE n. 2913 del 12 ottobre 1992). Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento in cui deve essere effettuata la fatturazione. Tale momento è quello in cui si ha l’accettazione del contratto, indipendentemente dalla data di partenza della merce.
Nel caso in cui il trasporto dei beni ceduti ad un soggetto extra-UE (indifferentemente se prestatore economico o consumatore finale privato), venga effettuato direttamente dal cedente (che avrà pertanto la relativa prova d’uscita), l’operazione è una esportazione diretta non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a) del DPR n. 633/72. Questo è anche il caso tipico del commercio elettronico indiretto (beni), dove il trasporto è curato dal cedente (E-commerce indiretto, esportazione non imponibile articolo 8 del DPR n. 633/72).
Ipotizziamo che un’azienda venda dei beni ad un cliente privato residente in Messico, con spedizione a cura dell’azienda italiana. La fattura dell’azienda italiana dovrà riportare la locuzione “non imponibile” Iva. Questo ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72. L’azienda italiana dovrà conservare la bolletta doganale di ingresso dei beni in Messico.
Nel caso in cui il trasporto o la spedizione sia effettuata a cura del cessionario non residente o per suo conto (magari attraverso un vettore da lui incaricato), l’uscita dal territorio UE deve avvenire nel termine di 90 giorni. La cessione indiretta di beni è non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. b) del DPR n. 633/72. La non imponibilità Iva si applica a condizione che il cessionario restituisca al cedente un esemplare della fattura vistata dalla dogana di uscita dalla Comunità Europea. Il termine è sempre di 90 giorni dall’operazione. Altrimenti, il cedente è chiamato a procedere alla regolarizzazione dell’operazione con applicazione dell’imposta e conseguente versamento dell’Iva dovuta (Circolare n.
Ipotizziamo, in questo caso, che la stessa azienda venda un bene al cliente residente in Messico, azienda, che una volta consegnata la merce provvede a portarla per suo conto in Messico.
Annotazioni in Fattura per Operazioni Non Imponibili o Non Soggette
Per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater del DPR n. 633/72, deve essere riportata in fattura l’annotazione “operazione non imponibile“. Tale annotazione deve essere accompagnata dalla normativa di riferimento: “articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n.
Mentre, per le cessioni relative a beni in transito doganale in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta si sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, del DPR n 633/72, deve essere riportata, al momento della fatturazione l’annotazione “operazione non soggetta“. Questo ex articolo 7-bis, comma 1, del DPR n. 633/72. Anche in questo caso l’annotazione da inserire non cambia: “articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n.
Se, invece, l’operazione viene effettuata fuori dalla UE, va indicato, al momento della fatturazione, al posto dell’Iva, l’annotazione “operazione non soggetta“. In questo caso l’annotazione da riportare in fattura è la seguente: “articolo 21, comma 6-bis, lettera b), DPR n.
La non imponibilità dell’esportazione indiretta, però, non è possibile per le vendite di beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio della Comunità Europea. Quindi non è possibile per la maggior parte delle cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori extra-UE. In questi casi, comunque, si può emettere la fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 38-quater del DPR n. 633/72.
La fattura deve essere restituita al cedente entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’operazione, vistata dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità . In alternativa, la fattura può essere emessa con l’Iva, contestualmente alla vendita. Poi, se entro tre mesi il privato extra-UE trasporta i beni fuori dalla UE ed entro quattro mesi riconsegna una copia della fattura con il timbro “visto uscire” della Dogana Ue di uscita, il cedente rimborserà il privato extra-UE dell’importo dell’Iva e registrerà questa Iva a credito nel registro Iva acquisti.
Prestazioni di Servizi Generici
Quando si sta effettuando una prestazione di servizi generici, di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, il momento di effettuazione dell’operazione scatta, sia per il prestatore che per il committente, si ha al momento dell’ultimazione della prestazione. Questo ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del DPR n. 633/72.
Per gli acquisti da soggetti passivi Iva italiani, l’ultimazione può essere individuata con l’emissione da parte del fornitore straniero di un “qualunque documento da quest’ultimo emesso, volto a certificare l’operazione resa“. Questo è quanto indica la Circolare n. 16/E/2013 Agenzia delle Entrate.
Il pagamento del corrispettivo anticipa il momento di effettuazione dell’operazione limitatamente all’importo pagato. Articolo 6, comma 6, del DPR n.
Nelle prestazioni di servizi generici rese a soggetti privati (B2C), la regola generale è quella della tassazione nello Stato di stabilimento del prestatore.
Per le prestazioni di servizi generici rese a operatori economici extra-UE (B2B), la regola generale è quella della tassazione Iva nello Stato di stabilimento del committente (cliente). Quindi, il soggetto italiano emette una fattura senza Iva, indicando “operazione non soggetta“, ex articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72. Questo in quanto operazione effettuata al di fuori della UE, in forza dell’articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n. 633/72.
Per quanto attiene ai servizi digitali, le operazioni in esame sono assoggettate ad Iva nel Paese del committente (soggetto Iva o meno) a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito (Paese Ue o Extra-Ue). Deve essere evidenziata la presenza della soglia annua a livello comunitario, pari ad 10.000 euro. Occorre, quindi, prestare attenzione al superamento in corso d’anno della soglia, che comporta una diversa applicazione dell’IVA (dal Paese del prestatore a quello del committente).
Importazioni
L’Iva si applica, tra l’altro, sulle importazioni da chiunque effettuate (articolo 1, DPR n. 633/72). Si tratta di operazioni aventi per oggetto beni provenienti da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità europea. Beni che non siano già immessi in libera pratica in un altro Paese membro della Comunità europea.
