Ospitare Stranieri in Casa a Pagamento: La Normativa Italiana
La dichiarazione di ospitalità per stranieri in Italia è richiesta a chiunque ospiti o fornisca alloggio a un cittadino extracomunitario o a un apolide o ceda loro beni immobili.
Obblighi dell'Ospitante
Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio o ospiti stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza con una dichiarazione di ospitalità. La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
La L. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione.
Come Dare la Comunicazione
La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti. Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa da 160 € a 1.100 €, art. 7 D. Lgs. 286/98).
La comunicazione scritta comprende, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.
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Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".
A Chi Va Inviata la Comunicazione?
- Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza o Al Comune, nei comuni che non sono capoluogo;
- Al Centro per l’Impiego competente per zona, contestualmente all’invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l’alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro.
Requisiti per l'Ospitalità
La disponibilità di un alloggio da parte dello straniero costituisce uno dei presupposti essenziali richiesti ai fini dell'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. L'alloggio può essere ottenuto grazie all'ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell’alloggio presso un Centro di Accoglienza.
Cosa si Intende per Alloggio Idoneo?
Con l’espressione “idoneità alloggiativa” si intende la conformità di un alloggio alle norme e ai requisiti stabiliti dalle autorità locali o nazionali per garantire la sicurezza e la salute degli occupanti. L’alloggio che deve essere indicato ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno deve essere fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria e rispettare i parametri minimi previsti dalle singole leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Caratteristiche di un Alloggio Idoneo
In linea generale i requisiti relativi all’idoneità abitativa sono quelli contenuti nel Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.
La normativa stabilisce dei valori minimi per la dimensione dell’alloggio in funzione delle persone che lo devono abitare:
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- Altezza minima 2,70 metri
- 1 abitante - 14 mq;
- 2 abitanti - 28 mq;
- 3 abitanti - 42 mq;
- 4 abitanti - 56 mq;
- Per ogni abitante successivo + 10 mq
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.
Certificato di Idoneità Alloggiativa
La certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio, deve essere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune o, in via alternativa, all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’A.S.L.
La circolare ministeriale 17/04/2012 n. 3 ha chiarito che l’attestato di idoneità alloggiativa non è un certificato, ma rappresenta un attestato di conformità tecnica reso dagli uffici tecnici comunali. Tale attestato quindi non può essere sostituito da un’autodichiarazione.
In base a quanto stabilito dall’articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000: “i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestati stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore” In linea generale quindi tali attestati non dovrebbero avere scadenza, ma dovrebbero essere rinnovati ogni volta cambino le caratteristiche di abitabilità o le condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio.
Ospitalità e Permesso di Soggiorno
La disponibilità di un alloggio adeguato costituisce un prerequisito per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro?
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In caso di primo ingresso dall’estero per motivi di lavoro, al momento della compilazione della domanda di nulla osta al lavoro, il datore di lavoro si impegna ad indicare una sistemazione alloggiativa idonea per il lavoratore.
Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero deve produrre insieme alla domanda, tra le altre cose, la copia dell’UNILAV e la certificazione attestante l’attuale dimora. Successivamente al primo ingresso, quindi, l’impegno del datore di lavoro a garantire la disponibilità di un alloggio idoneo per il lavoratore si configura solo come una garanzia sussidiaria, ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che interviene solo nell'ipotesi in cui il lavoratore straniero non disponga di un alloggio.
Comunicazione di Ospitalità: Dettagli Operativi
La dichiarazione di ospitalità è disciplinata dall’art. 7 del Decreto Legislativo del 25 luglio 1998 n.
Chi Può Ospitare
Ai sensi dell’art. 7 co. 1 T.U.I., qualunque privato cittadino intenda offrire ospitalità a qualunque titolo, anche solo per un giorno, in forma gratuita od onerosa, a uno straniero extracomunitario, anche se parente o affine, trasferendogli la proprietà o concedendogli il godimento anche solo parziale di un bene immobile ad uso abitativo, è tenuto a darne comunicazione scritta all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
Si precisa che per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (hotel, B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti in carico di cui all’art. 109 T.U.L.P.S. deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web”, senza che sia necessaria alcuna comunicazione con altre modalità.
Chi Può Essere Ospitato
La comunicazione di ospitalità deve riguardare un cittadino straniero che tassativamente sia, da un lato, cittadino di un paese extra Ue; e dall’altro, regolarmente presente sul territorio nazionale. In difetto di tali presupposti la comunicazione non può e non deve essere registrata.
