Nascita in Italia da Genitori Stranieri: Requisiti per la Cittadinanza Italiana
In generale, la cittadinanza italiana si trasmette iure sanguinis (cioè per sangue). Questo significa che il genitore italiano o naturalizzato genera figli cittadini italiani. Tuttavia, ci sono delle eccezioni e delle regole specifiche per i nati in Italia da genitori stranieri.
Acquisto della Cittadinanza Italiana: Diverse Modalità
L'acquisto della cittadinanza italiana può avvenire in diversi modi:
- Per filiazione: Se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana, e l'acquisto retroagisce dal momento della nascita.
- Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: Se invece il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale avviene nei confronti di un figlio maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana.
- Per adozione: Il minorenne straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto; se invece l'adottato è maggiorenne l'interessato può richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all'adozione.
- Per acquisto o riacquisto da parte dei genitori: Il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile e effettivo con esso.
Requisiti Specifici per Figli Minori al Momento dell'Acquisto o Riacquisto della Cittadinanza da Parte dei Genitori
L’art. 12 del Regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 572/93) ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione. Inoltre, deve sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza da parte del genitore. Se, invece, la convivenza interviene in un momento successivo o è cessata, il figlio minore non consegue la cittadinanza italiana.
La giurisprudenza ha evidenziato come ai fini dell'acquisto di cittadinanza da parte del figlio minore all'atto dell'acquisto da parte del genitore con cui convive, rileva anche la convivenza all'estero, indipendentemente dal fatto che il genitore dimori con il figlio per periodi intervallati da assenze dovute a motivi di lavoro o altre ragioni, purche' tra genitori e figli permanga una continuita' di convivenza sufficiente a mantenere tra di loro un legame anche fisico (Tribunale di Padova, decreto n. 120 dell'11 maggio 2012).
In tutti questi casi l’acquisto della cittadinanza è automatico.
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Il minore, una volta diventato maggiorenne, ha comunque la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana, a condizione che sia già in possesso di un'altra cittadinanza.
Figlio di Ignoti
È infine considerato cittadino italiano il figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza. Rientra, ad esempio, in tale ipotesi il caso di un bambino che non viene riconosciuto da alcun genitore al momento della nascita.
Annullamento del Riconoscimento
Nell’ipotesi in cui a seguito di un’azione di annullamento per mancanza di veridicità venga annullato con sentenza un riconoscimento di filiazione naturale effettuato da un cittadino italiano nei confronti di uno straniero, tutti gli atti relativi all’attribuzione della cittadinanza al figlio riconosciuto sono di conseguenza annullati.
Nati in Italia da Genitori Stranieri: La Legge n. 91/1992
Il bambino, figlio di genitori entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni, non possiede automaticamente la cittadinanza italiana, ma può acquisirla in base all'art. 4, comma 2, della Legge italiana n. 91/1992.
Requisiti per la Richiesta di Cittadinanza al Compimento dei 18 Anni
Al raggiungimento dei 18 anni, il figlio cittadino straniero nato in Italia, potrà scegliere se mantenere la cittadinanza originaria, o richiedere quella Italiana.
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Per richiedere la Cittadinanza Italiana sono necessari una serie di requisiti:
- Essere nato in Italia da genitori cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
- Essere residente in Italia dalla nascita e fino ai 18 anni, senza interruzioni.
- Presentare la dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Residenza.
Residenza Continuativa: Interruzioni e Documentazione
Se non ho la residenza continuativa, ma ho un buco, posso comunque richiedere la cittadinanza? Nel caso di interruzioni nel permesso di soggiorno o di tardiva iscrizione del minore nell’anagrafe dei residenti, si dovrò dimostrare con altri documenti, come certificati medici, certificati scolastici etc.
Termini per la Presentazione della Domanda
La domanda di cittadinanza per i bambini nati in Italia deve essere presentata entro un anno di tempo dopo il compimento del diciottesimo anno di età, cioè entro i 19 anni.
Nel corso dei 6 mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, l’Ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto, in base all’art. 33, comma 2, della Legge 98/2013, a comunicare ai cittadini stranieri interessati, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di presentare la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data (Legge n. 91/1992).
É importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, in base all'articolo 33 della Legge 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. Sempre in base all'articolo 33 della Legge 98/2013, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (esempio: iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione.
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Costo della Domanda
È previsto il versamento di 250,00 € al Ministero dell'Interno tramite bollettino postale.
Cosa Succede se si è Nati all’Estero da Genitori Italiani che Non Hanno Trascritto la Nascita nei Registri di Stato Civile Italiano?
Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano occorre chiedere l’accertamento della cittadinanza italiana, ovvero una verifica dell’esistenza delle circostanze che comportano fin dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana. La procedura di verifica è di regola abbastanza rapida se gli accertamenti da effettuarsi non presentano particolari difficoltà.
Ricordiamo che occorre presentare documentazione di stato civile attestante il possesso della cittadinanza italiana. Se la richiesta è presentata presso il Comune in Italia, occorre che i documenti di stato civile attestanti l’ascendenza italiana siano tradotti e legalizzati dalle autorità diplomatico-consolari italiane all’estero prima di essere presentati in Comune.