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Il Codice del Turismo: Un Riassunto Dettagliato

Il Codice del Turismo, varato definitivamente con il decreto legislativo 79/2011, avrebbe dovuto intervenire nella materia fissando punti di riferimento univoci al fine di un coordinamento tra Stato e Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, per promuovere il mercato del turismo e rafforzare la tutela del consumatore. Inoltre avrebbe dovuto operare un riordino e una razionalizzazione complessiva delle disposizioni vigenti nella materia.

Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, conteneva due distinti interventi normativi:

  • Il primo, recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dalla legge 246/2005.
  • Il secondo recepisce la direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2009 (legge 96/2010).

Il Codice del Turismo (allegato 1 del decreto legislativo 79/2011) era finalizzato a promuovere e tutelare il mercato del turismo tramite il coordinamento sistematico delle disposizioni normative vigenti nel settore, nel rispetto della competenza legislativa regionale e dell'ordinamento dell'Unione europea.

La prima legge sul turismo in Italia risale al ’39, ma visto che il settore turistico è uno dei settori trainanti dell’economia e quello forse più mutevole nel tempo, solo dopo vari interventi si è giunti ad avere un decreto che disciplinasse le norme e tutelasse il turista, quello appunto del 2011, a seguito del recepimento di direttive comunitarie e applicazione di Regolamenti europei ed internazionali.

Nei vari articoli, il codice rielabora il concetto di “impresa turistica”. Fino a quel momento era limitato alle imprese ricettive, ora include anche il settore extraricettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator. Il codice salvaguardia e valorizza le specifiche professionalità turistiche in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi turistici. Inoltre, mira a sviluppare il mercato del lavoro attraverso i percorsi formativi destinati ai giovani.

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Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2012

La sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2012, accogliendo i ricorsi presentati dalle Regioni sotto il profilo del mancato rispetto da parte del d.lgs. dei limiti della delega legislativa, ha sostanzialmente ridotto la portata normativa del codice, che è oggi ridotto alle sue parti inerenti il “diritto privato del turismo”, perdendo così definitivamente ogni carattere di sistematicità ed organicità.

Con sentenza n. 80 del 2 aprile 2012, pronunciata nel giudizio promosso dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, nella parte in cui dispone l’approvazione dell’allegato 1 (Codice del turismo) ed in particolare dell’art. 1 dell’allegato stesso nella parte in cui prevede le disposizioni del Codice quali «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, attribuendo competenze statali in materia di turismo in violazione delle disposizioni previste nella legge delega 28 novembre 2005, n.

Pacchetti Turistici e Tutela del Consumatore

Sono ancora in vigore le norme che disciplinano in modo organico (articoli da 32 a 51) i pacchetti turistici e la tutela del consumatore turista, che hanno assorbito le normative preesistenti contenute nel Codice del Consumo ed integrandole con nuove disposizioni.

Il Codice del Turismo si applica ai cosiddetti pacchetti turistici - offerti in vendita o venduti da professionisti - ed a tutti i servizi turistici collegati. Per pacchetti turistici, s'intendono - ai sensi dell'articolo 33 del Codice - come unione di almeno due servizi diversi (d esempio alloggio, noleggio mezzi ed ogni altra prestazione resa nel'ambito del medesimo viaggio o vacanza).

Per servizi turistici collegati, invece, s'intende la combinazione di almeno due servizi diversi da quello che è il trasporto, l'alloggio, il noleggio di veicoli e che sono acquistati nell'ambito della stessa vacanza o viaggio.

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Il decreto impone specifici doveri di informazione a carico dell'organizzatore o del venditore del pacchetto vacanza e raccomanda, di fatto, l'uso di un linguaggio semplice e chiaro nella stipula dell'accordo finale con il turista.

Nello specifico l'art. 34 del Codice prevede il diritto del turista di avere, in sede di pre-contratto, un modulo informativo standard, oltre a specifiche informazioni relativamente a tutte le caratteristiche dei servizi che vengono offerti come, ad esempio, la presenza di servizi per disabili, categoria turistica dell'alloggio che verrà utilizzato, caratteristiche dei mezzi di trasporto, lingua o lingue in cui sono prestati i servizi, prezzo totale del pacchetto comprese tasse, diritti, imposte ed altri costi aggiuntivi.

Le informazioni precontrattuali sono specificate nell'articolo 35 dello stesso codice.

