Legge Regionale sul Turismo in Sardegna: Norme e Disciplina
La Regione Sardegna, in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 3, promuove lo sviluppo del settore turistico. La legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, rappresenta un testo unico in materia turistica, che è stato oggetto di diverse modifiche e integrazioni nel corso degli anni.
Normativa e Attuazione
La normativa in materia di turismo è in continua evoluzione, con aggiornamenti e modifiche apportate da diverse leggi regionali nel corso degli anni. La Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione 44/32 contenente un Atto di indirizzo interpretativo e applicativo della Legge regionale n.
Le norme approvate dal Consiglio Regionale, gli atti della Giunta e i decreti dirigenziali in materia di turismo sono raccolti in una sezione dedicata.
Strutture Ricettive: Tipologie e Discipline
Le strutture ricettive in Sardegna, secondo la L.R. 16/2017, si suddividono in tre macro tipologie:
- Strutture Ricettive Alberghiere
- Strutture Ricettive all'Aria Aperta
- Strutture Ricettive Extra-Alberghiere
Strutture Ricettive Alberghiere
Gli alberghi sono aziende che forniscono alloggio ed eventuale vitto ai clienti, in almeno sette camere dotate di locali e servizi accessori. Gli alberghi residenziali forniscono alloggio in unità abitative con cucina o angolo cottura, con un limite del 35% per la presenza di camere rispetto alla capacità ricettiva complessiva.
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Possono assumere la denominazione di "villaggi albergo" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata. Possono assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 300 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali; l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire l'omogeneità dei servizi. Possono assumere la denominazione di "alberghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo.
Strutture Ricettive all'Aria Aperta
I campeggi sono aziende ricettive per la sosta di turisti con tende o altri mezzi autonomi di pernottamento trasportabili. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.
I villaggi turistici destinano una percentuale superiore al 25% della capacità ricettiva complessiva della struttura alla sosta e al soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, destinate ai turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nei limiti della capacità ricettiva residua della struttura. Qualora destinino la propria capacità ricettiva ad entrambe le tipologie di ospitalità consentite, le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono utilizzare le denominazioni "camping village", "villaggio turistico" o "centro vacanze".
I marina resort sono le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.
Strutture Ricettive Extra-Alberghiere
L'attività ricettiva di bed & breakfast consiste nell'offerta di alloggio e prima colazione esercitata nell'abitazione di residenza e domicilio abituale da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiuntivo per stanza in caso di minori di dodici anni. L'attività di bed and breakfast può essere svolta sia in forma non imprenditoriale con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare, sia in forma imprenditoriale con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare.
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Per domo si intende l’attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di 6 camere in un’unica unità immobiliare o in non più di 2 appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l’uno dall’altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese.
Si intende per "boat & breakfast" l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.
Le case e appartamenti per le vacanze (CAV) sono strutture composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata.
Aree di Sosta Temporanea
Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Stabilimenti Balneari
Sono "strutture o stabilimenti balneari" le aree scoperte demaniali marittime a uso pubblico gestite in qualità di imprese turistiche in regime di concessione, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
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Supporto e Promozione Turistica
Al fine di fornire il supporto tecnico necessario all'azione amministrativa regionale e locale per la programmazione e la promozione turistica e assicurare il supporto informativo e progettuale ai soggetti privati e pubblici che operano nel settore, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, anche mediante apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 25, esercita le funzioni di cui al comma 2.
Contributi e Incentivi
L'Amministrazione regionale può concedere contribuiti in conto capitale alle micro, piccole e medie imprese turistiche per incentivare l'incremento qualitativo dei servizi e per il finanziamento delle opere di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, protezione aziendale e prevenzione incendi. Inoltre, può concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati al potenziamento dei flussi turistici nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica.
La Regione, al fine di incentivare la crescita del settore del turismo congressuale, può concedere contributi agli organizzatori professionali di eventi congressuali, nella misura massima del 35 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006.
Tabelle Riassuntive Direttive di Attuazione
Di seguito, una tabella riassuntiva delle direttive di attuazione delle strutture ricettive:
Tipologia | Approvazione Preliminare | Approvazione Definitiva | Data Pubblicazione BURAS | Data Scadenza |
---|---|---|---|---|
Alberghiere | Delib. G.R. n. 14/7 del 13.4.2023 | Delib. G.R. n. 19/39 del 1.6.2023 | Buras n. 30 del 08/06/2023 | 07/08/2026 |
Aria Aperta | Delib. G.R. n. 35/5 del 25.10.2023 | Delib. G.R. n. 38/31 del 17.11.2023 | Buras n. 64 del 30/11/2023 | 29/11/2025 |
Extra-Alberghiero | Delib. G.R. n. 44/8 del 14.12.2023 | Delib. G.R. n. 2/34 del 18.1.2024 | Buras n. 6 del 01/02/2024 | 31/07/2026 |
Aree sosta Camper e Caravan | Delib. G.R. n. 40/9 del 16.10.2024 | Delib. G.R. n. 43/19 del 13.11.2024 | Buras n. 3072 del 10/03/2021 | N/A |
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