Matrimonio in Italia tra Cittadini Stranieri: Requisiti e Procedure
Il nostro ordinamento prevede che anche i cittadini stranieri possano contrarre matrimonio in Italia. Gli stranieri possono sposarsi sia con rito civile che con uno dei riti religiosi considerati validi agli effetti civili, per i culti che sono ammessi nel nostro Stato.
Normativa di Riferimento
La capacità e le altre condizioni a contrarre matrimonio sono disciplinate dall’art. 28 della legge 218/1995: «Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento».
Pubblicazioni di Matrimonio
Prima di celebrare il matrimonio, tuttavia, è necessario procedere alle pubblicazioni, secondo quanto disposto dall’art. 93 e ss c.c. nel caso in cui vi sia una causa impeditiva alla celebrazione. La pubblicazione del matrimonio avviene, quindi, mediante affissione alla porta del Comune di residenza degli sposi, nella quale rimane almeno otto giorni come prescritto dall’art. 55 co. 3, del D.P.R. n. 396 del 2000. Dal quarto giorno successivo alla pubblicazione, tuttavia, la legge prevede la possibilità di celebrare il matrimonio.
Nulla Osta al Matrimonio
L’art. 116, co.1, c.c. prevede che: «Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio». Gli stranieri residenti o domiciliati in Italia che vogliono sposarsi, pertanto, devono allegare all’ufficiale di stato civile un nulla osta al matrimonio, ovvero, una dichiarazione dell’autorità del proprio Paese comprovante l’idoneità a sposarsi.
Tale documento serve ad attestare l’inesistenza di impedimenti a contrarre le nozze, secondo le leggi del Paese di origine e può essere rilasciato dall’Autorità Consolare in Italia nonché legalizzato dalla Prefettura o dall’Autorità competente del proprio Paese, in questo ultimo caso, il nulla osta dovrà essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.
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Eccezioni per i Rifugiati
Solamente per i rifugiati è prevista una parziale deroga al regime appena descritto che è stata precisata con circolare del 12.01.2022 del Ministero dell’Interno. Dal 2022, infatti, solamente per tale categoria di soggetti è possibile allegare un certificato o un altro atto idoneo ad attestare la libertà dello stato, ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr. n. 445/2000.
In ogni caso, qualora la richiesta di nulla osta non venisse accolta dall’ufficiale dello stato civile lo straniero potrà sempre rivolgersi al giudice affinché il Tribunale, accertato che non sussistono impedimenti al matrimonio, potrà intimare allo stesso di dar corso alle pubblicazioni.
Matrimonio e Regolarità del Soggiorno
Sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale che nel 2011, con una storica sentenza ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 116 c.c., come modificato dalla l. n. 94/2009, nella parte in cui prevedeva l’allegazione di «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano», il giudice delle leggi ha precisato che possono contrarre matrimonio anche gli stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio.
Il matrimonio sarà, quindi, possibile a patto che uno degli sposi sia un cittadino italiano, oppure, uno straniero in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Tanto premesso, sarà pur sempre necessario il nulla osta rilasciato dalla autorità competente del paese d’origine.
Per completezza d’indagine è bene sottolineare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 32859 del 2013 ha ulteriormente stabilito che: «deve considerarsi legittima la permanenza di un soggetto extracomunitario nel territorio dello Stato qualora, pur in mancanza di documenti validi, siano in corso le pubblicazioni del matrimonio con un cittadino italiano», pertanto, anche il cittadino irregolare in procinto di contrarre matrimonio potrà essere autorizzato a rimanere sul territorio.
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Celebrazione del Matrimonio
Una volta effettuati correttamente tutti gli adempimenti di rito, il matrimonio verrà celebrato pubblicamente, alla presenza di due testimoni, presso la casa comunale innanzi all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione, secondo quanto descritto dall’art. 107 c.c., tuttavia, eccezionalmente sarà possibile anche celebrare il matrimonio in un comune diverso. Ciò è previsto nei casi disciplinati dall’art. 109 c.c. ovvero «quando vi è necessità o convenienza» ad esempio quando uno degli sposi risulti affetto da infermità o altro impedimento trovandosi nell’impossibilità di recarsi presso la casa comunale.
Diritti e Doveri dei Coniugi
Con l’unione matrimoniale il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri e da esso sorgono i reciproci obblighi alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione e alla coabitazione. La violazione di uno di tali obblighi può condurre all’addebito dell’eventuale separazione con tutte le conseguenze che esso comporta, «Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia».
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze come disposto dall’art. 143-bis c.c.
I coniugi di comune accordo tra loro stabiliscono l’indirizzo della vita familiare, decidono dove stabilire la propria residenza secondo le loro esigenze e quelle della famiglia.
Matrimonio Religioso
Il matrimonio può essere celebrato anche di fronte ad un ministro di culto, cattolico o di altri culti ammessi in conformità all’ordinamento.
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Matrimonio Concordatario
Il primo, c.d. “matrimonio concordatario” è disciplinato dalle norme del diritto canonico ed acquista effetti civili quando viene trascritto nei registri dello stato civile. Le pubblicazioni vengono effettuate presso il Comune di residenza degli sposi su richiesta degli stessi e del parroco che celebrerà il matrimonio canonico. Trascorsi tre giorni dalle avvenute pubblicazioni, l’ufficiale dello stato civile, accertata l’inesistenza di impedimenti e divieti previsti dalla legge, rilascia il nulla osta alla celebrazione.
Avvenuta la celebrazione del matrimonio il parroco da lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. informando i coniugi circa i diritti e i doveri, derivanti dall’unione in matrimonio prevista dalla legge.
