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Fatturazione Elettronica a Privati Stranieri: Guida Completa

La fatturazione elettronica verso i Privati è un obbligo entrato in vigore il 1° gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2018. L'obbligo della fatturazione elettronica non è sempre stato tale, lo è diventata nel 2019, il 1° gennaio 2019, per l’esattezza. Nel 2019 tutti dovevano emettere fattura elettronica ad eccezione dei contribuenti che adottano il Regime Forfettario, i quali potevano continuare ad emettere fattura cartacea, ad eccezione delle prestazioni verso la Pubblica Amministrazione, che richiedevano e richiedono tutt’ora la necessaria emissione della fattura elettronica.

Successivamente, il 1° luglio 2022, è stato introdotto l’obbligo di fatturare in modo elettronico per tutti i contribuenti, esclusi i forfettari che hanno percepito nel 2021 ricavi inferiori a 25.000€. Infine, dal 1° gennaio 2024, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti, compresi i forfettari di cui abbiamo scritto. L’unica eccezione ancora presente è costituita dai professionisti sanitari che emettono fatture nei confronti dei privati, per cui vige il divieto di emettere le fatture elettroniche.

Come Emettere una Fattura Elettronica

Per poter emettere una fattura elettronica è necessario essere in possesso di:

  • un computer, un tablet o un moderno smartphone
  • un software che ti permetta di compilare il file della fattura in formato XML, nonché il formato espressamente richiesto dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate stessa mette a disposizione, gratuitamente, 3 programmi per compilare la tua fattura elettronica:

  • potrai utilizzare l’applicazione “Fatturae“, scaricabile da store Apple e Android. Questa applicazione è utilizzabile su tablet e smartphone
  • se invece utilizzi un pc, allora potrai utilizzare un software scaricabile sul computer
  • potrai semplicemente accedere alla tua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi” e utilizzare la procedura web messa a disposizione.

Notevole elemento di cambiamento, nel passaggio dalla fattura cartacea alla fattura elettronica, è il modo in cui il documento viene inviato al destinatario. Se con la fattura cartacea era sufficiente inviare un PDF al tuo cliente, ora sarà lo SDI (Sistema di Interscambio) ad inviare la tua fattura al destinatario, una volta accertata la correttezza del documento.

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Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che controlla il contenuto del file xml verificando che questo sia autentico e coerente: un grande passo avanti nella lotta contro l’evasione fiscale. Una volta verificato che il documento sia corretto e coerente in tutte le sue parti, il Sistema di Interscambio lo invierà al tuo destinatario: il destinatario verrà riconosciuto grazie al Codice Destinatario (o Codice Univoco).

Il Codice Destinatario è composto da 7 caratteri, tra lettere e numeri, e definiscono l‘indirizzo telematico a cui il Sistema di Interscambio dovrà inviare la fattura elettronica: nei vari campi, in fase di compilazione della tua fattura, avrai anche inserito il codice fiscale o la Partita Iva del tuo cliente. Non sei in possesso del Codice Destinatario del tuo cliente? Nessun problema, in questo caso potrai semplicemente inserire la PEC del tuo cliente e alla voce “Codice Destinatario” inserirai “0000000” ovvero sette volte zero.

Come Emettere una Fattura Elettronica Verso un Cliente Straniero

Qualora dovessi emettere una fattura elettronica verso un cliente estero, sia esso residente in un paese estero appartenente all’Unione Europea o un paese Extra UE, alla voce “Codice Destinatario” dovrai inserire “XXXXXXX” ovvero 7 volte “X“. La “X” è un codice predisposto dall’Agenzia delle Entrate per emettere fatture elettroniche verso paesi esteri.

Se alla voce “Codice Destinatario” non vi sono differenze tra fatture emesse verso Paesi appartenenti all UE e Paesi Extra-UE, vi sono differenze per quanto riguarda le diciture da inserire in fattura.

