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Lavoratori Stranieri Distaccati in Italia: Requisiti e Adempimenti

Le aziende straniere (UE e extra-UE) che intendono distaccare i propri dipendenti in Italia devono rispettare diversi requisiti e disposizioni. In questa guida andremo a definire le attuali condizioni per il distacco dei lavoratori in Italia. Dopo una breve introduzione sulle direttive UE e le loro trasposizioni italiane, verificheremo gli adempimenti preliminari e condizioni d’immigrazione.

Il Quadro Giuridico del Distacco Transnazionale

Il distacco transnazionale si configura nell'ambito di una prestazione di servizi nei casi in cui l'impresa con sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno Stato extraUE distacca in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche se quest'ultima appartenga allo stesso gruppo, o in favore di una propria filiale/unità produttiva o di un altro destinatario.

Rientra nelle ipotesi di distacco transnazionale anche l'invio in missione di lavoratori effettuato da agenzie di somministrazione di lavoro con sede in un altro Stato membro presso un'impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia.

Per tutta la durata del distacco, il rapporto di lavoro deve continuare a intercorrere tra il lavoratore distaccato e l'impresa straniera distaccante. La prestazione lavorativa svolta in Italia deve necessariamente avere durata limitata ed essere espletata nell'interesse e per conto dell'impresa distaccante, sulla quale continuano a gravare i tipici obblighi del datore di lavoro, ossia la responsabilità in materia di assunzione, la gestione del rapporto, i connessi adempimenti retributivi e previdenziali, nonché il potere disciplinare e di licenziamento.

La disciplina in materia di distacco transnazionale è contenuta nel D.lgs. n.136/2016, in vigore dal 22 luglio 2016, emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha abrogato il D.lgs. n.72/2000 di attuazione della Direttiva 96/71/CE recependone le relative disposizioni. Da ultimo, entro il 30 luglio 2020, gli Stati membri erano chiamati a conformarsi alla nuova Direttiva UE 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 che interviene ampliando le garanzie già esistenti in tema di condizioni di lavoro, salute e sicurezza. La Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n.

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La comunicazione preventiva di distacco è stata introdotta dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n.136 che ha recepito le disposizioni contenute nella Direttiva 2014/67/UE. Dal 26 dicembre 2016, sono soggetti a questo adempimento i prestatori di servizi (datori di lavoro) stranieri che distaccano i propri lavoratori in Italia. Dovranno essere preventivamente comunicati anche i distacchi transnazionali all'interno dello stesso gruppo societario, o in favore di una filiale/unità produttiva o di un altro destinatario, e le missioni di lavoratori presso una impresa utilizzatrice avente sede o unità produttiva in Italia eseguite da agenzie di somministrazione con sede in un altro Stato membro.

Successivamente, con il Decreto Legislativo 15 settembre 2020, n.122, è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva UE 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, che ha ampliato le garanzie già esistenti in tema di condizioni di lavoro, salute e sicurezza.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 122/2020 al D.Lgs. n. 136/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Decreto n. 170 del 6 agosto 2021 (e relativi Allegati) avente ad oggetto gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia, con conseguente abrogazione del precedente DM del 10 agosto 2016. "distacchi a catena" e i periodi di sostituzione dei lavoratori distaccati.

Adempimenti e Comunicazioni

Il D.M. n. 170 del 6 agosto 2021 prevede che:

  • la comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24.00 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco. Tale comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco. Inoltre, ogni variazione successiva della comunicazione deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo;
  • la variazione della data di inizio del distacco deve essere comunicata entro le ore 24.00 del giorno precedente l'inizio del distacco;
  • la notifica motivata per i distacchi di lunga durata deve essere trasmessa entro 5 giorni dal superamento dei 12 mesi della durata del distacco.

Infine, per i distacchi in essere al 2 novembre 2021, la notifica motivata per i distacchi di lunga durata (art. 4 bis, D.Lgs. n. 136/2016) deve essere eseguita entro 30 giorni a decorrere dal 2 novembre 2021 ed il periodo di 12 mesi si calcola a far data dal 30 luglio 2020.

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Nel caso di distacchi nell'ambito del cabotaggio di merci o passeggeri, l'impresa straniera distaccante dovrà utilizzare una particolare procedura telematica attiva dall'1 marzo 2017.

Per tutti i dettagli è possibile consultare le apposite guide.

Di seguito, i link per accedere alla procedura:

I quesiti tecnici e normativi possono essere inviati attraverso l'URP online, compilando l'apposito form per chiedere supporto. Per saperne di più sulle disposizioni che regolano i distacchi transnazionali, visita il sito dedicato e consulta le FAQ.

Il Decreto Legislativo n. 27/2023, che attua la Direttiva UE 2020/1057 sul distacco dei conducenti professionisti nel settore del trasporto commerciale di merci su strada, prevede nuovi e maggiori obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente, nonché un severo regime sanzionatorio in caso di violazioni. Le imprese straniere devono prendere in considerazione le norme che seguono nel caso in cui stiano distaccando lavoratori in Italia.

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Procedure Amministrative Dettagliate

Come anticipato, il datore di lavoro deve seguire una serie di procedure amministrative per il distacco in Italia, pena l’applicazione di sanzioni significative. Tali adempimenti sono fondamentali per dimostrare alle autorità il rispetto di tutti i requisiti in materia di documentazione per i dipendenti distaccati in Italia.