L’atto di matrimonio è redatto in doppio originale e sarà trasmesso, entro cinque giorni dalla celebrazione all’ufficiale dello stato civile del Comune per essere trascritto nei registri degli atti di matrimonio. L’ufficiale dello stato civile, pertanto, nelle successive ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto provvede a detta trascrizione.
Matrimonio di Altri Culti
Come accennato, le nozze possono essere celebrate di fronte ad un Ministro di un culto di un’altra confessione religiosa, ammessa nello Stato, alla quale per espressa disposizione della legge n. 1159/1929 si riconoscono gli stessi effetti del matrimonio civile in presenza di alcune condizioni.
In realtà, quest’ultima ipotesi rappresenta una forma di matrimonio meramente civile, in tal caso quindi, si applicherà in toto la disciplina prevista per i matrimoni civili. Il Ministro del culto celebra, pertanto, il matrimonio come delegato dell’ufficiale di stato civile mantenendo i riti della propria confessione religiosa.
È bene precisare che la celebrazione dei matrimoni religiosi diversi dal matrimonio concordatario devono essere sempre preceduti dalle pubblicazioni civili fermo restando in ogni caso il rilascio del nulla osta. Una volta celebrato il matrimonio l’atto dovrà essere trasposto all’ufficiale dello stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione, al fine della trascrizione negli appositi registri.
Lo Stato italiano ha siglato delle intese con alcune confessioni per la celebrazione dei matrimoni. Per i culti con i quali lo Stato italiano non ha stipulato nessun accordo, si applica la legge 24 giugno 1929 n.
Documenti Necessari
La documentazione generalmente richiesta per il matrimonio tra cittadini stranieri in Italia include:
- Passaporto o documento di identità personale
- Nulla-Osta (o documenti equipollenti)
- Atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato (se il Nulla-Osta non contiene i dati relativi alla nascita, paternità e maternità)
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
Costi e Tempi
L’atto di pubblicazione è soggetto all’imposta di bollo pari a € 16,00.
È indispensabile che gli interessati contattino l’Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio. Completata l’acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.
Normativa di Riferimento
- Codice civile art. 116
- Legge 30 maggio 1995, n. 218- ” Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” art. 27
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396- Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127
- Legge 19 novembre 1984, n. 950- “Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980”
- Legge 13 ottobre 1965, n. 1195- “Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’ America”
Casi Specifici
Per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse in base a specifici accordi e convenzioni internazionali.
Convenzione di Monaco del 5.9.1980
Prevede la possibilità di sostituire il Nulla-Osta con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.
Cittadini Statunitensi
Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti i seguenti documenti:
- Atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un’autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero).
- Dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia.
Cittadini Australiani
In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:
- Dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.
- Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. Qualora questi documenti non siano disponibili, l’interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall’interessato in presenza di quattro testimoni) fatto davanti all’Ufficiale dello Stato Civile italiano, da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.
Matrimonio tra un Cittadino Italiano e un Cittadino Straniero
Un "matrimonio misto" in Italia si riferisce all'unione tra un cittadino italiano e un cittadino straniero. Per contrarre matrimonio in Italia, i cittadini stranieri devono ottenere un nulla-osta dall'autorità diplomatica competente (Consolato o Ambasciata) in Italia e possedere un documento che attesti la regolarità del soggiorno in Italia. Il nulla-osta deve essere legalizzato presso la Prefettura competente. In assenza di nulla-osta, è necessaria una sentenza del Tribunale Italiano.
Per gli stranieri residenti in Italia, l'ufficiale di stato civile si occuperà di acquisire gli altri documenti necessari per le pubblicazioni di matrimonio.
Effetti sulla Cittadinanza
Quando gli sposi hanno cittadinanza diversa possono acquisire, in seguito al matrimonio, la cittadinanza dell'altro coniuge, se la legislazione dei rispettivi stati lo prevede.
La legislazione italiana prevede che, a seguito del matrimonio, un cittadino straniero possa richiedere la cittadinanza italiana se sposato con un cittadino italiano. I requisiti includono:
- Residenza legale in Italia per almeno due anni dopo il matrimonio (o tre anni se residenti all'estero).
- Validità del matrimonio.
- Assenza di separazione tra i coniugi, anche di fatto.
- Assenza di condanne penali e impedimenti relativi alla sicurezza nazionale.
Per quanto riguarda i figli nati da un matrimonio misto, questi possono possedere la doppia cittadinanza dalla nascita fino alla maggiore età, tramite il "diritto di sangue" da entrambi i genitori, purché le leggi dei rispettivi paesi lo consentano.
Validità del Matrimonio Italiano all'Estero
Un matrimonio celebrato in Italia, sia tra un cittadino italiano e uno straniero sia tra due cittadini stranieri, non è automaticamente riconosciuto come valido nello Stato di origine del cittadino straniero. Per ottenere la validità internazionale dell'atto di matrimonio, è necessario presentarlo al Consolato o all'Ambasciata del paese straniero in Italia. Questo passaggio è essenziale per soddisfare le specifiche richieste legali dello Stato estero interessato.
Italiani che si Sposano all'Estero
I cittadini italiani che progettano di sposarsi in un paese estero devono considerare che le normative matrimoniali possono variare significativamente da un paese all'altro. Pertanto, è consigliabile informarsi presso l'Ufficio di Stato Civile del paese straniero su quale documentazione sia necessaria per il matrimonio. Se si incontrano difficoltà nel trovare l'ufficio competente, si può richiedere assistenza al Consolato del paese estero situato in Italia. Questo passo assicura il rispetto delle leggi e delle procedure locali del paese in cui si intende celebrare il matrimonio.