Invalidità Civile: Requisiti per Stranieri in Italia
La disciplina del riconoscimento delle diverse misure assistenziali in favore degli stranieri extracomunitari, disciplinata in larga misura dall’art. 80, co. 19, Legge 388/2000, è tra quelle su cui il Giudice è più volte dovuto intervenire in funzione correttiva del testo legislativo, al fine di armonizzarlo con i vigenti principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione nazionali ed internazionali in materia di disabilità. In realtà, la disciplina del riconoscimento delle diverse misure assistenziali in favore degli stranieri extracomunitari è tra quelle su cui il Giudice è più volte dovuto intervenire in funzione correttiva del testo legislativo, al fine di armonizzarlo con i vigenti principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione nazionali ed internazionali in materia di disabilità, disciplinata in larga misura dall’art. 80, co. 19, Legge 388/2000.
Interventi della Corte Costituzionale
Con una serie di pronunce caducatorie (in totale sette), la Corte Costituzionale ha invero dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni disciplinanti le diverse prestazioni assistenziali - nella specie, tra le altre, pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento disciplinate rispettivamente dall’art. 12 L. 118/1971 e art. 1 L. 18/1980 - nella parte in cui subordinavano al possesso di determinati requisiti reddituali e alla qualità di soggiornante di lungo periodo sul territorio nazionale il loro riconoscimento e godimento, ravvisando in tali limitazioni una manifesta irragionevolezza incidente in maniera rilevante sul diritto alla salute, inteso come diritto ai rimedi possibili alle menomazione prodotte da patologie di non lieve importanza, e ricordando che al Legislatore è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l’ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma non disposizioni che, accertato il diritto a soggiornare, siano intese a discriminarli stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona (Corte Cost., sentenza 30/07/2008, n. 306).
A siffatti principi, puntualmente espressi nelle diverse pronunce di incostituzionalità intervenute in materia, si sono conformate in coro le Corti di legittimità, da ultimo la Suprema Sezione Lavoro con l’ordinanza n. 23763 del 1° ottobre 2018, mediante la quale Essa ha riconosciuto il diritto di un residente extracomunitario, amministratore di sostegno della propria figlia, a percepire l’indennità di accompagnamento spettante a quest’ultima, nonostante l’assenza in capo ad essa del requisito temporale di soggiornante di lungo periodo (5 anni), a cui avevano invece subordinato lo stesso diritto, disconoscendolo, le due pronunce dei gradi di merito.
Ripercorrendo la sequenza delle diverse pronunce di illegittimità intervenute in materia, ed in particolare quelle ricadute sull’art. 80, co. 19 Legge 388/2000, la Corte, con la sentenza in premessa, ha quindi richiamato il pensiero costante della Corte Costituzionale secondo il quale “ove si tratti di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discrimine tra i cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 4 CEDU”.
Nel pensiero del Giudice, l’introduzione di una norma a carattere restrittivo nei confronti di cittadini extracomunitari - come quella che subordina al possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo l’attribuzione di provvidenze preordinate alla tutela di una vasta gamma di interessi costituzionalmente protetti -, è priva di giustificazione, dacché comprime una serie di valori che vengono ad essere coinvolti in ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimenti, quali la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza delle famiglie.
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Unica conclusione possibile, pertanto, per la Corte adita è quella di affermare che “Ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere a bisogni primari della persona, nel nostro ordinamento non sia consentita, ex artt.
Diritti degli Stranieri e Indennità di Accompagnamento
Il cittadino straniero anche se titolare del solo permesso di soggiorno ha il diritto di vedersi attribuire l'indennità di accompagnamento, la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n.11 del 2009 e n.
Per la precisione la Corte costituzionale richiamando l'art. 2 primi 3 comma del D. Lgs. 286/1998 (il quale recita: 1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale. generalmente riconosciuti. 2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione. 3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con L. 158/1981, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani) e l'art. 41 del medesimo decreto (il quale recita: "(Assistenza sociale) 1.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ed alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui tale disciplina prevede la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale affinché gli stranieri inabili civili possano fruire della pensione di inabilità e dell'assegno di accompagnamento.
Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 306 del 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei richiamati artt. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 e 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dall'art. 9 della legge n. 189 del 2002 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 3 del 2007), nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del citato D.Lgs. n. 3 del 2007, per i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
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La sentenza n. 11 del 2009, estendendo i richiamati dicta anche alla pensione di inabilità, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.
Per effetto delle indicate pronunce, le disposizioni oggetto di impugnativa sono state espunte dall'ordinamento, proprio nella parte attinta dal dubbio di costituzionalità, con il conseguente venir meno dell'oggetto della questione sollevata dal rimettente (Corte cost., 19/03/2010, n.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, censurato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui condiziona il diritto dello straniero legalmente soggiornante nel territorio nazionale alla fruizione dell'assegno sociale e delle altre provvidenze economiche quali indennità di frequenza ex legge 11 ottobre 1990, n. 289 e assegno di accompagnamento ex legge 11 febbraio 1980, n. 18 al requisito della titolarità della carta di soggiorno.
Appare necessario un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio a quo. Infatti, successivamente alla ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata e dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui viene escluso che l'indennità di accompagnamento di cui sopra possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari solo perché non sono in possesso dei requisiti di reddito stabiliti per la carta di soggiorno (sentenza n. 306/2008) e nella parte in cui esclude che, agli stessi, possa essere attribuita la pensione di inabilità ex legge 30 marzo 1971, n. 118 (sentenza n. 11/2009). Inoltre, sempre successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore per l'Italia la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, i cui principi si riflettono sulla disciplina dettata in tema di indennità di frequenza (Corte cost., 06/11/2009, n.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all'art. 1 legge 11 febbraio 1980, n. 18, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo e secondo comma, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui subordinano al possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale il diritto del cittadino extracomunitario, legalmente soggiornante in Italia, di fruire dell'indennità di accompagnamento per inabilità.
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Invero, la questione è divenuta priva di oggetto, a seguito della sentenza n. 306 del 2008, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme censurate, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3 del 2007, per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Corte cost., 23/01/2009, n.
Sono costituzionalmente illegittimi, per irragionevolezza e per disparità di trattamento tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia, l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 - nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità, di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno (ed ora previsti, per effetto del D.Lgs. n. 3/2007, per il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo). Analoga questione, concernente la mancata percezione dell'indennità di accompagnamento, va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto la relativa normativa è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 306/2008 (Corte cost., 23/01/2009, n.
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 9 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento per inabilità di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno e ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
E', infatti, manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale l'indennità di accompagnamento al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio, che richiede, per il suo rilascio, la titolarità di un reddito. Tale irragionevolezza incide sul diritto alla salute, inteso anche come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte da patologie di non lieve importanza; ne consegue il contrasto non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con gli artt. 32, 38 e con l'art. 2 Cost., tenuto conto che quello alla salute è un diritto fondamentale della persona. Infine, risulta violato anche l'art. 10, primo comma, Cost., dal momento che tra le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute rientrano quelle che, nel garantire i diritti inviolabili indipendentemente dall'appartenenza a determinate entità politiche, vietano discriminazioni nei confronti degli stranieri, legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato.
Al legislatore è consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli, che regolino l'ingresso e la permanenza di extracomunitari in Italia, ma una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona (Corte cost., 30/07/2008, n.
Assegno di Invalidità Civile e Sentenze del Tribunale di Bari
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, con dispositivo di sentenza del 18.05.2009 ha accolto il ricorso di una cittadina della Repubblica Federale di Jugoslavia rivolto ad ottenere l'assegno di invalidità civile di cui all'art. 13 della Legge 118/1971. La domanda della ricorrente era rivolta ad accertare il diritto all'assegno di invalidità pur in mancanza del Permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.