Risarcimento del Danno da Vacanza Rovinata

Una delle novità più significative del provvedimento consiste nell’esplicita affermazione della risarcibilità del “danno da vacanza rovinata” (art. 47) finora elaborazione giurisprudenziale (peraltro di difforme applicazione) finalizzata alla risarcibilità dello specifico danno non patrimoniale consistente nello stress e nel disagio subito per non aver potuto godere della vacanza immaginata. Il danno da vacanza rovinata viene definito come il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Si tratta quindi di un pregiudizio di natura non patrimoniale e contrattuale, risarcito come conseguenza dell’inadempimento o dell’inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico. Di rilievo appare, inoltre, la definizione della nozione di "inesatto adempimento" delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico (art. 43), oltre che la disciplina degli obblighi assicurativi a carico dell’organizzatore e dell’intermediario (art. 50).

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Il Codice del Turismo prevede i risarcimenti per vacanze rovinate da operatori turistici poco affidabili. In questi casi, infatti, oltre alla risoluzione del contratto, il turista danneggiato potrà richiedere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione che si è persa; tutto questo se l'inadempienza dell'operatore o l'inesatta esecuzione delle prestazioni rientra in ciò che viene definito dall'articolo 1455 del Codice Civile.

Se, dunque, durante una vacanza qualcosa è andato storto o le cose non erano come vi erano state prospettate al momento dell'acquisto del pacchetto turistico, sappiate che oggi ci sono strumenti contenuti all'interno del Codice del Turismo che possono far sì che abbiate il giusto risarcimento.

L'irripetibilità dell'evento mancato invece è riferito a questo: una coppia che abbia organizzato per festeggiare il capodanno di cambio millennio a Parigi e che per errore dell'operatore abbia perso questa occasione, allora avrà diritto ad un risarcimento per l'irripetibilità dell'evento "capodanno del millennio".

Tutela dei Turisti Disabili

Il Codice del Turismo, fra le norme che ha compreso, ha un occhio di riguardo per i turisti disabili. In sostanza, le norme racchiuse si traducono nell'abbattimento del prezzo aggiuntivo per servizi che normalmente sono considerati extra, ma non solamente questo. Il Codice del Turismo, infatti, afferma che impedire alle persone con disabilità di esercitare il proprio diritto a trascorrere il proprio tempo libero è un atto discriminatorio.

Tutte le strutture ricettive, dunque, devono essere prive di barriere architettoniche per far sì che ogni cittadino, o meglio ogni turista, abbia le stesse opportunità di usufruire dei servizi.

Per i turisti disabili, le novità importanti sono due: la riduzione (anche drastica) del prezzo per i servizi così detti extra e, soprattutto, l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche che, fino a poco tempo fa ha impedito spesso ad alcune persone di poter visitare alcuni posti o di poter usufruire di alcune strutture.

Altre Norme Importanti

  • Assistenza: è sempre disponibile un numero unico attivo 24 ore su 24 per ogni tipo di sostegno ed evenienza.
  • Animali: sono previste agevolazioni per tutti i turisti possessori di animali domestici.
  • Buoni vacanza: i buoni vacanza sono finanziati con l'otto per mille e vengono distribuiti a famiglie con un basso reddito. Di anno in anno, comunque, è bene informarsi presso professionisti per vedere se le nuove normative messe in campo dai governi continuano a prevedere questo tipo di buono oppure no.
  • Mediazione: il Codice del Turismo introduce, parallelamente alle norme che tutelano i turisti, anche una disciplina specifica per l'applicazione della mediazione alle controversie su servizi turistici e questo prevedendo una specifica clausola con la quale il cliente potrà tentare di risolvere le controversie attraverso una mediazione - appunto - prima di rivolgersi ad un giudice.
  • Controlli più severi: con il nuovo sistema di controlli, molto più rigido rispetto al passato, ogni struttura ricettiva è classificata attraverso l'impiego di stelle compresi bed & breakfast, case per ferie, ostelli, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici e tutte le strutture in generale. Ciò permette ai turisti di scegliere le strutture in base alla loro classificazione. Questo, dunque, porta ogni struttura a cercare di avere sempre il maggior numero di stelle dando il migliore dei servizi.

Promozione dell'Eccellenza Turistica

Infine, un altro profilo di novità del Codice del turismo riguarda la promozione di circuiti turistici tematici e di eccellenza, al fine di superare la frammentazione dell’offerta turistica e di promuovere un’offerta tematica di dimensione nazionale. In questa prospettiva si inseriscono le norme del titolo V che prevedono, fra l'altro, la definizione di circuiti turistici di eccellenza ripartiti tra 13 grandi aree tematiche (dal turismo della montagna a quello del mare, dal turismo religioso a quello congressuale, dal turismo culturale a quello giovanile, ecc.), cui sono dedicate poi specifiche disposizioni.

Nella stessa logica si muovono le nuove disposizioni, inserite nel Capo II del titolo VII del Codice (articoli da 59 a 65), che disciplinano la promozione dell’eccellenza turistica italiana mediante il rilascio di specifiche attestazioni e la attribuzione di riconoscimenti e premi per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel settore.

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