Costituiscono importazioni (articolo 67, commi 1 e 2-bis del DPR n. Operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni destinati ad essere riesportati “tali quali”.
La base imponibile Iva è pari al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale (cd. valore di transazione). Valore che deve essere aumentato dell’ammontare (articolo 69, comma 1, del DPR n. Delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno della Comunità europea, quale risulta dal documento di trasporto emesso a corredo dei beni così introdotti.
Concorrono comunque a formare il valore di detti beni in dogana, sul cui ammontare globale deve essere quindi corrisposta l’Iva con l’aliquota propria della merce, anche le spese di trasporto, assicurazione, commissione, imballaggio fino al primo luogo di destinazione all’interno del territorio doganale che risulta dal documento di trasporto che accompagna i beni medesimi (C.M. 9.4.81 n. 12/370205).
Per tali prestazioni, quindi, se territorialmente rilevanti in Italia, si applica il regime di non imponibilitĂ (art. 9 n. 2, 3, 4 e 5 del DPR n. 633/72), a nulla rilevando la circostanza che le stesse siano eseguite in parte in uno Stato membro diverso da quello di introduzione nella ComunitĂ (C.M.
In caso di acquisto di beni da soggetti extra-UE, quindi, l’Iva viene applicata al momento in cui i beni passano la dogana UE, attraverso la bolletta doganale, rilasciata al vettore che si occupa del trasporto dei beni. La bolletta doganale è l’unico documento valido ai fini Iva nell’operazione di importazione di beni.
Effettuata la visita con il concorso del proprietario e liquidati i diritti, la dichiarazione è annotata nel registro corrispondente all’operazione compiuta e munita di numero e data.
Nel registri degli acquisti vanno annotate le fatture ricevute e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
La registrazione delle bollette doganali di importazione esclude l’obbligo della numerazione e della annotazione nel registro delle fatture provenienti da fornitori esteri.
Nel caso di bollette doganali, il contribuente annoterà nel registro degli acquisti la specie (se cioè Mod. A/46 o Mod. A/22) e gli estremi di ogni bolletta. Nonché l’ufficio doganale presso il quale è stata emessa (C.M. n. 874/33650, del 19/12/1972), l’ammontare imponibile, l’imposta.
Reverse Charge
Il professionista o l’impresa, soggetti passivi d’imposta, che ricevono una fattura da un fornitore extra-UE sono tenuti a porre attenzione sulle modalità di registrazione. Questo in quanto è richiesta una procedura particolare per l’assolvimento dell’Iva. Ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n.
La fattura estera emessa nei confronti di un soggetto passivo italiano da un soggetto extra-UE non reca l’indicazione dell’imposta. Questo ai sensi dell’articolo articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72. L’IVA, in questo caso, deve essere assolta dal committente-acquirente nazionale, con l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge). Tale meccanismo si concretizza mediante integrazione o un’autofattura (a seconda che il cedente/prestatore sia residente UE o extra-UE). In ogni caso da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’applicazione del reverse charge prevede che la fattura debba essere annotata sia nel registro degli acquisti che nel registro delle fatture emesse. Rendendo di fatto, neutrale l’operazione da un punto di vista finanziario.
Per poter assolvere l’Iva con il meccanismo del reverse charge, sia in caso di integrazione (fornitore/prestatore UE) che tramite autofattura (fornitore/prestatore extra-UE), il cessionario/committente italiano è chiamato a predisporre un documento elettronico (TD19) ove devono essere riportati i dati utili all’integrazione degli estremi della fattura del fornitore estero. Una volta predisposto il documento può essere inviato tramite Sistema di Interscambio (SdI).
All’interno dell’autofattura elettronica, il campo dedicato al cedente/prestatore deve contenere i dati del fornitore estero, mentre nel campo dedicato al committente/cessionario devono essere riportati i dati dell’operatore nazionale che effettua l’integrazione della fattura.
In alcuni casi può accadere che il cessionario, committente la prestazione si trovi nella posizione di dover versare l’Iva derivante dall’autofatturazione. L’imposta indicata sull’autofattura deve essere registrata nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite. Se il cessionario o committente non può detrarsi l’Iva sugli acquisti, l’Iva debito dell’autofatturazione dovrà essere versata.
Questa autofattura si deve emettere per il reverse charge esterno, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano), e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano.
Dati da inserire nell'autofattura:
- Campo cedente/prestatore (fornitore): Dati del prestatore (fornitore) estero.
- Campo cessionario/committente (cliente): I dati della tua azienda (compilati in automatico) che agisce come cessionario/committente che effettua emette l’autofattura.
- Data: Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intracomunitari.
Scadenze per l'emissione del documento TD19:
- Operazioni passive extra-comunitarie per acquisto di servizi non-generici: Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
- TD19 Integrazione o Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del DPR n. Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano.
Dati da inserire nell'autofattura per acquisto di beni giĂ presenti in Italia:
- Campo cedente/prestatore (fornitore): Dati del prestatore (fornitore) estero.
- Campo cessionario/committente (cliente): I dati della tua azienda che agisce come cessionario/committente che effettua emette l’autofattura.
- Data: Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa).
Operazioni passive fornitori non comunitari per acquisto di beni già presenti in Italia: Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
La procedura da adottare al fine di poter emettere il documento verso soggetti non residenti deve essere attenzionata. L’Agenzia delle Entrate sul punto ha presentato dei chiarimenti nel Provvedimento n. 89757 del 30 Aprile 2018.
“4. Esclusivamente per i dati delle fatture emesse (verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia). In pratica, è possibile inviare la fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti non residenti con modi e termini di una normale fattura interna. Quindi, trasmissione al Sistema di Interscambio con le modalità previste per le e-fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti. Questo inserendo come codice destinatario “XXXXXXX“. L’unico accorgimento aggi...
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