Prestazioni di Servizi Verso Paesi Appartenenti all’Unione Europea

Per prestazioni di servizi verso paesi appartenenti all’Unione Europea dovrai:

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  • Essere iscritto al VIES
  • Emettere fattura senza addebitare l’IVA e indicare la dicitura “Reverse Charge“
  • Compilare, trimestralmente, il Modello Intrastat, solo se effettui prestazioni nei confronti di aziende iscritte al VIES

Cessioni di Beni Verso Paesi Appartenenti all’Unione Europea

Per cessioni di beni verso paesi appartenenti all’Unione Europea devi tenere presente che:

  • Risulta paragonabile alle cessioni interne
  • Compilare, trimestralmente, il Modello Intrastat, solo se effettui cessioni di beni nei confronti di aziende iscritte al VIES
  • Dovrai emettere fattura con la seguente dicitura: “La cessione in oggetto non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30agosto 1993, n.331“.

Prestazioni di Servizi Verso Paesi Extraeuropei

Per prestazioni di servizi verso paesi Extraeuropei dovrai:

  • emettere una fattura senza addebito IVA (0%)
  • dovrai riportare in fattura la dicitura “Operazione non soggetta ad IVA“

Cessioni di Beni Verso Paesi Extraeuropei

Per cessioni di beni verso paesi Extraeuropei dovrai:

  • emettere una fattura senza addebito IVA (0%)
  • dovrai riportare in fattura la dicitura “Cessione non imponibile IVA“

Compilazione Dettagliata della Fattura Elettronica per Clienti Esteri

Quando dobbiamo emettere fattura verso un soggetto non residente in Italia (non dotato di stabile organizzazione in Italia) occorre verificare quali sono gli obblighi da osservare. La normativa, infatti, prevede l’applicazione di regole differenziate a seconda che il soggetto destinatario della fattura sia un soggetto residente o stabilito in Italia o meno. Deve, infatti, essere tenuto in considerazione che tutti i dati relativi alle operazioni di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuate (o ricevute) a (da) soggetti non residenti devono essere obbligatoriamente trasmesse in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI). Attraverso questa procedura è possibile superare l’adempimento c.d.

Ecco alcuni punti chiave:

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  1. Innanzitutto, dovrai compilare il campo “Codice Destinatario” con la sequenza di 7 caratteri “XXXXXXX”.
  2. Nel campo “IdPaese”, in cui si indica il paese del “Cessionario/Committente” della fattura elettronica, quindi del cliente, dovrai inserire la sigla del paese estero. Ad esempio, se il destinatario è residente in Germania, l’“IdPaese” sarà “DE”. La sigla deve essere di due caratteri ed espressa secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code.
  3. Dovrai procedere come d'abitudine per le fatture elettroniche destinate a italiani (quindi inviare il documento al SdI, che condurrà una verifica formale e ti trasmetterà l’esito).
  4. Dovrai però anche ricordarti di fornire al cliente/committente una copia analogica della fattura, cartacea o informatica (in un formato a lui leggibile, ad esempio con un file in pdf).

Cessione di Beni: Momento di Effettuazione e Fatturazione

Quanto stiamo effettuando un’operazione di cessione di beni mobili, in generale, il momento di effettuazione dell’operazione si ha nel momento di accettazione della dichiarazione doganale (art. 201, co. 2, Regolamento UE n. 2913 del 12 ottobre 1992). Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento in cui deve essere effettuata la fatturazione. Tale momento è quello in cui si ha l’accettazione del contratto, indipendentemente dalla data di partenza della merce.

Esportazione Diretta e Indiretta

Nel caso in cui il trasporto dei beni ceduti ad un soggetto extra-UE (indifferentemente se prestatore economico o consumatore finale privato), venga effettuato direttamente dal cedente (che avrà pertanto la relativa prova d’uscita), l’operazione è una esportazione diretta non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a) del DPR n. 633/72. Questo è anche il caso tipico del commercio elettronico indiretto (beni), dove il trasporto è curato dal cedente (E-commerce indiretto, esportazione non imponibile articolo 8 del DPR n. 633/72). Ipotizziamo che un’azienda venda dei beni ad un cliente privato residente in Messico, con spedizione a cura dell’azienda italiana. La fattura dell’azienda italiana dovrà riportare la locuzione “non imponibile” Iva. Questo ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72. L’azienda italiana dovrà conservare la bolletta doganale di ingresso dei beni in Messico.

