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Cittadinanza Italiana per Stranieri: Requisiti e Modalità di Acquisizione

La cittadinanza italiana è uno status giuridico che determina l'appartenenza di un individuo allo Stato Italiano, conferendogli la pienezza dei diritti civili e politici. La disciplina in materia di cittadinanza fa capo principalmente alla legge n. 91/1992.

La cittadinanza italiana può essere acquisita in diversi modi, ciascuno con specifici requisiti e procedure. Ecco una panoramica delle principali modalità:

Acquisizione Automatica della Cittadinanza

In alcuni casi, la cittadinanza italiana si acquisisce automaticamente:

  • Per nascita (ius sanguinis): Ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana (L. 91/1992, articolo 1, co. 1, lett. a)).
  • Per nascita sul territorio italiano: Un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana (art. 1, co. 1, lett. b)).
  • Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: Se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana (art. 2, co. 1).

I figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un'altra cittadinanza (art. 1, co. 2).

Coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all'estero possa acquisire la loro cittadinanza (art. 1, co. 1, lett. c)).

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L'acquisto della cittadinanza nelle due ipotesi illustrate è automatico per i figli minorenni (art. 2, co. 1); i figli maggiorenni invece conservano la propria cittadinanza, ma possono eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione con un'apposita dichiarazione da rendere entro un anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione, o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero nel caso in cui l'accertamento della filiazione sia avvenuto all'estero (art. 2, co. 2).

Con l’introduzione del D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, l’acquisto automatico della cittadinanza per i nati all’estero in possesso di altra cittadinanza è subordinato alla sussistenza di una delle eccezioni previste dall’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Possono essere altresì presentate, entro le 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2026, dichiarazioni a favore di soggetti minorenni alla data del 24 maggio 2025, figli di cittadini iure sanguinis di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.

Cittadinanza per Residenza (Naturalizzazione)

La cittadinanza italiana può essere concessa per naturalizzazione (L. 91/1992, art. 9). A differenza dei procedimenti automatici, l'emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza è soggetto ad una valutazione discrezionale di opportunità da parte della pubblica amministrazione, pur attenuata dall'obbligo del parere preventivo del Consiglio di Stato.

Può richiedere la cittadinanza italiana per residenza il cittadino straniero, nato in Italia, cittadino di un paese UE o extra UE, apolide o rifugiato, residente in Italia, secondo quanto indicato di seguito:

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  • Cittadino straniero nato in Italia e residente legalmente da almeno 3 anni.
  • Cittadino straniero figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni.
  • Cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all’adozione.
  • Cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano, in questo caso la domanda di cittadinanza italiana va richiesta alla competente Autorità Consolare.
  • Cittadino U.E.

Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia.

Si fa presente che nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.

  • 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f)).
  • 4 anni di residenza per i cittadini dell'Unione europea (art. 9 lett. d)).
  • 5 anni di residenza per gli apolidi ( 9 lett. e ) e i rifugiati politici ( art. 16 D.Lgs. 251/2007).
  • 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art.9 lett. b).
  • 3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a).
  • 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).

Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello status degli stranieri richiedenti, che costituisce il requisito fondamentale per conseguire la cittadinanza secondo tale modalità, deve essere ininterrotto e attuale al momento della presentazione dell'istanza per la concessione della cittadinanza.

Ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero va valutato il periodo di soggiorno in Italia assistito da regolare permesso, per cui va esclusa la rilevanza del periodo in cui lo straniero medesimo sia risultato anagraficamente residente nel paese (C. Stato, sez. IV, 07-05-1999, n. 572).

Per l'acquisto della cittadinanza italiana, viene considerato legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 1).

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Cittadinanza per Matrimonio o Unione Civile

L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

La disciplina introdotta nel 2009 è più rigorosa sotto due profili: la residenza nel territorio della Repubblica deve essere biennale, e non semestrale, come previsto nel testo previgente; viene specificato che detta residenza biennale deve essere successiva al matrimonio.

Un elemento di novità è stato rappresentato anche dalla previsione di una riduzione della metà dei termini in presenza di figli nati dai coniugi.

I requisiti per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio sono stati modificati, nell'ambito del "pacchetto sicurezza", dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 11).

in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all’estero: tre anni dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.

Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.