La richiesta avanzata in via amministrativa dalla cittadina straniera, infatti, era stata rigettata dai competenti organi in virtù dell'art. 80, co. 19 della Legge Finanziaria per l'anno 2001 (L. 388). Tale legge, difatti, oltre agli ordinari requisiti, per le persone non comunitarie richiede anche il possesso della Carta di soggiorno (oggi Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo). L'Inps è stato condannato al pagamento della corresponsione della relativa prestazione ed al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.
Nonostante le precedenti sentenze della Corte costituzionale n° 306/2008 - con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 80, co. 19, L. 388 del 2001 e dell'art. 9 D.Lgs. 286/2003 in quanto non consentivano di usufruire dell'indennità di accompagnamento in mancanza del Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo - e n° 11 del 14/23 gennaio 2009 - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle stesse norme nella parte in cui non consentono l'attribuzione della pensione di inabilità in favore di chi abbia solo il permesso di soggiorno e non anche il su citato Permesso Ce - l'Inps continua a negare le prestazioni differenti dall'indennità di accompagnamento e dalla pensione di inabilità sulla scorta della citata norma della legge Finanziaria per l'anno 2001.
Questo comporta che, in caso di rigetto dell'istanza amministrativa, occorrerà adire il competente Magistrato e dimostrare il buon diritto ad ottenere la prestazione richiesta. Ricordiamo che l'assegno mensile di cui all'art. 13, L. 118/1971 costituisce un diritto in favore delle persone invalide civili di età compresa fra i diciotto ed i sessantaquattro anni.
I requisiti per ottenerlo sono l'accertamento della riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74 per cento, il mancato svolgimento di attività lavorativa per il tempo in cui tale condizione invalidante sussiste, un determinato limite di reddito annuo. Per le persone non comunitarie è necessario, altresì, un permesso di soggiorno rinnovabile (non il Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo, secondo la sentenza del Tribunale di Bari).
E' da segnalare che, pur a seguito delle sentenze della Corte costituzionale su indicate, non è stato ancora chiarito se sia anche necessario dimostrare, sempre solo per i cittadini di Paesi non comunitari, la regolare residenza in Italia per i 5 anni che sarebbero, in ipotesi, serviti ad ottenere il Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo.
In caso di riconoscimento del diritto alla prestazione di cui all'art. 13, Legge 118/1971, al richiedente spetterà un assegno mensile per tredici mensilità annue.
Assegno Sociale: Requisiti per Stranieri
L’INPS ha fornito una serie di chiarimenti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, un aiuto dello Stato riservato agli anziani poveri. Ai requisiti di età (almeno 67 anni), di reddito (deve essere inferiore all’importo dell’assegno) e di residenza in Italia, si aggiungono quelli di cittadinanza e anzianità di residenza. L’assegno sociale può essere chiesto dai cittadini italiani, dai cittadini Ue e dai loro familiari extraUe, e ai cittadini extraUe e apolidi titolari di protezione internazionale o di un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Inoltre, bisogna aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. Tra le altre cose, la circolare n.13 del 12 dicembre 2022 contiene precisazioni sul requisito dei 10 anni di soggiorno continuativo (che non si considerano interrotti da assenze inferiori a sei mesi consecutivi e non superiori a complessivamente dieci mesi per quinquennio) e su come le strutture territoriali dell’INPS possono verificarli. Inoltre, dà indicazioni relative alla Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extraUe, analoghe a quelle per l’access al Reddito di Cittadinanza.
Tabella Riassuntiva Requisiti Assegno Sociale per Stranieri
Requisito | Dettagli |
---|---|
Età | Almeno 67 anni |
Reddito | Inferiore all'importo dell'assegno sociale |
Residenza | In Italia |
Cittadinanza | Italiana, UE, o extraUE con protezione internazionale o permesso UE per soggiornanti di lungo periodo |
Anzianità di soggiorno | Almeno 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia |
Riferimenti Normativi:
- INPS. Circolare n° 131 del 12-12-2022. Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
- Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza 01/10/2018 n° 23763.
- Art. 80, co. 19, Legge 388/2000
- Art. 12 L. 118/1971
- Art. 1 L. 18/1980
- D. Lgs. 286/1998
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