Nel caso in cui il trasporto o la spedizione sia effettuata a cura del cessionario non residente o per suo conto (magari attraverso un vettore da lui incaricato), l’uscita dal territorio UE deve avvenire nel termine di 90 giorni. La cessione indiretta di beni è non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. b) del DPR n. 633/72. La non imponibilità Iva si applica a condizione che il cessionario restituisca al cedente un esemplare della fattura vistata dalla dogana di uscita dalla Comunità Europea. Il termine è sempre di 90 giorni dall’operazione.

Annotazioni Obbligatorie in Fattura

Per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater del DPR n. 633/72, deve essere riportata in fattura l’annotazione “operazione non imponibile“. Tale annotazione deve essere accompagnata dalla normativa di riferimento: “articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n. Mentre, per le cessioni relative a beni in transito doganale in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta si sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, del DPR n 633/72, deve essere riportata, al momento della fatturazione l’annotazione “operazione non soggetta“. Questo ex articolo 7-bis, comma 1, del DPR n. 633/72. Anche in questo caso l’annotazione da inserire non cambia: “articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n.

Se, invece, l’operazione viene effettuata fuori dalla UE, va indicato, al momento della fatturazione, al posto dell’Iva, l’annotazione “operazione non soggetta“. In questo caso l’annotazione da riportare in fattura è la seguente: “articolo 21, comma 6-bis, lettera b), DPR n.

Prestazioni di Servizi Generici

Quando si sta effettuando una prestazione di servizi generici, di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72, il momento di effettuazione dell’operazione scatta, sia per il prestatore che per il committente, si ha al momento dell’ultimazione della prestazione. Questo ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del DPR n. 633/72. Per gli acquisti da soggetti passivi Iva italiani, l’ultimazione può essere individuata con l’emissione da parte del fornitore straniero di un “qualunque documento da quest’ultimo emesso, volto a certificare l’operazione resa“. Questo è quanto indica la Circolare n. 16/E/2013 Agenzia delle Entrate. Il pagamento del corrispettivo anticipa il momento di effettuazione dell’operazione limitatamente all’importo pagato. Articolo 6, comma 6, del DPR n.

Regole di Tassazione IVA

Nelle prestazioni di servizi generici rese a soggetti privati (B2C), la regola generale è quella della tassazione nello Stato di stabilimento del prestatore. Per le prestazioni di servizi generici rese a operatori economici extra-UE (B2B), la regola generale è quella della tassazione Iva nello Stato di stabilimento del committente (cliente). Quindi, il soggetto italiano emette una fattura senza Iva, indicando “operazione non soggetta“, ex articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del DPR n. 633/72. Questo in quanto operazione effettuata al di fuori della UE, in forza dell’articolo 21, comma 6, lettera b) del DPR n. 633/72.

Per quanto attiene ai servizi digitali, le operazioni in esame sono assoggettate ad Iva nel Paese del committente (soggetto Iva o meno) a prescindere dal luogo in cui il prestatore si considera stabilito (Paese Ue o Extra-Ue). Deve essere evidenziata la presenza della soglia annua a livello comunitario, pari ad 10.000 euro. Occorre, quindi, prestare attenzione al superamento in corso d’anno della soglia, che comporta una diversa applicazione dell’IVA (dal Paese del prestatore a quello del committente).

Importazioni e IVA

L’Iva si applica, tra l’altro, sulle importazioni da chiunque effettuate (articolo 1, DPR n. 633/72). Si tratta di operazioni aventi per oggetto beni provenienti da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità europea, beni che non siano già immessi in libera pratica in un altro Paese membro della Comunità europea.

La base imponibile Iva è pari al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale (cd. valore di transazione). Valore che deve essere aumentato dell’ammontare (articolo 69, comma 1, del DPR n. Delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno della Comunità europea, quale risulta dal documento di trasporto emesso a corredo dei beni così introdotti. Concorrono comunque a formare il valore di detti beni in dogana, sul cui ammontare globale deve essere quindi corrisposta l’Iva con l’aliquota propria della merce, anche le spese di trasporto, assicurazione, commissione, imballaggio fino al primo luogo di destinazione all’interno del territorio doganale che risulta dal documento di trasporto che accompagna i beni medesimi (C.M. 9.4.81 n. 12/370205).