A conferma del primo presupposto interviene la circostanza per cui il Testo Unico Immigrazione contiene la disciplina relativa ai soli stranieri extracomunitari; quella relativa ai cittadini stranieri comunitari è contenuta nel D.Lgs. 30/2007, il quale però non prevede analogo obbligo per chi offra loro ospitalità.
A conferma del secondo presupposto sovviene invece l’art. 12 co. 5bis T.U.I. che, in relazione ai soli casi di ospitalità a titolo oneroso, sancisce espressamente che “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna […] comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato”.
Chi Deve Trasmettere la Comunicazione
Ai sensi dell’art. 7 co. 1 T.U.I., l’onere di trasmissione della comunicazione e della documentazione ad essa allegata grava non sul cittadino extracomunitario ospitato, bensì su chiunque, italiano o straniero che sia, gli stia offrendo ospitalità; pertanto la comunicazione deve esser firmata e trasmessa all’Autorità di P.S. dall’ospitante.
Entro Quando e Come Trasmettere
La trasmissione va effettuata tassativamente entro 48 ore dall’ingresso dell’extracomunitario nell’immobile. a mano presso gli sportelli a disposizione dell’utenza nelle strutture coinvolte, anche a mezzo PEC (si badi, non posta ordinaria, solo PEC) o raccomandata postale a/r.
Ai sensi dell’art. 7 co. 3 T.U.I., chiunque non ottemperi precisamente a quanto prescritto entro i termini di legge incorrerà nel pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra € 500 e € 3500.
A Chi Trasmettere
Tutti coloro i quali diano ospitalità a cittadini extracomunitari regolari mediante immobili siti nel Comune di Reggio Calabria sono tenuti a trasmettere la comunicazione di ospitalità all’Ufficio Immigrazione della Questura cittadina.
Chi dia ospitalità agli stranieri regolari mediante immobili siti nei Comuni ove hanno sede i Commissariati di P.S. (ossia i comuni di Bovalino, Cittanova, Condofuri, Gioia Tauro, Palmi, Polistena, Siderno, Taurianova, e Villa San Giovanni), sarà tenuto a trasmetterli a dette strutture della Polizia di Stato.
Infine, per tutti coloro i quali ospitino cittadini extracomunitari in immobili siti in qualunque altro Comune della Provincia, la trasmissione dovrà essere effettuata a favore del Sindaco del Comune nel cui territorio insiste l’immobile, che provvederà a registrarne l’avvenuto deposito.
Qualunque sia la struttura chiamata a ricevere la documentazione, ove la trasmissione venga effettuata a mano l’operatore ricevente dovrà necessariamente apporre sulla documentazione cartacea il timbro della struttura stessa, la data e l’orario dell’acquisizione, il nome dell’operatore in stampatello e la sua firma; di tutta la documentazione così controfirmata, dovrà essere rilasciata copia per ricevuta all’utente ospitante, che a sua volta dovrà rilasciarne copia allo straniero extracomunitario ospitato.
Qualora invece la trasmissione avvenisse via PEC o via raccomandata postale a/r, una volta effettuata la registrazione del plico cartaceo o digitale pervenuto, non sarà necessario emettere alcuna ricevuta, stante il valore certificatore già posseduto dalle specifiche modalità di trasmissione. Sarà comunque onere dell’ospitante fornire all’ospitato copia della prova dell’avvenuto invio della comunicazione.
Cosa Trasmettere
La documentazione da produrre si compone di una parte fissa e di una parte variabile. In aggiunta, è sempre necessario allegare ulteriore copia sia della documentazione attestante il titolo in base al quale chi ospita ha disponibilità dell’immobile sia di quella attestante la tipologia di ospitalità offerta. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 co.
Soggiorni di Breve Durata
In caso di soggiorni di breve durata (inferiori ai 90 giorni) per motivi di visite, affari, turismo e studio non va richiesto il permesso di soggiorno, ma lo straniero dovrà semplicemente dichiarare, entro otto giorni dall’ingresso, la sua presenza in Italia all’autorità di frontiera al momento dell'ingresso, se questo è effettuato da un paese non appartenente all'Area Schengen, o al questore della provincia in cui si trova. La dichiarazione di presenza è effettuata su apposito modulo o, se lo straniero è alloggiato, in struttura alberghiera o analoga, mediante la dichiarazione cui è tenuta la struttura. L'adempimento è attestato con rilascio di copia della dichiarazione, da esibirsi a richiesta di ufficiali ed agenti della P.S. (v.
La dichiarazione di ospitalità è un obbligo previsto dall’art. La dichiarazione di ospitalità deve essere fatta tutte le volte che si ospita un cittadino extracomunitario presso il proprio immobile.
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