Requisiti per Medici Stranieri in Italia: Una Guida Dettagliata
L'esercizio della professione medica in Italia da parte di medici non italiani o con titoli di studio conseguiti all'estero presenta alcune particolarità. Queste riguardano sia la cittadinanza e le normative sull'immigrazione, sia la validità dei titoli di studio conseguiti all'estero.
Definizioni Preliminari
Per chiarezza, è utile definire alcuni termini:
- Unione Europea (UE): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
- Spazio Economico Europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein, Regno Unito e Norvegia (equiparati ai Paesi UE ai fini della disamina).
Pertanto, i soggetti con cittadinanza di uno di questi Paesi sono definiti "comunitari" e la laurea conseguita in uno di questi Paesi è definita "titolo comunitario".
Diverse Ipotesi di Medici Stranieri
Di seguito, vengono analizzate diverse ipotesi riguardanti medici stranieri che desiderano esercitare in Italia:
Ipotesi n. 1: Medici cittadini ITALIANI laureati fuori della UE
Anche in questo caso il medico deve innanzitutto ottenere il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute, al quale è necessario presentare apposita domanda. Trattandosi però di laurea conseguita al di fuori della UE, il Ministero della Salute indice una Conferenza dei Servizi a cui partecipa anche il Ministero dell’Università. Nel primo caso (accoglimento dell’istanza) il medico ha due anni di tempo per chiedere l’iscrizione all’Ordine, come detto al punto precedente. Nel secondo caso (esami o verifica integrativi) il medico deve rivolgersi ad una Università e completare la formazione, come richiesto dalla Conferenza dei Servizi.
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Ipotesi n. 2: Medici cittadini UE laureati nella UE
Fermo restando quanto detto sopra relativamente al diritto di stabilimento, il fatto che la laurea sia stata conseguita non in Italia ma in un Paese UE impone al medico di chiederne il riconoscimento al Ministero della Salute, come descritto al punto n. 1. Siccome in questo caso si sta parlando di un medico non italiano e laureato all’estero, prima di poter ottenere l’iscrizione all’Ordine (e quindi di poter esercitare la professione in Italia) è necessario che dimostri di conoscere la lingua italiana e le normative che regolano l’esercizio della professione in Italia. Tale verifica è svolta dall’Ordine professionale a cui il medico rivolge domanda di iscrizione. Se tale verifica si conclude positivamente, l’Ordine procede alla sua iscrizione all’Albo.
Ipotesi n. 3: Medici cittadini UE laureati fuori della UE
Fermo restando quanto detto sopra relativamente al diritto di stabilimento, il fatto che la laurea sia stata conseguita in un Paese non comunitario impone al medico di chiederne il riconoscimento al Ministero della Salute, come descritto al punto n. 2. Anche in questo caso, dopo il riconoscimento del titolo (o il superamento degli esami o verifiche integrative), è necessario svolgere la prova di verifica di conoscenza della lingua italiana e delle normative nazionali, come descritto al punto n.
Ipotesi n. 4: Medici non UE laureati nella UE
Per quanto riguarda i motivi del soggiorno in Italia, valgono le stesse indicazioni date al punto precedente. Per quanto riguarda, invece, il titolo di studio, è necessario il previo riconoscimento da parte del Ministero della Salute, come descritto al punto n. 1.Infine è necessario procedere alla verifica della conoscenza della lingua italiana, come descritto al punto n.
Ipotesi n. 5: Medici non UE laureati fuori dalla UE
Per quanto riguarda i motivi del soggiorno in Italia, valgono le stesse indicazioni date al punto n. 6. Per quanto riguarda, invece, il titolo di studio, è necessario il previo riconoscimento, come descritto al punto n. 2. Infine è necessario procedere alla verifica della conoscenza della lingua italiana, come descritto al punto n.
Ipotesi n. 6: Medici con cittadinanza di un paese dell’unione europea
I medici con cittadinanza di un paese dell’unione europea non necessitano di alcun permesso di soggiorno, ma dovranno soltanto fissare la propria residenza in Italia.
