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IVA sui Pacchetti Turistici: Normativa e Applicazione

Il testo unico IVA emanato con il DPR 633/72 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” regolamenta la cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Gli operatori economici che effettuano attività di organizzazione di viaggi attraverso la vendita di "pacchetti turistici" (agenzie di viaggio e tour operator) devono adempiere ad uno speciale regime di applicazione dell'IVA. Si tratta del regime disciplinato dall'art. 74-ter del DPR n. 633/72 legato all'organizzazione in proprio di pacchetti turistici o di commercio in proprio di pacchetti turistici acquistati da altri soggetti.

L’articolo 74-ter del DPR n. 633/72, al comma 1, disciplina il campo di applicazione del regime speciale IVA meglio conosciuto come "base da base". Tale regime IVA è applicabile dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, in possesso della prevista autorizzazione (di cui all'articolo 9, Legge n. 217/83). Si tratta di attività che organizzano e vendono in proprio o tramite mandatari con rappresentanza i pacchetti turistici (articolo 2, D.Lgs. n. 111/95). Si tratta di pacchetti costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e simili manifestazioni incluse. Attività che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario che costituisce un'unica operazione.

Da ieri, 1° luglio 2018, sono in vigore le nuove disposizioni in materia di contratti turistici dettate dal DLgs. 62/2018, in attuazione della direttiva 2015/2302/UE. Tra le novità di maggiore interesse, si evidenza una nuova nozione di “pacchetto turistico”, quale combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, al rispetto di determinate condizioni definite dall’art. 33 dell’Allegato I al DLgs. 79/2011, come modificato dal recente DLgs.

Prima di andare avanti, capiamo prima cosa si intende per “pacchetto turistico”. Si tratta di una serie di servizi (biglietti aerei, guide turistiche, biglietti di ingresso, ecc.) acquistati singolarmente dal tour operator e poi rivenduti al cliente finale in un unico pacchetto, appunto, ricavando un unico corrispettivo.

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Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 con l’art 74 ter al titolo VI disciplina la normativa Iva speciale per quanto riguarda le agenzie viaggi e tour operator, e norma la cessione dei pacchetti turistici ai clienti, organizzati e venduti dai tour operator e dalle agenzie viaggi organizzatrici.

Un’agenzia di viaggi e turismo può organizzare e vendere pacchetti turistici in proprio assumendone il rischio dell’invenduto oppure può acquistare servizi turistici singoli su mandato del cliente per la fruizione di un viaggio o vacanza.

In sostanza, tale regime speciale IVA prevede che tutte le operazioni effettuate dall'operatore turistico per garantire il ''pacchetto turistico'' siano considerate come una prestazione di servizi unica, assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione dalla quale ha fornito tale prestazione.

Regimi IVA Applicabili

L'analisi del regime IVA applicabile alle agenzie di viaggio e tour operator che vendono pacchetti turistici parte dai due metodi applicabili per la liquidazione dell'IVA:

  • Detrazione “imposta da imposta” (regime Iva ordinario).
  • Detrazione cosiddetta “base da base” (commi 1 e 5 dell’articolo 74-ter DPR n. 633/72).

Questi operatori, quindi, a seconda dell'attività svolta sono chiamati ad applicare l'uno o l'altro metodo di liquidazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

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In relazione a questo aspetto nella tabella seguente l'applicazione dell'IVA in relazione alle attività svolte dalle agenzie di viaggio e tour operator.

Tipologia di OperazioneIVA Applicabile
Servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 7, lettere i) e m), D.Lgs. n.Escluso Iva ai sensi del quarto comma lettera a) dell’articolo 7 del DPR n.
In ItaliaIva 10%
InternazionaliNon imponibili (art.9 DPR n. 633/72)
Estero su esteroFuori campo (art.7 DPR n.

Quando si applica il regime speciale IVA?

L'articolo 74-ter del DPR n. 633/72, al comma 1, disciplina il campo di applicazione del regime speciale IVA meglio conosciuto come "base da base". Tale regime IVA è applicabile dalle agenzie di viaggio e dai tour operator, in possesso della prevista autorizzazione (di cui all'articolo 9, Legge n. 217/83).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.

Invero, il comma 5-bis dell’art.

Quindi è il “pacchetto turistico” e, quindi, non si applica ai casi in cui l’attività esercitata dall’agenzia si riduce ad una prestazione singola come il semplice trasporto o la fornitura del solo alloggio o l’esecuzione di un solo servizio turistico senza che ci sia la combinazione di almeno due delle predette prestazioni.

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In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e similari.

Analogamente lo stesso regime speciale non si applica ai servizi effettuati direttamente dagli organizzatori avvalendosi delle proprie strutture aziendali (alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto ecc.), ma solo a quelli resi da terzi.

Come funziona il calcolo dell'IVA con il regime speciale?

