Istat Locazioni Turistiche: Definizione e Caratteristiche
Il turismo comprende l'insieme delle attività e dei servizi riguardanti le persone che si spostano al di fuori del loro “ambiente abituale” per vacanza o per motivi di lavoro. Al contrario, per “non turisti” si intendono le persone che utilizzano l’esercizio ricettivo come residenza permanente, ovvero per un periodo superiore a un anno.
La Regione Lombardia, attraverso un vademecum, riassume le principali differenze tra le case e appartamenti per vacanze e gli alloggi o porzioni di immobili dati in locazione per finalità turistiche. È fondamentale distinguere tra queste due tipologie di strutture ricettive per comprendere gli obblighi e le opportunità che ne derivano.
Definizioni e Caratteristiche Principali
Case e Appartamenti per Vacanze
Le case e appartamenti per vacanze sono strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e, eventualmente, servizi complementari. Queste unità abitative, o parti di esse, hanno destinazione residenziale e sono composte da uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina. Sono collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
Alloggi o Porzioni di Immobili Dati in Locazione per Finalità Turistiche
Si tratta di alloggi dati in locazione con destinazione urbanistica residenziale, che possiedono i requisiti igienico-sanitari e edilizi previsti per i locali di civile abitazione. Si considerano locazioni con finalità turistiche quelle aventi durata non superiore a 30 giorni.
Differenze Chiave
Una differenza fondamentale riguarda la definizione di "struttura ricettiva". Mentre le case e appartamenti per vacanze possono essere definite tali, gli alloggi in locazione turistica non lo sono.
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La gestione delle case vacanze può essere sia non imprenditoriale che imprenditoriale, a seconda che superi o meno le tre unità abitative. La fiscalità e la tassazione, in entrambi i casi, sono di competenza dell’Agenzia delle Entrate.
Periodi di Chiusura e Limitazioni
Le case vacanze gestite in forma non imprenditoriale possono avere un periodo di chiusura di 90 giorni all'anno. Durante questo periodo, non possono essere stipulati contratti di locazione di alcun tipo, salvo previa comunicazione di cessazione dell’attività. In questo caso, il gestore potrà procedere con la sottoscrizione di contratti di locazione oppure alla presentazione di comunicazione per offrire alloggio o parti di esso, per finalità turistiche, in regime di locazione, esclusivamente con contratti di durata non superiore a 30 giorni. Per gli alloggi in locazione turistica, invece, non è previsto un periodo di chiusura obbligatorio.
Obblighi e Adempimenti
Sia le case vacanze che gli alloggi in locazione turistica sono soggetti a determinati obblighi e adempimenti:
- Versamento dell'imposta di soggiorno: Solo se disciplinata dal regolamento comunale.
- Modalità di avvio: Presentazione di una comunicazione al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).
- Denuncia all'autorità di pubblica sicurezza: Sì, in entrambi i casi (Legge regionale 01/10/2015 n. 27, art. 38, com. 8 e Decreto legge 01/10/2019, n. 113, art. 19-bis).
- Comunicazione dei flussi turistici: Sì, per entrambe le tipologie.
- Necessità del codice identificativo di riferimento (CIR): Sì, per entrambe le tipologie.
- Rispetto dei regolamenti: Sì (Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7, all. b).
Una differenza importante riguarda la comunicazione dei prezzi e delle tariffe minime e massime, che è obbligatoria per le case vacanze, ma non per gli alloggi in locazione turistica. Allo stesso modo, la comunicazione di cessazione temporanea e relativa cessazione per periodi di chiusura superiori ai sei mesi è richiesta solo per le case vacanze.
Tabella Riassuntiva
Caratteristica | Case e Appartamenti per Vacanze | Alloggi in Locazione Turistica |
---|---|---|
Definizione come struttura ricettiva | Sì | No |
Destinazione urbanistica | Residenziale | Residenziale |
Tipo di gestione | Non imprenditoriale o imprenditoriale (se sopra le tre unità) | Verrà definita con regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze |
Periodo massimo di locazione | Illimitato | Non superiore a 30 giorni |
Periodo di chiusura | 90 giorni all'anno (se non imprenditoriale) | Non previsto |
Comunicazione prezzi e tariffe | Sì | No |
Comunicazione cessazione temporanea | Sì | No |
CIR obbligatorio | Sì | Sì |
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