Locazione ad Uso Turistico: Disciplina Normativa in Italia
Con la conversione nella legge n. 191/2023 del decreto “Anticipi” (il Dl n. 145/2023) è ormai definitiva l’istituzione del Codice identificativo nazionale (Cin), che dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Obblighi e Adempimenti per i Locatori
Viene stabilito che chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), presso lo sportello unico per le attività produttive (Suap) del comune nel cui territorio è svolta l’attività.
Sono, poi, stabiliti una serie di obblighi quali l’esposizione del Cin all’esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, e la sua indicazione in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Sanzioni
Correlativamente è disegnato un regime sanzionatorio ad hoc, che però non si applica qualora un fatto ivi previsto sia sanzionato dalla normativa regionale. La mancata esposizione del Cin all’esterno dello stabile è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5mila euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione. Medesima sanzione pecuniaria, accompagnata dall’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato, è prevista in caso di mancata indicazione del Cin negli annunci.
Quando l’attività è esercitata in forma imprenditoriale, è sanzionata sia l’assenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, che la mancata presentazione della Scia.
Leggi anche: Tutto sulle Locazioni Turistiche
Aspetti Fiscali
Una previsione riguarda, poi, direttamente l’amministrazione finanziaria. Ai fini dell’attuazione di tale previsione, la disposizione modifica il comma 4 dell’articolo 13-quater del Dl n.
Quadro Normativo di Riferimento
Di seguito, un elenco di riferimenti normativi rilevanti per la disciplina della locazione ad uso turistico:
- Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (SCIA)
- Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
- Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
Requisiti di Sicurezza
I locatori devono garantire la sussistenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, come ad esempio la presenza di un estintore per piano.
Comunicazioni e Pubblicità
È obbligatorio indicare il codice identificativo (CIN) in ogni annuncio, ovunque pubblicato e comunicato.
Tabella Riepilogativa delle Sanzioni
Di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste:
Leggi anche: Normativa SCIA Roma: Guida Completa
Violazione | Sanzione |
---|---|
Mancata esposizione del CIN all'esterno dello stabile | Da 500 a 5.000 euro |
Mancata indicazione del CIN negli annunci | Da 500 a 5.000 euro + rimozione dell'annuncio |
Assenza dei requisiti di sicurezza (se esercitata in forma imprenditoriale) | Sanzione pecuniaria (importo variabile) |
Mancata presentazione della SCIA (se esercitata in forma imprenditoriale) | Sanzione pecuniaria (importo variabile) |
Leggi anche: Locazione Turistica Non Imprenditoriale: Cosa Devi Sapere