Lavoratore Straniero in Italia: Requisiti e Procedure
L’ingresso e l’accesso al lavoro dei cittadini di Paesi che non appartengono all’Unione Europea o degli apolidi (cioè, i soggetti del tutto privi di cittadinanza) sono regolati dal cosiddetto Testo unico sull'immigrazione (di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e dal relativo Regolamento di attuazione (di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).
Le principali disposizioni normative in materia di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro sono attualmente contenute nel Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni (articoli 22 e ss. ) e nel D.P.R. n. 394/1999.
In particolare, l'ingresso nel territorio dello Stato è consentito ai cittadini extra UE in possesso di passaporto valido (o documento equipollente) e del visto di ingresso, salvi i casi di esenzione previsti dalle normative vigenti (art. 4).
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente (ai sensi dell'art. 4) che siano muniti di permesso di soggiorno rilasciato, e in corso di validità, a norma del Testo Unico (art. 5, comma 2 del T.U. e art. 5).
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso sul territorio italiano alla Questura della Provincia in cui il cittadino extra UE intende soggiornare.
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Peraltro, a seguito delle modifiche apportate al Testo Unico dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40, attuativo della Direttiva del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011, n. 2011/98/UE, si segnala che nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa è ormai inserita la dicitura "Permesso unico lavoro", salve le eccezioni espressamente previste (art. 5, comma 8-bis).
Permesso di Soggiorno per Lavoro
Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro. Tali permessi di soggiorno, salvo alcune eccezioni (di cui all'articolo 8, comma 2, del D.lgs. n. 286/98), riportano la dicitura "permesso unico lavoro".
Non può lavorare in Italia il cittadino straniero che ha un permesso di soggiorno per: cure mediche, turismo, motivi religiosi, affari; giustizia.
I permessi di soggiorno che abilitano al lavoro
L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e di lavoro autonomo, è possibile, salvo alcuni profili professionali per i quali è consentito l'ingresso al di fuori delle quote, solo nell’ambito delle quote massime d’ingresso annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.
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L’ultimo Decreto flussi è stato adottato alla fine del 2022. Dal 27 marzo e fino al 31 dicembre 2023 è possbile l'invio delle domande. Ulteriori decreti potranno essere adotatti nel corso del 2023.
Accesso al Mercato del Lavoro
I cittadini di Paesi non Ue possono accedere al mercato del lavoro italiano:
- direttamente in Italia, se presenti sul territorio ed in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, oltre ai requisiti previsti dalla legge; il datore di lavoro - tramite il sistema informatico di invio delle Comunicazioni Obbligatorie - dovrà compilare un unico modello di comunicazione di assunzione del lavoratore non comunitario in formato elettronico (per approfondimenti e modulistica, vai al sito Servizi Lavoro);
- dall'estero, nell'ambito delle quote d'ingresso annualmente stabilite con il decreto flussi.
La richiesta per l'assunzione di un lavoratore non comunitario può essere presentata agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, da parte di un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente residente in Italia e può essere presentata solo dopo la pubblicazione del decreto di programmazione dei flussi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le modalità per richiedere il nulla osta al lavoro sono indicate in apposite circolari congiunte tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Interno, Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero del Turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che vengono pubblicate con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione delle domande (Circolare interministeriale Prot. n. 5969 del 27 ottobre 2023 che riporta le indicazioni operative per l'attuazione del D.P.C.M. del 27 settembre 2023 concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025.
dall'estero, al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi, per alcuni casi particolari di ingresso. Trattasi di ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso di tutto l'anno, a prescindere da quanto stabilito dal decreto flussi e per i quali non esiste alcun limite numerico (ad eccezione degli ingressi per tirocini formativi e formazione professionale, per sport professionale/dilettantistico e per volontariato per i quali è determinato un apposito contingente (vedi Tirocini formativi). Riguardano lavoratori altamente qualificati, dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, in posizione di distacco presso consociate in Italia, ricercatori, professori universitari, infermieri, lavoratori dello spettacolo, etc.
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Cosa occorre fare una volta entrati in Italia?
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente che verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale.
Il lavoratore straniero, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.