In caso di acquisto di beni da soggetti extra-UE, quindi, l’Iva viene applicata al momento in cui i beni passano la dogana UE, attraverso la bolletta doganale, rilasciata al vettore che si occupa del trasporto dei beni. La bolletta doganale è l’unico documento valido ai fini Iva nell’operazione di importazione di beni. Nel registri degli acquisti vanno annotate le fatture ricevute e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. La registrazione delle bollette doganali di importazione esclude l’obbligo della numerazione e della annotazione nel registro delle fatture provenienti da fornitori esteri.

Reverse Charge

Il professionista o l’impresa, soggetti passivi d’imposta, che ricevono una fattura da un fornitore extra-UE sono tenuti a porre attenzione sulle modalità di registrazione. Questo in quanto è richiesta una procedura particolare per l’assolvimento dell’Iva. Ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. La fattura estera emessa nei confronti di un soggetto passivo italiano da un soggetto extra-UE non reca l’indicazione dell’imposta. Questo ai sensi dell’articolo articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72. L’IVA, in questo caso, deve essere assolta dal committente-acquirente nazionale, con l’applicazione dell’inversione contabile (reverse charge).

Tale meccanismo si concretizza mediante integrazione o un’autofattura (a seconda che il cedente/prestatore sia residente UE o extra-UE). In ogni caso da emettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’applicazione del reverse charge prevede che la fattura debba essere annotata sia nel registro degli acquisti che nel registro delle fatture emesse, rendendo di fatto, neutrale l’operazione da un punto di vista finanziario.

Per poter assolvere l’Iva con il meccanismo del reverse charge, sia in caso di integrazione (fornitore/prestatore UE) che tramite autofattura (fornitore/prestatore extra-UE), il cessionario/committente italiano è chiamato a predisporre un documento elettronico (TD19) ove devono essere riportati i dati utili all’integrazione degli estremi della fattura del fornitore estero. Una volta predisposto il documento può essere inviato tramite Sistema di Interscambio (SdI).

All’interno dell’autofattura elettronica, il campo dedicato al cedente/prestatore deve contenere i dati del fornitore estero, mentre nel campo dedicato al committente/cessionario devono essere riportati i dati dell’operatore nazionale che effettua l’integrazione della fattura. In alcuni casi può accadere che il cessionario, committente la prestazione si trovi nella posizione di dover versare l’Iva derivante dall’autofatturazione. L’imposta indicata sull’autofattura deve essere registrata nel registro Iva acquisti e nel registro Iva vendite. Se il cessionario o committente non può detrarsi l’Iva sugli acquisti, l’Iva debito dell’autofatturazione dovrà essere versata.

Autofattura per Reverse Charge Esterno

Questa autofattura si deve emettere per il reverse charge esterno, dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero (residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano), e l’acquirente è un soggetto che risiede nel territorio italiano.

  • Campo cedente/prestatore (fornitore): Dati del prestatore (fornitore) estero.
  • Campo cessionario/committente (cliente): I dati della tua azienda (compilati in automatico) che agisce come cessionario/committente che effettua emette l’autofattura.
  • Data: Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intracomunitari.

Operazioni passive extra-comunitarie per acquisto di servizi non-generici: Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

TD19 Integrazione o Autofattura per Acquisto di Beni

TD19 Integrazione o Autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del DPR n. Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano.

  • Campo cedente/prestatore (fornitore): Dati del prestatore (fornitore) estero.
  • Campo cessionario/committente (cliente): I dati della tua azienda che agisce come cessionario/committente che effettua emette l’autofattura.
  • Data: Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa).

Operazioni passive fornitori non comunitari per acquisto di beni già presenti in Italia: Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

La procedura da adottare al fine di poter emettere il documento verso soggetti non residenti deve essere attenzionata. L’Agenzia delle Entrate sul punto ha presentato dei chiarimenti nel Provvedimento n. 89757 del 30 Aprile 2018. In pratica, è possibile inviare la fattura elettronica emessa nei confronti di soggetti non residenti con modi e termini di una normale fattura interna. Quindi, trasmissione al Sistema di Interscambio con le modalità previste per le e-fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti. Questo inserendo come codice destinatario “XXXXXXX“.