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Ipotesi n. 7: Medici neolaureati in un paese extra-UE
I neolaureati in un paese extra-UE invece devono essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità. La domanda per richiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata presso l'ufficio immigrazione della questura. La sede competente è quella del luogo di residenza del cittadino straniero. In ogni caso tutti questi aspetti vengono sottoposti alla valutazione del ministero della salute al quale l’ordine chiede un parere prima di accogliere la domanda di iscrizione.
Caso particolare: laurea non comunitaria già riconosciuta da un Paese UE
L’eventuale riconoscimento della laurea non comunitaria da parte di un Paese UE non comporta l’automatico riconoscimento del titolo anche in Italia. È perciò necessario che il medico presenti comunque al Ministero della Salute la domanda di riconoscimento come descritto al punto n.
Permesso di Soggiorno
Per lo svolgimento temporaneo dell'attività lavorativa è necessario il permesso di soggiorno che consente l'esercizio di attività lavorativa. Il permesso di soggiorno ha sempre una scadenza per cui deve essere periodicamente rinnovato presso la Questura. Il mancato rinnovo comporta la cancellazione dall’Albo e, quindi, l’impossibilità di proseguire ad esercitare la professione in Italia. É ovviamente titolo valido anche la carta di soggiorno a tempo indeterminato, che sostituisce il permesso di soggiorno temporaneo.
Titolo di Studio
Per quanto riguarda il titolo di studio, la laurea conseguita in Italia non pone alcuna necessità di riconoscimento. Tuttavia bisogna valutare se tutto il corso di laurea è stato svolto in Italia oppure se una parte degli esami sono stati sostenuti all’estero e solo gli altri in Italia. In questo secondo caso, infatti, la frequenza solo parziale del corso di laurea in Italia consente l’iscrizione all’Albo del richiedente solo se congiunta al possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (autonomo o subordinato), in attesa di occupazione o per motivi familiari. Viceversa, se il medico è in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio, lo svolgimento parziale del corso di laurea in Italia non consente l’iscrizione all’Albo professionale italiano.
Infine è necessario verificare se il medico sia stato ammesso a frequentare il corso di laurea in Italia in soprannumero grazie ad una apposita autorizzazione e finanziamento del suo Paese di provenienza perché in questo caso il medico, una volta terminati gli studi, non può rimanere a lavorare in Italia ma deve rientrare nel suo Paese di origine, che gli ha finanziato gli studi.
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Tutti questi aspetti (regolarità del soggiorno, regolarità del titolo) sono valutati dal Ministero della Salute al quale l’Ordine chiede un previo parere prima di poter iscrivere all’Albo il richiedente, anche perché la normativa sull’immigrazione attribuisce al Ministero la valutazione circa la compatibilità con i flussi migratori in ingresso.
Deroghe Temporanee (Decreto Bollette)
Il decreto Bollette, in vigore dal maggio del 2023, consente fino al 31 dicembre 2025, l'esercizio temporaneo dell'attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in deroga alle misure vigenti, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero. Una misura resasi necessaria per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario.
Le Regioni, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, dovranno individuare le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa nel territorio della Regione presso cui hanno fatto richiesta.
Presso ogni Regione dovrà quindi essere istituita una apposita Commissione composta da esperti della Regione, da un unico rappresentante indicato congiuntamente dagli Ordini provinciali competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da un rappresentante indicato congiuntamente dagli Atenei con sede nella Regione interessata o dagli Atenei di riferimento, in relazione al corso di studi di riferimento.
La Commissione avrà il compito di verificare il possesso dei requisiti che gli interessati devono possedere alla presentazione dell'istanza volta all'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa, previa iscrizione negli elenchi speciali straordinari.
Con l'articolo 2 si prevede l'istituzione presso gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie gli elenchi speciali straordinari corrispondenti ad ogni profilo afferente alle professioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano. Dovrà essere inoltre istituito presso gli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche l'elenco speciale straordinario degli operatori socio sanitari.