L’art 74ter regolamenta la cessione di pacchetti turistici e come applicare l’iva mediante il “metodo base da base”. Questo particolare metodo di applicazione comporta la sottrazione dei costi per l’acquisto di beni e servizi, dal corrispettivo che un’agenzia viaggi pattuisce e che il cliente deve pagare al lordo dell’iva.

I costi sostenuti per comporre il pacchetto turistico, al lordo dell’eventuale IVA esposta in fattura. Quindi è l’ammontare di tutti i servizi acquistati da terzi che verranno destinati direttamente al cliente finale.

Dal momento che il prezzo pagato dal cliente comprende l’Iva sugli acquisti assolta in rivalsa all’atto dell’acquisto del pacchetto turistico, la base imponibile deve essere determinata scorporando l’imposta nella misura stabilita dall’articolo 27, comma 4, del DPR n. 633/72.

Il corrispettivo ricevuto dal cliente che acquista il pacchetto. In questo caso l’agenzia di viaggi emetterà una fattura senza iva e con l’indicazione “Operazione con Iva assolta ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n.340”.

Dalla differenza tra il corrispettivo ricevuto dal cliente e i costi sostenuti per la composizione del pacchetto si avrà il margine dell’Agenzia viaggi. L’importo ottenuto sarà la base imponibile lorda, cioè il totale tra base imponibile e l’IVA dovuta.

Per scorporare la base imponibile netta, si può fare questa semplice proporzione: Base imponibile Lorda x 100 / 122 = Base imponibile netta.

Volendo si può fare direttamente il calcolo dell’IVA dovuta partendo dalla base imponibile lorda: Base imponibile lorda x 22 / 122 = Iva da versare.

È di fondamentale importanza indentificare la territorialità comunitaria del servizio turistico fornito.

  • Extracomunitari: in questo caso si tratta di operazioni non soggette ad IVA secondo l’art.
  • Misti sono servizi in parte forniti all’interno della Comunità europea, altri fuori. In questo caso la base imponibile al lordo dell’IVA si calcola applicando al corrispettivo globale il rapporto tra le quote Ue ed extra-Ue dei costi relativi a tali viaggi, e poi si sottrae a tale importo il costo dei servizi prestati da terzi nella Ue a favore del cliente.

I corrispettivi derivanti dalla vendita di pacchetti turistici devono essere annotati separatamente rispetto a quelli derivanti dall’attività ordinaria derivanti, ad esempio, dall’attività di intermediazione e dalle provvigioni.

Rientrano nella disciplina dei pacchetti turistici anche i servizi singoli resi da altri soggetti e acquistati nella disponibilità dalle agenzie di viaggio prima di una richiesta da parte della clientela (Corte di cassazione - sentenza 08 febbraio 2022, n.

L’espressione: «precedentemente acquisite nella disponibilità dell’agenzia» deve intendersi come messa a disposizione del servizio da parte del fornitore all’agenzia, prima della vendita al cliente effettuata da quest’ultima.

Questo regime iva speciale è applicabile come detto in precedenza, ai tour operator e alle agenzie viaggi produttrici,mentre per le agenzie viaggi intermediarie si applica il regime ordinario.

Fatturazione e Adempimenti Contabili

Quando si parla di fatturazione in regime speciale 74ter bisogna sempre considerare il tipo di operazione che dà origine alla fatturazione e all’emissione della documentazione da parte dell’agenzia viaggi.

È bene ribadire che nelle fatture 74ter l’iva non viene esposta,e deve essere indicato che qualora sia compresa è inclusa nel corrispettivo ed è indetraibile per il cliente finale.

a) Operazione con Iva assolta ai sensi del D.M.

L’agenzia organizzatrice deve emettere un’autofattura per le provvigioni dovuta all’agenzia viaggi intermediaria entro il mese successivo al pagamento della provvigione.

Tale autofattura deve indicare in modo separato le provvigioni soggette a Iva 22% per viaggi svolti in ambito UE o misto e non soggette a Iva per viaggi in ambito extra UE.

Inoltre nell’autofattura deve essere indicata la seguente dicitura: autofattura emessa ai sensi dell’art. 74‐ter c. 8, Dpr 26.20.1972, n.

Dal punto di vista contabile è previsto che:

  • I corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate debbono essere annotati distintamente da quelli relativi ad altre operazioni (ad esempio rispetto a quelle per l’attività di intermediazione) nel registro dei corrispettivi (articolo 24, DPR n. 633/72), o in apposito registro numerato e vidimato, e a seconda che si riferiscano a prestazioni eseguite all’interno o al di fuori della Unione europea ovvero parte all’interno e parte al di fuori della Unione stessa.
  • L’annotazione, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate, anche agli effetti delle liquidazioni periodiche;
  • Le fatture e gli altri documenti di acquisto debbono essere distintamente annotati nel registro delle fatture di acquisto (articolo 25, DPR n.

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