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Ospitalità di Stranieri Comunitari in Italia: Normativa e Obblighi

Tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di entrare e soggiornare liberamente in Italia o in un altro Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, con modalità differenti a seconda che il periodo di soggiorno sia di durata inferiore o superiore a tre mesi. Il diritto di ingresso e di soggiorno può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sicurezza dello Stato nonché per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Nelle suddette ipotesi è adottato un provvedimento di allontanamento, che può essere emesso anche per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.

Soggiorni di Durata Inferiore a Tre Mesi

I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio. Anche i familiari stranieri di un cittadino dell'Unione possono entrare e soggiornare in Italia senza alcuna formalità, ma devono essere in possesso di un passaporto valido e, dove richiesto, di un visto d'ingresso, tranne se sono già in possesso di una "carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione" in corso di validità.

Sia i cittadini dell'Unione che i loro familiari stranieri possono dichiarare la loro presenza in Italia. Il cittadino dell'Unione o il suo familiare, in ragione della durata del soggiorno, può dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale presso un ufficio di polizia.

Se l'interessato non ha reso la dichiarazione di presenza, si presume che il suo soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi, salvo prova contraria. Ne deriva, pertanto, che tale persona:

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  • se intende soggiornare per meno di tre mesi, non è obbligata a dichiarare la propria presenza;
  • qualora intenda soggiornare per più di tre mesi, ha il solo obbligo di iscriversi all'anagrafe.

Iscrizione Anagrafica per Soggiorni Superiori a Tre Mesi

I cittadini dell'Unione che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono chiedere l'iscrizione anagrafica al comune di residenza. Il Comune rilascia all'interessato un'attestazione comprovante il deposito della richiesta di iscrizione anagrafica.

I cittadini comunitari che hanno presentato domanda di carta di soggiorno prima dell' 1° aprile 2007, potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.

Carta di Soggiorno per i Familiari Stranieri di un Cittadino dell'Unione

Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi i familiari stranieri (cioè non comunitari) del cittadino comunitario devono richiedere la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite le Poste (kit con banda gialla). La domanda di rilascio può essere presentata direttamente al questore del luogo dove abita il richiedente.

In alternativa è previsto l'inoltro dell'istanza tramite gli uffici postali utilizzando l'apposito modulo, compilato dall'interessato, ovvero rivolgendosi a comuni e patronati per la precompilazione della pratica che dovrà essere, comunque, spedita attraverso gli stessi uffici postali. La carta di soggiorno ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio e mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare per un periodo non superiore a sei mesi l'anno, oppure fino a dodici mesi per motivi rilevanti (es: gravidanza, maternità, malattie gravi, studio, eccetera).

Diritto di Soggiorno Permanente

Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza gli rilascia un attestato che certifica tale condizione.

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Il familiare straniero del cittadino comunitario acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale insieme al cittadino dell'Unione; in tale ipotesi può chiedere la carta di soggiorno permanente. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Il diritto al soggiorno permanente del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari, nel caso di lavoratori autonomi o subordinati, può essere acquisito in anticipo rispetto al termine ordinario di cinque anni, in alcune circostanze quali il pensionamento, la sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, l'esercizio dell'attività lavorativa in un altro Stato membro. La domanda di rilascio della carta di soggiorno permanente può essere presentata direttamente al questore del luogo di dimora.

In alternativa è previsto l'inoltro dell'istanza tramite gli uffici postali utilizzando l'apposito modulo, compilato dall'interessato, ovvero rivolgendosi a comuni e patronati per la precompilazione della pratica che dovrà essere, comunque, spedita attraverso gli stessi uffici postali.

Novità Normative

Le carte di soggiorno ai sensi del D.lgs. n.30/2007 ai familiari stranieri di cittadini dell’Unione sono rilasciate in formato elettronico. Le carte rilasciate in formato cartaceo sono valide non oltre il 3 agosto 2023. Per i possessori è necessario procedere all’aggiornamento presso i competenti uffici immigrazione.

Si rende noto inoltre che, con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, della legge 10 agosto 2023, n. 103 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, sono state introdotte modifiche all’articolo 23, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 in particolare alla disciplina applicabile ai familiari stranieri di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo (i cc.dd. cittadini italiani “statici”).

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In favore di tale categoria di persone è stato previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, con esenzione del costo relativo al versamento del contributo richiesto in via generale per gli stranieri (articolo 5, comma 2-ter del T.U.I.).

Obblighi di Chi Dà Ospitalità ad un Cittadino Straniero

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.

Modalità di Comunicazione

La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti. La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".

A Chi Inviare la Comunicazione

  • Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;
  • al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo;
  • al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.

Sanzioni per Inosservanza

Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).

Obblighi del Cittadino Straniero per Soggiorni di Breve Durata

In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova.

La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S.

A seguito di alcune modifiche normative, permane l‘obbligo di comunicazione di “cessione di fabbricato“, solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini ecc…) non soggetti a registrazione.

In caso di sanzione, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, gli interessati possono presentare un ricorso al Sindaco.

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