Assunzione di Cittadini Stranieri Già Presenti in Italia
Il datore di lavoro può assumere cittadini stranieri già presenti in Italia in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che dia titolo a svolgere attività lavorativa (es. per lavoro subordinato o autonomo, per ricongiungimento familiare).
È possibile assumere anche un cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto, che ne abbia chiesto il rinnovo entro i termini (cioè entro 60 giorni dalla scadenza) e che sia in possesso dell'apposita ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale.
Il datore di lavoro dovrà inviare la comunicazione preventiva di assunzione utilizzando il modello Unificato Lav secondo le normali modalità (Comunicazioni obbligatorie SARE).
I datori di lavoro domestico devono presentare la comunicazione preventiva di assunzione all'INPS, con le modalità indicate dall'Istituto (portale www.inps.it)
È venuto meno l'obbligo del datore di lavoro di inviare allo sportello Unico per l'Immigrazione il contratto di soggiorno - modello Q. Tale obbligo, infatti, si considera assolto tramite l'invio telematico al centro per l 'impiego del modello Unificato Lav, ovvero, per i datori di lavoro domestico, tramite l'invio della comunicazione preventiva di assunzione all'Inps.
Per assumere un cittadino straniero ancora residente all'estero il datore di lavoro deve invece presentare una richiesta di nulla-osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura. Il nulla-osta viene rilasciato nell'ambito delle quote numeriche stabilite annualmente con apposito Decreto.
Procedura per Datori di Lavoro 2023-2025
Chi intende assumere una persona non comunitaria residente all'estero deve compiere due passaggi:
- presentare al centro per l'impiego competente, secondo le modalità indicate dal singolo centro per l’impiego, una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste
- richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione
Il centro per l’impiego istruisce la richiesta e la pubblicizza.
La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende compiuta in uno di questi casi:
- sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del Centro per l’Impiego (articolo 9, comma 5, del DPCM 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”);
- se, a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è idoneo;
- sono trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta, senza che i lavoratori inviati dal centro per l’impiego si siano presentati al colloquio di selezione chiesto dal datore di lavoro, né abbiano fornito un motivo giustificato per l’assenza.
Il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente al centro per l’impiego:
- l’esito del colloquio di selezione
- ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza
- che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione, oppure che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego ha rifiutato la proposta contrattualeModulo per la richiesta di personale (verifica di indisponibilità).
Procedura per il Centro per l’Impiego 2023-2025
Il centro per l'impiego competente riceve dal datore di lavoro una richiesta per verificare la disponibilità in Italia di lavoratori con determinate caratteristiche.
Il centro per l’impiego istruisce la richiesta e la pubblicizza, garantendone la diffusione.
Il centro coinvolgerà prioritariamente chi riceve sostegni al reddito e ha già l’assessment previsto dal programma Gol, in particolare nei settori individuati dal decreto di programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri.
Il centro per l’impiego rilascia al datore di lavoro l’attestazione di indisponibilità in uno di questi casi:
- entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta non ha trovato personale rispondente alle caratteristiche richieste
- entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, e dopo aver proposto al datore di lavoro uno o più lavoratrici/lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, riceve dallo stesso il rifiuto motivato delle proposte
- entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta i lavoratori che ha inviato al colloquio di selezione con il datore di lavoro non si sono presentati e non hanno fornito un motivo valido per l’assenza.
Leggi la Nota Anpal n.
Cosa succede dopo l’inoltro della domanda? Quanto bisogna aspettare?
Per il decreto flussi 2022 è stato previsto che trascorsi trenta giorni* dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato - in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine del lavoratore che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda (quest'ultimo termine ridotto è stato previsto in via sperimentale solo per il decreto flussi 2022. Il termine ordinario per il rilascio del visto è di 30 giorni per lavoro subordinato e 120 giorni per lavoro autonomo).
Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può entrare in Italia.
Il datore di lavoro verrà avvisato dell’avvenuto rilascio del nulla osta mediante apposita comunicazione che riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato e potrà scaricare direttamente il nulla osta accedendo al Portale Servizi-ALI.
L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.
* Nota: Il DL 20/23 (cd Decreto Cutro), ha fissato in 60 giorni il termine otre il quale il nulla osta viene automaticamente rilasciato.
