Paesi Non Schengen: Cosa Devi Sapere
Schengen è un termine ricorrente in aeroporto e qualsiasi viaggiatore, prima o poi, si domanderà cosa sia e come può influire sul suo viaggio.
In breve, l’area Schengen (chiamata anche Spazio Schengen o Zona Schengen) è l’area composta da 26 stati europei più 3 extra UE, che, attraverso l’omonimo Trattato di Schengen, hanno abolito i controlli alle frontiere creando di fatto un territorio dove è possibile circolare liberamente.
Cos'è lo Spazio Schengen?
Lo spazio Schengen è una zona di libera circolazione delle persone. Conformemente alla convenzione di Schengen del 14 giugno 1985, i 25 Stati che ne sono membri, hanno abolito i controlli sulle persone al momento della attraversamento delle loro frontiere interne.
Quindi i controlli sulle persone sono effettuati solo al momento di attraversamento della frontiera esterna di uno Stato membro, che quindi agisce per conto di tutti gli altri Stati dell'area Schengen.
Paesi Aderenti al Patto di Schengen
Nei paesi seguenti è possibile circolare liberamente senza controlli alle frontiere:
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- Austria
- Belgio
- Città del Vaticano *
- Danimarca **
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Islanda
- Italia
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Monaco *
- Norvegia **
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Rep. Ceca
- San Marino *
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Ungheria
* stato non membro ma con frontiere aperte ** vedere Eccezioni
Eccezioni all'interno dell'Area Schengen
In Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania, pur essendo stati membri dell’area Shengen, la libera circolazione non è ancora entrata in vigore a causa della mancanza dei necessari adeguamenti tecnici. Restano pertanto al momento attivi tutti i controlli alle frontiere.
I seguenti territori inoltre, seppur facenti parte politicamente di stati sottoscriventi l’accordo, non sono coperti:
- Danimarca: Groenlandia e isole Fær Øer
- Francia: Guyana francese, Guadalupa, Mayotte, Martinica, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Riunione, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna
- Norvegia: isole Svalbard
- Paesi Bassi: Aruba, Curaçao, Isole BES e Sint Maarten
Paesi NON Schengen
Gli unici paesi dell’Unione Europea che non hanno aderito al patto di Schengen sono Irlanda e Regno Unito.
Requisiti per l'Ingresso nello Spazio Schengen
Per essere consentito l'ingresso nello spazio Schengen, i cittadini dello Spazio economico europeo (SEE) devono presentare una carta d'identità valida oppure un passaporto meno di cinque anni, non-SEE cittadini devono anche produrre i documenti necessari per l’ottenimento del visto per l’ Italia (domanda di visto ,lettera di invito, passaporto, polizza sanitaria per ingresso stranieri e fideiussione per il visto che giustificano lo scopo e le condizioni della loro visita. Inoltre, devono disporre di fondi sufficienti sia per la durata del loro soggiorno.
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Per i non-SEE terzi che sono soggetti all'obbligo del visto in base alla loro nazionalità, il visto deve specificare la durata del soggiorno autorizzato. Ricordiamo che non può essere superiore a 90 giorni nell’arco in un semestre.
In entrambi i casi, l'ingresso o il transito di un non-SEE viaggiatore nello spazio Schengen si materializza tramite il timbro sul passaporto per determinare il punto di partenza del soggiorno autorizzato. Se il documento di viaggio non reca il timbro d'ingresso, le autorità possono presumere che il titolare non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno.
All’atto pratico, nel caso in cui si viaggi verso paesi NON Schengen, il viaggiatore dovrà sottostare ad ulteriori controlli sui documenti alle frontiere (nel caso di paesi Europei come Gran Bretagna o Irlanda) o, nel caso di paesi extra-UE, possedere un visto secondo le normative di ciascun paese.
Per informazioni aggiornate sui documenti necessari per entrare in ogni paese vi rimandiamo al sito web della Farnesina Viaggiare Sicuri.
Tipi di Visto
Ai sensi del Codice dei visti (Regolamento CE n. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
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Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.
Nel decreto interministeriale dell'11 maggio 2011 sono elencate le varie tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento. Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.
Rilascio del Visto
La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.
La domanda per ottenere il visto di ingresso deve, pertanto, essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto. Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31.8.1999, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. in caso di condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
I visti di ingresso per soggiornanti di breve duratail 2 febbraio 2020 è entrata in vigore la riforma del codice visti, con cui è stato modificaro il regolamento (CE) n. 810/2009. il costo del visto d’ingresso per soggiorno breve è salito a 80 euro (prima era 60 euro), le risorse aggiuntive dovrebbero migliorare l’informatizzazione e l’efficienza dei consolati. i viaggiatori potranno presentare le domande da 6 mesi (prima erano 3) a 15 giorni prima del viaggio. Ad oggi, i cittadini di 105 Paesi del mondo sono tenuti a chiedere un visto per passare brevi periodi (massimo 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni), ad esempio per turismo o affari, nei 26 paesi dell’area Schengen.
Storia e Sviluppo dello Spazio Schengen
Dopo il primo accordo tra i cinque paesi fondatori, firmato il 14 giugno 1985, è stata elaborata una convenzione, firmata il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore nel 1995, che ha permesso di abolire controlli interni tra gli Stati firmatari e di creare una frontiera esterna unica lungo la quale i controlli all’ingresso nello spazio Schengen vengono effettuati secondo procedure identiche.
Sono state adottate norme comuni in materia di visti, diritto d’asilo e controllo alle frontiere esterne onde consentire la libera circolazione delle persone all’interno dei paesi firmatari senza turbare l’ordine pubblico. Per conciliare libertà e sicurezza, inoltre, la libera circolazione è stata affiancata dalle cosiddette “misure compensative” volte a migliorare il coordinamento tra polizia, dogane e amministrazioni giudiziarie nonché a combattere, in particolare, il terrorismo e la criminalità organizzata.
A tal fine, si è creato il complesso Sistema d’informazione Schengen (SIS), che consente di scambiare dati sull’identità delle persone e sulla descrizione degli oggetti ricercati.
Lo spazio Schengen si è esteso progressivamente a tutti gli Stati membri. Gli accordi sono stati firmati dall’Italia il 27 novembre 1990, dalla Spagna e dal Portogallo il 25 giugno 1991, dalla Grecia il 6 novembre 1992, dall’Austria il 28 aprile 1995 e da Danimarca, Finlandia e Svezia il 19 dicembre 1996. Successivamente, il 21 Dicembre 2007 si sono aggiunti Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Malta; il 12 Dicembre 2008 la Svizzera; il primo Novembre 2009 il Liechtenstein.
L’Italia dal 27 ottobre 1997 fa parte del “Sistema Schengen” - spazio comune di libera circolazione - che prevede l’eliminazione tra gli Stati aderenti dei controlli alle frontiere. Nel caso sia necessario richiedere il visto d'ingresso, verranno fornite tutte le informazioni e i moduli necessari alla richiesta.
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