Requisiti Specifici
Tra i requisiti specifici, è fondamentale:
- Conoscere la lingua italiana. La verifica della conoscenza della lingua italiana è svolta dall'Ordine professionale anche attraverso l'attestazione di apposita documentazione. Per la Provincia autonoma di Bolzano è richiesta al conoscenza della lingua italiana della lingua tedesca; per al Regione Valle d'Aosta è richiesta la conoscenza della lingua italiana o della lingua francese
- Per i soggetti a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o di altro istituto di protezione umanitaria è riconosciuta la qualifica espressamente certificata dal passaporto europeo delle qualifiche dei rifugiati (EQPR) ovvero deve essere presa in considerazione la documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o dell'attività riferita agli operatori socio-sanitari.
Riconoscimento della Qualifica Professionale
Ai fini del riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero della Salute, l'articolo 6 prevede che potrà essere valutata l'esperienza lavorativa maturata in Italia dall'interessato a seguito del reclutamento temporaneo avvenuto in applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dell'articolo 6-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e dell'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. Il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero da parte del Ministero della Salute determina al cancellazione dall'elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie o degli operatori socio-sanitari.
Lavoro Occasionale e Prestazioni di Servizi
Le direttive comunitarie prevedono che il medico cittadino UE possa liberamente svolgere atti medici in tutti i Paesi della UE, senza bisogno di stabilirsi in un Paese, ma svolgendo solo attività occasionali. In questo caso di parla di “Libera prestazione di servizi”.
In questo caso il medico, che deve essere legalmente stabilito in uno Stato UE per esercitarvi la stessa professione, deve informare il Ministero della Salute con una dichiarazione preventiva (almeno 30 giorni prima di compiere atti medici in Italia) indicando luogo e data di esecuzione degli atti medici in Italia. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni previste dalla norma di riferimento, il Ministero della Salute comunica la propria decisione positiva circa l'effettuazione, in Italia, della libera prestazione dei servizi da parte del professionista.
Il medico, a questo punto, può svolgere gli atti medici che ha dichiarato di voler eseguire, senza bisogno di iscriversi all’Ordine e senza bisogno di fissare la residenza in Italia e senza necessità di dimostrare di conoscere la lingua italiana.
In casi di documentata urgenza, il medico può inoltrare al Ministero la sua dichiarazione anche entro un termine più breve dei 30 giorni ordinari.
La modulistica per la dichiarazione della libera prestazione di servizi è disponibile sul sito internet del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/.
E’ opportuno sottolineare che l’esercizio della professione medica in Italia senza l’iscrizione all’Ordine è consentita solo e soltanto nel caso sopra descritto: per prestazioni occasionali rese da medici UE e previa comunicazione al Ministero della Salute.
Prestazioni Occasionali di Medici Extra UE in Eventi Formativi
Il medico cittadino extra UE che intende partecipare a iniziative di formazione e/o aggiornamento in Italia che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), deve presentare domanda al Ministero della Salute ai fini del rilascio dell’autorizzazione temporanea almeno 30 giorni prima dell’evento.
La domanda e la prevista documentazione deve essere trasmessa al Ministero esclusivamente tramite l'azienda ospedaliera, l'azienda universitaria e l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che organizza l’iniziativa di formazione e/o aggiornamento.
Tabella Riepilogativa dei Requisiti
Cittadinanza | Laurea | Permesso di Soggiorno | Riconoscimento Titolo | Conoscenza Lingua Italiana |
---|---|---|---|---|
Italiana | UE | No | Sì | Sì |
Italiana | Extra UE | No | Sì | Sì |
UE | Italia | No | No | Sì |
UE | UE | No | Sì | Sì |
UE | Extra UE | No | Sì | Sì |
Extra UE | Italia | Sì | No | Sì |
Extra UE | UE | Sì | Sì | Sì |
Extra UE | Extra UE | Sì | Sì | Sì |