Requisiti Comuni per l'Acquisizione della Cittadinanza

Oltre ai requisiti specifici per ogni modalità di acquisizione, ci sono alcuni requisiti comuni a tutte le procedure:

  • Conoscenza della lingua italiana: È richiesto un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Tale requisito è stato introdotto dal D.L. n. 113 del 2018.
  • Assenza di condanne penali: Non devono sussistere condanne penali per reati particolarmente gravi.
  • Assenza di motivi ostativi legati alla sicurezza della Repubblica: Non devono sussistere comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Documenti Necessari

La documentazione da presentare varia a seconda della modalità di acquisizione della cittadinanza. In generale, è necessario produrre:

  • Atto di nascita.
  • Certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi di residenza.
  • Documentazione comprovante la residenza legale in Italia (se richiesta).
  • Certificazione della conoscenza della lingua italiana (livello B1 QCER).
  • Ricevuta del pagamento del contributo previsto (€ 250).
  • Marca da bollo da € 16.

Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta.

CERTIFICATO DI NASCITA * , da richiedere nel Paese d'origine.

CERTIFICATO PENALE * del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia.

Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito . È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille.

RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di 250€ , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza.

Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento.

MARCA DA BOLLO da 16€.

Qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita, è necessario produrre un certificato di matrimonio dal proprio paese, tradotto e legalizzato nelle forme di rito, oppure una dichiarazione consolare.

Tempi di Definizione del Procedimento

Il termine per la definizione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza per matrimonio era di quarantotto mesi (quattro anni) (art. 9-ter L. n. 91/1992, introdotto dal D.L. 113/2018) dalla data di presentazione della domanda (art. 3, DPR 18 aprile 1994, n. 362).

Il successivo D.L. n. 130/2020 (art. 4, co. 5) ha ridotto questo temine a ventiquattro mesi (due anni) prorogabili al massimo a trentasei mesi (tre anni), ma solo per le domande di cittadinanza che sono state presentate a partire dal 19 dicembre 2020 data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto.

Il termine per la definizione del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione era di quarantotto mesi (quattro anni) (art. 9-ter L. n. 91/1992, introdotto dal D.L. 113/2018) dalla data di presentazione della domanda (art. 3, DPR 18 aprile 1994, n. 362).

Il successivo D.L. n. 130/2020 (art. 4, co. 5) ha ridotto questo temine a ventiquattro mesi (due anni) prorogabili al massimo a trentasei mesi (tre anni), ma solo per le domande di cittadinanza che sono state presentate a partire dal 19 dicembre 2020 data di entrata in vigore della legge di conversione di tale decreto.

La legge prevede un termine massimo di 2 anni (3 in caso di proroga) per ottenere la cittadinanza italiana ma molto raramente tale termine viene rispettato dallo Stato Italiano.

Maggiore è il tuo livello di integrazione prima diventerai italiano, maggiori possibilità avrai di diventare italiano.

Rinuncia e Perdita della Cittadinanza

La legge ammette espressamente la possibilità di conservare la cittadinanza italiana pur essendo già in possesso di una cittadinanza straniera ovvero dopo averla acquistata o riacquistata.

Chi risiede o stabilisce la residenza all'estero può tuttavia rinunciare alla cittadinanza italiana (L. 91/1992, art. 11). La disposizione consente, in particolare, il mantenimento della cittadinanza italiana agli italiani emigrati all'estero che acquistano volontariamente la cittadinanza dello Stato in cui risiedono per potersi inserire pienamente nel contesto sociale ed economico del Paese e usufruire del trattamento favorevole riservato ai cittadini.

Non è consentito il possesso di una doppia (o plurima) cittadinanza se vi sono norme internazionali pattizie o norme statali straniere che lo vietino.

Si perde la cittadinanza italiana nei seguenti casi:

  • il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n. 91/92).
  • il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n. 91/92).
  • l’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n. 91/92).
  • l’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/92).
  • il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/92).
  • il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/92).

Revoca della Cittadinanza

L'articolo 10-bis della L. n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018, prevede la revoca della cittadinanza italiana per:

  • delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o nel massimo a 10 anni (art. 407, comma 2, lett. a), n. 4 c.p.).
  • ricostituzione, anche sotto falso nome o in forma simulata, di associazioni sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (art. 407, co. 1, lett. a) n. 4, che rinvia all'art. 270 c.p.).
  • partecipazione a banda armata (art. 407, co. 1, lett. a) n. 4, che rinvia all'art. 306 c.p.).
  • assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive.

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