Locazioni Turistiche in Veneto: Normativa e Adempimenti
La Regione Veneto ha adottato nuove disposizioni in materia di ricettività turistica nel segmento degli alloggi in locazione con questa finalità, al fine di tutelare sia la qualità dell’offerta sia la trasparenza del settore.
Comunemente note come “affitti brevi” o “affitti turistici“, le locazioni brevi per finalità turistiche rappresentano, ad oggi, una delle formule più utilizzate per mettere a reddito un immobile. La diffusione di questa formula si deve al boom di piattaforme digitali come Airbnb e Booking.com, nonché alla crescita del settore turistico stesso, che nell’ultimo ventennio è completamente cambiato.
Il settore dei B&B, delle case vacanza e degli alloggi turistici è meglio noto come settore “extralberghiero” o “ricettivo complementare“. In Italia il comparto del turismo extralberghiero è piuttosto recente. Le prime attività di questo tipo risalgono a circa un trentennio fa!
Quadro Normativo di Riferimento
Il riferimento, in questo caso, è la L.R. 19 giugno 2019, n. 23, che ha sostituito il previgente art. 27 bis della L.R. n.
Infatti, con il Regolamento Regionale n. 2 del 10 settembre 2019, pubblicato nel BUR del 20 settembre 2019 e che entra in vigore il 19 novembre 2019, la Giunta ha stabilito le modalità di rilascio, di esposizione e di operatività del codice identificativo dell’alloggio oggetto di locazione turistica ed ulteriori importanti novità.
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Il regolamento di attuazione dell’art. 27 bis, come modificato dalla L.R. 19 giugno 2019, n. , è stato pubblicato nel BUR il 20/09/2019, dando attuazione all’articolo 27 bis della legge regionale n.
- Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n.
- Regolamento Regionale n.
Definizione e Requisiti degli Alloggi in Locazione Turistica
Le locazioni turistiche sono appartamenti e case dati in locazione, in tutto o in parte, ai turisti, senza la fornitura di servizi (trasporto, colazione, pulizie giornaliere, ecc.) durante il loro soggiorno. Gli alloggi in locazione turistica dovranno essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti.
Art. 1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
Obblighi e Adempimenti per i Locatori
È obbligatorio registrare la struttura ricettiva nell’Anagrafe regionale delle strutture ricettive presentando il modulo di "Comunicazione di locazione turistica" alla Regione del Veneto. In entrambi i casi per l’inizio dell’attività è necessario predisporre un apposito modulo di comunicazione di locazione turistica nell’apposita piattaforma informatica dei flussi turistici appositamente istituita dalla Regione Veneto.
In seguito, il locatore riceve una password e le indicazioni per accedere all'area operatori del portale turistico www.veneto.eu e alla procedura regionale di rilevazione statistica.
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Esposizione del Codice Identificativo
Il codice identificativo deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all’ingresso esterno dell’edificio che comprende l’alloggio. Nel caso di alloggio situato in un edificio condominiale, la targa è affissa sia all’ingresso esterno dell’edificio che sulla porta di ingresso dell’alloggio all’interno dell’edificio.
La targa è preferibilmente di colore bianco ed ha una forma rettangolare, con lunghezza di dieci centimetri ed una altezza di tre centimetri. Nella parte superiore della targa compaiono le parole “LOCAZIONE TURISTICA” mentre nella parte inferiore compare il codice identificativo dell’alloggio.
La normativa regionale non prevede l’obbligo di esposizione del CIR ma prevede l'obbligo dell'esposizione del CIN Codice Identificativo Nazionale - Vedasi art. 9 del Regolamento regionale n.
Non è obbligatoria l'esposizione del Codice Identificativo Regionale (CIR).
Imposta di Soggiorno
La legge attribuisce ad ogni Comune del Veneto la facoltà di attivazione dell’imposta ed è lo stesso Comune che decide se applicare o meno l’imposta di soggiorno, nonché le relative misure e modalità.
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SCIA per Attività Imprenditoriali
ATTENZIONE: Le attività di locazione turistica già avviate in forma imprenditoriale prima del 02/11/2024 NON SONO SOGGETTE all’obbligo di presentare la SCIA.
Il comma 8 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 prevede che ogni soggetto che esercita l’attività di locazione - breve o per finalità turistiche - in forma imprenditoriale, anche sulla scorta della “presunzione di imprenditorialità” di cui all’articolo 1, comma 595, della Legge 30/12/2020, n. 178, ha l’obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Tali disposizioni, ai sensi del comma 15 dell’art. 13-ter D.L. n. 145/2023, si applicano a partire dal 02/11/2024 e non si intendono avere effetto retroattivo.