Cosa succede se sono esaurite le quote previste dal decreto flussi?
Le domande presentate nell'ambito del decreto flussi vengono trattate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Essendo le quote disponibili molto inferiori rispetto al numero di domande presentate, di regola le quote si esauriscono in pochissimo tempo.
In mancanza di quote disponibile il nulla osta non viene automaticamente rilasciato.
Il DL 20/23 (in fase di conversione) ha previsto che le domande che non vengono accolte per mancanza di quote potranno essere esaminate, presumibilmente in via prioritaria e previo rinnovo della domanda, nell’ambito delle quote che si renderanno disponibili con i successivi decreti flussi.
Quali sono i motvi ostativi per i quali il nulla osta può essere negato?
Il questore dispone il rifiuto del nulla-osta se sussistono motivi ostativi riguardanti:
- il datore di lavoro, il legale rappresentante o i componenti l'organo di amministrazione della società, ovvero risultino denunciati per uno dei reati previsti dal Testo Unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice Procedura Penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
- il lavoratore straniero.
In particolare, l'art.4 T.U.I prevede che non può essere ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Non può, altresì, essere ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato anche con sentenza non definitiva, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori.
Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati relativi alla tutela del diritto di autore e alla contraffazione.
Il nulla osta al lavoro non può, infine, essere rilasciato nei confronti degli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso,e gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
Competenza del Ministero in Materia di Immigrazione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione - con riferimento alle tematiche relative all'immigrazione per motivi di lavoro (ex art. 21 e seguenti del Decreto legislativo 286/1998 - Testo unico sull'immigrazione), svolge le seguenti funzioni:
- realizza pubblicazioni (su base semestrale e annuale) inerenti la raccolta e l'analisi di dati relativi alla presenza straniera nel mercato del lavoro italiano e all'importanza che i cittadini non comunitari hanno nel sistema occupazionale italiano (consulta le pubblicazioni);
- collabora con le altre Amministrazioni competenti (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero dell'Interno, Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero del Turismo) alla programmazione dei flussi d'ingresso per motivi di lavoro, che avviene con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cosiddetti "decreti-flussi") - vedi Decreto flussi per il triennio 2023-2025 D.P.C.M. del 27 settembre 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 231 del 3 ottobre 2023).
- rileva il fabbisogno interno del mercato del lavoro effettuando un'ampia consultazione con le Regioni, le associazioni di categoria e le principali organizzazioni sindacali e monitora l'utilizzo delle quote di ingresso per motivi di lavoro, analizzando in tempo reale l'andamento dei flussi, anche in vista della futura programmazione (vedi Report quote Decreto flussi 2022 (file pdf));
- ripartisce la quota massima di ingressi stabilita nel decreto flussi agli uffici territoriali del lavoro con apposite circolari, tenendo conto della richiesta di fabbisogno di manodopera segnalato dagli Uffici a seguito di consultazioni territoriali con enti locali, parti sociali ed organizzazioni sindacali. La ripartizione delle quote avviene attraverso un sistema informatizzato (SILEN) (vedi "Circolari Ministero del Lavoro - ripartizione quote di ingresso Decreto Flussi" su Normativa ingressi per motivi di lavoro).
Procedure Semplificate di Ingresso per Motivi di Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto con alcune tra le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale il Protocollo di intesaper la Semplificazione delle procedure, come previsto dall'art. 44, co. 5 del Decreto-legge 73/2022, convertito con Legge 122 del 4 agosto 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022.
Sono stati stipulati, inoltre, appositi Protocolli d'intesa tra le Amministrazioni interessate e le Associazioni di categoria (file pdf) per fornire informazione e assistenza ai datori di lavoro interessati per le domande di rilascio del nulla osta al lavoro relative agli ingressi al di fuori delle quote.
L'obiettivo è quello di accelerare i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione e venire incontro alle aspettative dei cittadini italiani e stranieri interessati.
Quanto previsto dai Protocolli d'intesa, è reso operativo a livello locale con accordi siglati dai Prefetti, responsabili degli Sportelli Unici, con le Associazioni.
Inoltre, appositi Protocolli d'intesa vengono sottoscritti dalle imprese con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero dell'Interno, per accedere ad una procedura semplificata per il trasferimento di dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione.