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Assegno Sociale per Stranieri in Italia: Requisiti e Importi

L’INPS ha fornito una serie di chiarimenti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, un aiuto dello Stato riservato agli anziani poveri. È la prestazione assistenziale che la legge n. 335/95 (Riforma Dini) ha istituito, in luogo della pensione sociale ex art. 26, L. 153/69 e della relativa maggiorazione.

Chi può richiedere l’assegno sociale?

Anche i cittadini stranieri possono richiedere l’assegno sociale. L’assegno sociale può essere riconosciuto ai cittadini italiani residenti in Italia, ai cittadini della repubblica di San Marino, ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea e ai loro familiari, purché residenti nel territorio italiano; e ancora, agli extracomunitari con permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e agli stranieri o apolidi in possesso della qualifica di rifugiato politico e dello status di protezione sussidiaria.

Soggetti aventi diritto:

  • cittadini italiani;
  • stranieri o gli apolidi e rispettivi coniugi ricongiunti, ai quali è stata riconosciuta la qualifica di “rifugiato politico” e lo “status di protezione sussidiaria”;
  • stranieri extracomunitari o apolidi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero della carta di soggiorno;
  • cittadini comunitari e i loro familiari a carico, iscritti all’anagrafe del Comune di residenza o titolari della carta di soggiorno CE;
  • cittadini della Repubblica di S. Marino residenti in Italia.

Requisiti fondamentali

Oltre ai requisiti di età (almeno 67 anni), di reddito (deve essere inferiore all’importo dell’assegno) e di residenza in Italia, si aggiungono quelli di cittadinanza e anzianità di residenza.

  • compimento del 67° anno di età;
  • cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea e per gli extracomunitari il possesso di permesso di soggiorno CE-SLP;
  • residenza sul territorio nazionale;

Requisito del soggiorno continuativo

Inoltre, bisogna aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. Dal 2009 uno dei requisiti per vedersi riconosciuto l’assegno sociale è il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni al momento della domanda. Tale ulteriore requisito è in vigore dal 1° gennaio 2009 ed è richiesto in aggiunta al generale requisito di residenza sul territorio nazionale per il diritto al conseguimento e al mantenimento della prestazione.

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  • residenza in Italia di almeno dieci anni continuativi, temporalmente individuabili in qualsiasi momento della vita prima della richiesta della prestazione

A differenza della residenza, il requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia una volta conseguito, è definitivo. Una volta accertato, resta cristallizzato indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato. Pertanto la sua sussistenza va accerta solo in sede di domanda di riconoscimento dell'assegno e, come chiarito nella circolare INPS 105/2008, il possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui s’è verificato.

Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale. Ad esempio l'Inps considera soddisfatto il requisito nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2018 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010. Ad esempio, il requisito è considerato valido nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2022 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010.

In sede di presentazione della domanda di Assegno sociale il richiedente può autocertificare il possesso del requisito.

Interruzione del soggiorno continuativo

Tra le altre cose, la circolare n.13 del 12 dicembre 2022 contiene precisazioni sul requisito dei 10 anni di soggiorno continuativo (che non si considerano interrotti da assenze inferiori a sei mesi consecutivi e non superiori a complessivamente dieci mesi per quinquennio) e su come le strutture territoriali dell’INPS possono verificarli.

In particolare, il periodo decennale si considera interrotto in caso di assenza dal territorio italiano per più di 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio.

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I nuovi chiarimenti sull’assegno sociale sono arrivati dall’INPS tramite il messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023, che ha ribadito come il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto al permesso per lungo soggiornanti, rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.

L’Inps ha precisato che qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte dell’INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.

Permesso di soggiorno di lungo periodo

No, il permesso di soggiorno di lungo periodo di per sé non prova la permanenza legale continuativa in Italia, che dovrà comunque essere verificata dall’INPS.

NOTA: La legittimità del requisito del permesso di lungo periodo è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50/2019, la quale ha ritenuto che tale richiesta non venisse assorbita da quella dei 10 anni di residenza. Con l’ordinanza del 30.04.2024, la Corte Costituzionale ha disposto di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione della norma che impedisce ai titolari del solo permesso unico lavoro di richiedere tale misura.

Reddito

  • reddito non superiore all'importo annuo dell'assegno se il richiedente non è coniugato;
  • reddito cumulato con quello del coniuge non superiore a due volte l'importo annuo dell'assegno se il richiedente è coniugato.

Cosa si intende per stato di bisogno economico?

Per ottenere l’assegno sociale occorre avere un reddito inferiore a 6.947,33 euro annui, elevati a 13.894,66 euro, se il soggetto è coniugato.Chi non possiede nessun reddito riceve l’intero assegno.

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Redditi influenti

Si considerano i redditi assoggettabili all'Irpef al netto dell' imposizione fiscale e contributiva, ma anche quelli esenti da imposta, quali le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (prestazioni per invalidità civile, cecità civile, sordità, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall' Inail, pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, ecc.) ed ancora redditi con ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (interessi bancari e postali, interessi sui BOT e CCT, ecc.) e, infine, gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

In sede di prima liquidazione, si considerano i redditi conseguiti nello stesso anno, mentre per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, sono considerati i redditi dell’anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all’anno in corso.