Banca Dati Nazionale e Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Prosegue la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR): dopo l’avvio con la Regione Puglia, la piattaforma è ora disponibile anche per le strutture e le locazioni della Regione Veneto. Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. Gli obblighi, le sanzioni e le altre diposizioni contenute all’art. 13-ter del decreto-legge n.
Sanzioni
Art. 2.
Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell’articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n.
c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all’alloggio, opposto agli incaricati del comune per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.
ABBAV: Un Punto di Riferimento per gli Host in Veneto
ABBAV è la più grande community di Host presente in Veneto e riunisce i gestori di Bed & Breakfast, Locazioni Turistiche, Guest House e di altre forme di ricettività alternativa. L’Associazione nasce nel 2003, da un gruppo di Host nel veneziano che hanno compreso l’importanza di fare rete tra operatori del settore extralberghiero, in modo da scambiarsi conoscenze ed esperienze.
La nostra Mission è quella di fornire consulenza e servizi di alta qualità, assistenza e competenze professionali per la diffusione del Turismo e dell’ospitalità extralberghiera. ABBAV è un punto di riferimento non solo per gli operatori, ma anche per le Istituzioni, con le quali si interfaccia per tutelare e promuovere il Turismo.
Dopo una iniziale fase conoscitiva, sviluppata nel corso del 2023, ABBAV e CNA, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato, hanno formalizzato un accordo che prevede l’entrata di ABBAV all’interno della Confederazione Nazionale, che si apre dunque al settore Turistico-Ricettivo.
Benefici dell'Unione ABBAV-CNA
- ABBAV porta in CNA le competenze specialistiche maturate nel settore turistico nel corso di 20 anni di attività
- CNA potenzia la rappresentatività del settore turistico-ricettivo con il proprio peso sindacale e politico, di caratura nazionale
- Ma i soci ABBAV avranno qualche vantaggio? Sì! I nostri iscritti sono la nostra forza.
In ABBAV abbiamo una missione: supportare i gestori ed i futuri gestori di attività turistico-ricettive, ossia quelle attività del settore hospitality, che offrono servizi di accoglienza ai turisti da tutto il mondo.
Consigli Utili per Gestori e Futuri Gestori
Se hai un progetto di mettere a reddito un immobile nel turismo, ma anche se ne gestisci già uno, ti troverai a spesso a chiederti dove reperire informazioni sull’attività, su come si fanno determinate cose e su come evitare di incappare in errori che possano sfociare in sanzioni.
La normativa sulle strutture ricettive e sugli affitti brevi in Veneto è molto complessa. Le fonti sono numerose: leggi statali, leggi regionali, regolamenti e delibere comunali. E anche sui regimi fiscali, sorgono spesso numerosi dubbi.
Se hai in progetto di aprire una struttura ricettiva o di fare affittanze turistiche, il primo step è quello di documentarsi attentamente. Se hai già aperto una struttura e quindi sei già un host avviato, nel corso della tua esperienza ti sarai sicuramente trovato a porti delle questioni.
Conviene aprire la Partita IVA? Devo stipulare dei contratti se faccio locazione turistica? Come posso attirare più prenotazioni dirette? E così via… Se hai dubbi, domande o sei semplicemente curioso di confrontarti con altri host sulla gestione di un’attività turistica, ABBAV è il posto giusto.
Tipologie di Strutture Ricettive in Veneto
La Regione Veneto offre una serie piuttosto ampia di strutture ricettive tra cui scegliere: Bed&Breakfast, Alloggi Turistici, Unità Abitative Ammobiliate ad Uso Turistico, Case Vacanza, ecc. La valutazione in merito a quale struttura sia più conveniente e redditizia da aprire, va fatta con le carte alla mano. Solo in base a dati come metrature, altezze, ubicazione e altre caratteristiche dell’immobile, sarà infatti possibile decidere quale attività turistica avviare.
In Veneto esiste una disciplina puntuale per ogni tipologia di struttura, con requisiti minimi e procedure da seguire per l’apertura. Tra l’altro la Regione Veneto, per questo tipo di strutture, prevede anche una procedura obbligatoria finalizzata ad attribuire un numero variabile di leoni (da 2 a 5) alla struttura. Vuoi saperne di più?
Verificare quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio, in particolare dall'art.
Considerazioni Finali
Hai bisogno di aiuto? Le informazioni contenute nel presente articolo sono state predisposte da Studio Polli come ulteriore servizio reso ai nostri clienti. Esse costituiscono solo una introduzione generale alla materia e pertanto si raccomanda di richiedere un parere riferito al concreto caso di specie prima di prendere qualsiavoglia provvedimento basato sulle informazioni qui contenute.
Art. 33 - Esercizio dell’attività ricettiva.
- Chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, presenta al comune, dopo aver ottenuto la classificazione di cui all’articolo 32, nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
- a) la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n.
- b) la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n.
- La chiusura definitiva della struttura deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla provincia e al comune.
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