Dal 1° luglio 2022, con l’abolizione dell’Esterometro, i dati relativi alla prestazione di beni e servizi da o per soggetti esteri devono obbligatoriamente essere inviati attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate. Una volta creata la fattura elettronica per il cliente estero, bisognerà inviare a quest’ultimo una copia della fattura, che potrà essere cartacea o in PDF.

Dati Essenziali per la Fattura Elettronica a Clienti Esteri

  • Codice destinatario: ovvero il codice SDI, composto da lettere e numeri che vanno a identificare l’intermediario impiegato per la fatturazione elettronica.
  • ID Paese: si tratta di due lettere, che vanno a stabilire la nazionalità del soggetto a cui si emette la fattura.
  • Partita IVA: in caso di un cliente estero con IVA UE, bisognerà inserire il codice IVA comunitario, fornito dal cliente.
  • Invio della fattura: può avvenire tramite posta elettronica, allegando la fattura anche in formato PDF, o tramite raccomandata estera, in caso di fattura cartacea.

Discorso a parte per l’emissione della fattura elettronica per un cliente estero che non è in possesso di Partita IVA: in questo caso, bisognerà distinguere tra soggetti privati esteri e soggetti esteri in possesso di un codice fiscale italiano. Per l’emissione della fattura elettronica ai soggetti privati esteri bisognerà fare attenzione al codice destinatario (sette volte 0 à 0000000) e al codice IVA, che è il codice fiscale del soggetto. tramite un soggetto terzo, utilizzando per esempio un software per la gestione della fatturazione elettronica come Kubik, che consente, inoltre, di gestire l’intero flusso, dal preventivo all’emissione della fattura. In questo caso, non si applica l’IVA italiana, ma l’IVA del paese di destinazione.

Le cessioni di beni all’esportazione sono quelle che avvengono verso soggetti non residenti in Unione Europea; in questo caso, l’aliquota IVA è pari a zero. La fattura elettronica deve essere emessa in formato XML e trasmessa al SDI italiano.

Errori Comuni e Come Evitarli

Se la fattura elettronica viene emessa nei confronti di un soggetto estero, anche privato, non deve essere compilato il campo “Codice Fiscale”, altrimenti il file viene scartato con il codice errore “00306”. In tal caso occorre, infatti, compilare il campo “IdFiscaleIVA”, indicando obbligatoriamente, nel campo “IdPaese”, il codice del Paese estero in cui risiede il cessionario o committente.

Secondo le istruzioni fornite dall’Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale, grazie alla compilazione del campo “IdPaese”, non viene controllato il valore contenuto nel campo “IdCodice”, nel quale può pertanto essere inserito l’identificativo fiscale del cessionario o committente, qualora sia un soggetto passivo e il dato sia conosciuto, o, in alternativa, un altro elemento che ne consenta l’identificazione (come, ad esempio la sua ragione sociale) o ancora, eventualmente, un “valore di default (es. tutti 9)”.

Esterometro

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica in Italia, si sono aperti due scenari possibili quando il cliente destinatario di tale documento non è residente nel nostro paese. Passando adesso al Ciclo Passivo di fatturazione invece, quando c’è l’emissione di una fattura tradizionale, l’operazione appunto “passiva” è l’inserimento all’interno di questo Esterometro. Le operazioni che devono essere incluse all’interno di questo strumento di adempimento IVA sono relativi ai soggetti obbligati a tale regime, ovvero possessori di partita IVA. Bisogna fare molta attenzione sia alla completezza e corretta delle informazioni registrate su questo strumento, sia alla puntualità della consegna, per non rischiare di incappare nelle sanzioni. Nel campo IVA va inserita la Partita IVA comunitaria, se il cliente ha sede in un Paese dell’Unione Europea. Se il cliente, invece, si trovare al di fuori dell’Unione Europea, bisogna inserire il codice OO99999999999.

Normativa di Riferimento

Cosa stabilisce la normativa in merito? Come compilare correttamente una fattura elettronica destinata a un cliente estero, evitando che venga scartata dal SdI o altri eventuali problemi sulla correttezza del documento? L’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs n. per le operazioni attive bisogna trasmettere i dati "entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi". L'articolo 12 del D.L.

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