A tal proposito, il datore di lavoro straniero è tenuto a presentare una dichiarazione telematica attraverso il sistema di interfaccia pubblica contenente informazioni piuttosto innovative tra cui, ad esempio, la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la relativa legge applicabile. La dichiarazione telematica deve essere presentata entro il giorno precedente la data di inizio del distacco e aggiornata entro cinque giorni dalle eventuali modifiche intervenute.

Prevenzione dell'Uso Fraudolento del Distacco

In conformità con le leggi italiane in materia giuslavoristica, per evitare l’uso fraudolento del distacco occorre impegnarsi per prevenire irregolarità procedurali e garantire ai lavoratori un trattamento equo.

Le aziende sono tenute a garantire non solo che i conducenti distaccati ricevano le dovute comunicazioni entro i termini stabiliti, ma altresì a consegnare loro tutta la documentazione comprovante l’assolvimento degli adempimenti necessari, per evitare rischi in caso di ispezioni da parte delle pubbliche autorità.

Condizioni di Lavoro e Retribuzione

L’azienda distaccante è soggetta alle disposizioni legali e contrattuali applicabili ai dipendenti di aziende italiane dello stesso settore. In Italia non è in vigore un salario minimo nazionale stabilito per legge. Tuttavia, fino a settembre 2020 era sufficiente adeguare il salario minimo del lavoratore alla retribuzione nazionale.

È infatti obbligatorio nominare un rappresentante domiciliato sul territorio italiano. Il rappresentante domiciliato sul territorio italiano deve conservare e tenere a disposizione delle autorità del lavoro la documentazione.

Infatti, la loro condizione lavorativa deve essere adeguata al contratto collettivo nazionale di riferimento, in virtù delle norme nazionali (D.Lgs.

Secondo il Decreto Legislativo 81/2008, Art. 18, i datori di lavoro devono fornire formazione in ambito di salute e sicurezza a tutti i lavoratori.

I lavoratori distaccati del settore edile devono essere iscritti e versare i contributi alla Cassa Edile competente.

Sicurezza Sociale e Convenzioni Bilaterali

L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Paesi extra-UE. La maggior parte delle convenzioni di sicurezza sociale prevedono anche la possibilità di richiedere una proroga, nell'eventualità che la durata del lavoro da effettuare all'estero per circostanze impreviste si protragga oltre il periodo massimo. Il datore di lavoro deve richiedere, prima della scadenza del periodo di distacco già autorizzato, la proroga all'autorità competente del paese di temporanea occupazione del lavoratore, per il tramite dell'autorità competente dello stato dove ha sede l'impresa distaccante.

Alcune convenzioni prevedono una specifica modulistica anche per la richiesta di proroga del distacco.

Per i lavoratori inviati dal proprio datore a lavorare in un paese extracomunitario non legato all'Italia da accordi o convenzioni di sicurezza sociale, non è previsto il rilascio di alcuna certificazione di copertura assicurativa. In questi casi il lavoratore deve essere assicurato in Italia in base alla legge 3 ottobre 1987, n.

I lavoratori devono essere coperti da previdenza sociale anche in caso di incarichi di breve durata.

Dopo Brexit, i rapporti tra l’UE ed il Regno Unito in merito alla previdenza sociale sono regolati dal PSSC, un protocollo dell’ UE-UK TCA.

Aspetti Fiscali

La remunerazione è generalmente tassabile nel territorio di residenza in base a 3 condizioni: il lavoratore è stato in altri Paesi per non più di 183 giorni dell’anno fiscale; è pagato da un datore di lavoro che non risiede in quel Paese; la remunerazione non è pagata da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Paese (i.e. Art.

Il concetto di stabile organizzazione è definito dalle convezioni bilaterali sulla doppia tassazione (i.e. Art.

Lavoro tramite Agenzie di Somministrazione

I lavoratori assunti dalle agenzie di lavoro interinale possono essere distaccati in Italia a determinate condizioni. Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.

Tabella Riassuntiva Convenzioni Bilaterali di Sicurezza Sociale

Paese Periodo del distacco Modello Modello per la proroga
Argentina 24 mesi, previsto anche per i lavoratori autonomi IT/ARG.1 IT/ARG.2
Brasile 12 mesi I/B 1
Canada 24 mesi IT/CAN/4 IT/CAN/5
Quebec 24 mesi IT/CAN/QUE/3
Repubblica di Capoverde 24 mesi IT/CV4 IT/CV5
Repubblica di Corea 36 mesi MOD. CI 110 ITALIA - COREA (certificato di copertura)
Isole del Canale 6 mesi
Israele 24 mesi Allegato 8, circolare 2 dicembre 2015, n. 196 (formulario provvisorio)
Paesi dell' ex-Jugoslavia (Bosnia Erzegovina - Macedonia - Montenegro -Serbia) 12 mesi, previsto anche per i lavoratori autonomi Mod.1-Obr1 Mod.2-Obr2
Principato di Monaco 12 mesi, previsto anche per i lavoratori autonomi M/I/ C/1 M/I/ C/3
Repubblica di San Marino 36 mesi, previsto anche per i lavoratori autonomi I/SMAR 1 I/SMAR 2
Santa Sede 60 mesi SS-I 101-1 (Allegato 3, circolare 15 aprile 2004, n. 64)
Stati Uniti d'America IT/USA4
Tunisia 36 mesi I/TN 4 I/TN 5
Turchia 24 mesi, è previsto anche per i lavoratori autonomi CE.1 - formulario provvisorio (punto 5.3, circolare 9 ottobre 2015, n. 168) CE.2 - formulario provvisorio (punto 5.3, circolare 9 ottobre 2015, n.

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