Immatricolazione di Veicoli per Escursionisti Esteri in Italia: Normativa e Procedure
Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata sulla normativa italiana riguardante l'immatricolazione di veicoli per escursionisti esteri, con particolare attenzione alle targhe EE (Escursionisti Esteri) e alle implicazioni del Codice della Strada.
Targhe EE (Escursionisti Esteri): Veicoli e Requisiti
I veicoli muniti di targa E.E (Escursionisti Esteri) sono individuati dall’articolo 134 del Nuovo Codice della Strada e dall’articolo 340 del relativo Regolamento. Precisamente, si tratta di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione. Questi veicoli devono aver già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte (non sono prescritte per i veicoli UE), e devono appartenere a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri di passaggio.
Per tali veicoli, appartenenti a cittadini non residenti in Italia, oltre alla speciale targa di riconoscimento è rilasciata una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga. Essi sono considerati esportati all’atto dell’immatricolazione, e durante la permanenza in Italia restano assoggettati al regime della temporanea importazione. All’atto dell’acquisto non viene corrisposto alcun diritto o tassa riguardante l’ingresso, né tributi equivalenti, che saranno successivamente corrisposti all’atto della definitiva esportazione.
Poiché durante il periodo di permanenza nel territorio italiano godono di apposita franchigia doganale, quando manchino o siano venute a cessare le condizioni di utilizzo fissate ai sensi del secondo comma dell’articolo 134 chi circola con la speciale carta di circolazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93.
Normativa di Riferimento
Il riferimento normativo principale è la legge 29 ottobre 1993 nr. In aggiunta, si fa riferimento alla Legge 14 maggio 1965 nr. 1. nazionale e da cittadini iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).
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Sono muniti di targa E.E (Escursionisti Esteri) i veicoli individuati dall’articolo 134 del Nuovo Codice della Strada e dall’articolo 340 del relativo Regolamento e, precisamente: gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte (non sono prescritte come abbiamo già detto per i veicoli UE), e che appartengano a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio.
Per tali veicoli, che quindi appartengono a cittadini non residenti in Italia, oltre alla speciale targa di riconoscimento è rilasciata una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga. Essi sono considerati esportati all’atto dell’immatricolazione, e durante la permanenza in Italia restano assoggettati al regime della temporanea importazione.
Importazione Temporanea: Condizioni e Beneficiari
Il regime di importazione temporanea è stato introdotto dalla convenzione di New York del 4 giugno 1954 (ratificata con legge 27 ottobre 1957, n.1163), che tratta la disciplina doganale dei veicoli appartenenti a persone che hanno la loro normale residenza fuori del territorio doganale.
La seguente trattazione comprende, quindi, il veicolo immatricolato all’estero ed introdotto in Italia in regime di temporanea importazione, per motivi turistici o altro, da parte di cittadino residente all’estero. I veicoli in importazione temporanea possono circolare senza bisogno di alcuna formalità per un periodo non superiore ad un anno, così come previsto dall’articolo 132 del Nuovo Codice della Strada che dispone quanto segue:
“Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia.3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318”.
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Oltre al residente all’estero in visita turistica, possono beneficiare del regime di importazione temporanea:
- i rappresentanti di commercio;
- i proprietari o affittuari di una casa in Italia, di un appartamento o di una villa, anche se risiedono qualche mese all’anno in Italia;
- i malati che soggiornano in Italia per ragioni di salute;
- i cittadini italiani residenti all’estero che effettuano solo brevi soggiorni in Italia;
- gli studenti che terminano gli studi o che seguono dei corsi;
- le persone che si recano in Italia regolarmente o abitualmente, purché siano residenti all’estero;
- le persone che si recano in Italia a scopo professionale;
- le persone che visitano l’Italia per affari;
- rappresentanti di una ditta commerciale che si rechino in Italia per sorvegliare i lavori in corso.
Condizione primaria per beneficiare della franchigia è comunque la residenza fuori dal territorio doganale, riferita al titolare, ma anche al conducente, che può essere parente del titolare entro il terzo grado o persona delegata (la delega non è necessaria se il titolare è a bordo).
La mancanza di uno o più dei requisiti che permettono il regime della temporanea importazione, ai sensi dell’art.
Cittadini UE e Nazionalizzazione del Veicolo
In ambito comunitario non esistono formalità doganali da assolvere ma, in caso di importazione definitiva, si pone il problema di stabilire se anche in questo caso vi sia l’obbligo di nazionalizzare il veicolo acquistato in territorio UE, mediante immatricolazione con targa italiana e successiva iscrizione al PRA. Nel merito della questione è poi intervenuto il Ministero dell’Interno, che con la nota che qui sotto si riporta ha sciolto ogni dubbio, prevedendo che anche il cittadino comunitario che trasferisca la sua residenza in Italia, scaduto il termine di un anno, possa circolare in Italia con il veicolo di sua proprietà solo previo assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 132 del Codice della Strada, ovvero previa nazionalizzazione del veicolo stesso, pena l’applicazione della sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318).
Pertanto, come precisato dal Ministero dell’Interno, mentre per la patente rilasciata in un Paese della U.E. Come abbiamo visto l’articolo 132 è riferito agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero.
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Ciclomotori Esteri
Nel Nuovo Codice della Strada manca, infatti, una disposizione che consenta esplicitamente la circolazione in Italia dei ciclomotori esteri. Tuttavia la Convenzione di Vienna obbliga le parti contraenti ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i ciclomotori il cui conducente abbia la propria residenza abituale sul territorio di un’altra Parte contraente.
Immatricolazione e Residenza in Italia
Il Codice della Strada disciplina la circolazione dei veicoli in Italia e stabilisce che può intestarsi un veicolo in Italia, nuovo o usato, solo colui che ha la residenza in un comune italiano. Il decreto dispone, all’Art. 132 del C.d.S, che - Il veicolo immatricolato all’estero può circolare in Italia al massimo per un anno. Scaduto questo termine, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario può chiedere all’UMC competente un foglio di via per lasciare il territorio nazionale.
Se si circola oltre l’anno previsto, la sanzione pecuniaria è aumentata, il veicolo è sequestrato e, se non si provvede alla nazionalizzazione oppure all’esportazione, entro 180 giorni viene confiscato. Le restrizioni colpiscono gli stranieri extra UE o cittadini dell’Unione Europea che vogliono intestare l’automobile in Italia.
Chi può intestarsi un veicolo in Italia?
- Cittadino italiano residente in Italia.
- Cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE può acquistare un veicolo e iscriverlo al Pubblico Registro Automobilistico solo se elegge domicilio in Italia.
In questi casi, sulla carta di circolazione e sul certificato di proprietà saranno indicato il domicilio eletto in Italia e l’iscrizione AIRE.
Acquisto Auto in Italia da Parte di Stranieri
Per i cittadini dell’Unione Europea non residenti in Italia, il codice della strada è categorico: non possono intestarsi un veicolo con targa italiana. L’unica alternativa è immatricolare il veicolo con targa EE (escursionisti esteri), che consente l’immatricolazione solo per un anno.
Cittadino di un Paese extra UE, extracomunitario: Se l’extracomunitario è in possesso della carta di soggiorno è anche residente e iscritto all’anagrafe di un comune italiano. In questo caso può acquistare e immatricolare un veicolo in Italia, anche se non è in possesso della cittadinanza.
Sanzioni e Confisca
Nei casi in cui vi sia stata importazione del veicolo straniero senza il pagamento dei diritti doganali, quando dovuti, si ha il reato di contrabbando ex art. 282, lettera d) del codice doganale. In questi casi è sempre prevista l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca, ex art. 301 del citato testo di legge.
Tabella riassuntiva delle sanzioni
Violazione | Sanzione |
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Circolazione oltre un anno con veicolo immatricolato all'estero | Sanzione pecuniaria aumentata, sequestro del veicolo, confisca dopo 180 giorni se non nazionalizzato o esportato |
Importazione senza pagamento dei diritti doganali | Reato di contrabbando (art. 282, lettera d) del codice doganale), confisca del veicolo |
Circolazione con carta di circolazione scaduta (targa EE) | Sanzione amministrativa pecuniaria, confisca del veicolo (salvo rilascio successiva carta di circolazione) |
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