Redditi non influenti

Trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni; competenze arretrate soggette a tassazione separata; reddito della casa di abitazione; importo dell' assegno sociale del richiedente; trattamenti di famiglia comunque denominati; 1/3 dell'importo della pensione liquidata secondo il sistema contributivo, di cui alla L.335/95, nel limite massimo equivalente ad 1/3 dell'importo dell'assegno; indennità di accompagnamento di ogni tipo; prestazioni indennitarie erogate dalle Regioni e Province autonome; assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'Inail nei casi di invalidità permanente assoluta; assegni per l'assistenza personale e continuativa erogati dall'Inps ai pensionati per inabilità; indennità di comunicazione per i sordi, di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n.508; assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 15/18 e precedenti; assegno vitalizio a favore dei perseguitati politici e razziali; soprassoldi (ovvero compensi speciali) connessi alle Medaglie al Valor Militare; le pensioni o assegni connessi alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia.

Come certificare i redditi esteri? È possibile produrre autocertificazioni?

In merito ai redditi prodotti all'estero, utili per l'accertamento dei requisiti reddituali per l'accesso alla prestazione, l’Inps, con la circolare n. Inoltre, dà indicazioni relative alla Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extraUe, analoghe a quelle per l’access al Reddito di Cittadinanza.

  • se cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi extra-Ue inclusi nell’elenco allegato al decreto 21 ottobre 2019 (ovvero Bhutan; Repubblica di Corea; Repubblica di Figi; Giappone; Hong Kong; Islanda; Kosovo; Kirghizistan; Kuwait; Malaysia; Nuova Zelanda; Qatar; Ruanda; S.

Quanto è l’ammontare dell’assegno sociale? Come viene erogato?

L’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità. L’importo dell’assegno sociale, per il 2023, è pari a €.503,27 mensili. Il pagamento dell'Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.

In presenza di redditi, può essere concesso in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito stabiliti.

L’importo dell’assegno sociale è ridotto del 50%, in caso di ricovero del titolare presso istituti a totale carico di enti pubblici. La riduzione è del 25% se la retta per il ricovero è a parziale carico del pensionato o dei suoi familiari, ovvero è in misura inferiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale. Non opera nessuna riduzione se il concorso alla retta da parte del pensionato o dei suoi familiari è superiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale.

L'assegno non è reversibile e spetta per 13 mensilità annue. La domanda va inoltrata all'Inps, in via telematica, e la prestazione è erogata con decorrenza fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Per l’inoltro dell’istanza, l’interessato può avvalersi dell’assistenza del Patronato Inca Cgil.

Maggiorazione dell’Assegno sociale

Dal 2001, l’importo dell’assegno è stato maggiorato da una quota fissa non soggetta a perequazione di € 12,91 mensili per coloro che hanno un età superiore a 65 anni, di € 20,66 mensili per gli ultrasettantacinquenni.

Dal 2002, per i pensionati con almeno 70 anni di età (o con un’età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione versata in qualsiasi fondo o gestione fino ad una riduzione massima di 5 anni), la maggiorazione è stata incrementata da una cifra variabile fino al raggiungimento di un importo mensile del trattamento pensionistico di €. 516,46, perequato dal 2003. Da gennaio 2008, grazie all'accordo sindacati-governo del luglio 2007, il suddetto importo è stato portato fino a 580,00 euro e, per il 2021, è pari a 652,21 euro.

Per il diritto alla maggiorazione:

  1. il pensionato solo non deve possedere redditi pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale e della maggiorazione stessa;
  2. il pensionato coniugato, oltre al requisito reddituale di cui al punto a), non deve possedere redditi cumulati con quelli del coniuge, pari o superiori alla somma del limite di cui al punto a) e dell’importo annuo del trattamento minimo del Fpld.

Per il diritto all’incremento: il pensionato solo non deve possedere redditi pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale e dell’incremento stesso; il pensionato coniugato, oltre al requisito reddituale di cui al punto a), non deve possedere redditi cumulati con quelli del coniuge, pari o superiori alla somma del limite di cui al punto a) e dell’importo annuo dell’assegno sociale. Di fatto, l'incremento assorbe la maggiorazione prevista per gli ultra75enni.

La maggiorazione e l’incremento possono essere concessi in misura ridotta fino a concorrenza dei limiti di reddito. Si prendono in considerazione i redditi conseguiti nel corso dello stesso anno in cui la maggiorazione è corrisposta per la prima volta; negli anni successivi si considerano, invece, i redditi dell'anno precedente. I redditi da pensione vanno sempre considerati con riferimento all'anno in corso.

Sono influenti: redditi di qualsiasi natura assoggettabili all’Irpef al netto dell’imposizione fiscale relativamente ai redditi influenti per la verifica reddituale; redditi esenti da imposte quali prestazioni assistenziali erogate dallo Stato; redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva; assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile; importo dell’assegno sociale eventualmente corrisposto al coniuge.

Non si considerano i redditi derivanti da: importo del proprio assegno sociale (va invece valutato quello del coniuge); reddito della casa di abitazione e relative pertinenze; trattamenti di famiglia; 1/3 dell’importo della pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo; indennità di accompagnamento di ogni tipo; indennità di comunicazione per i sordomuti; pensione di guerra; indennizzo risarcitorio per i danni subiti da trasfusioni e vaccinazioni di cui alla legge 210/92.

È possibile beneficiare dell’assegno se non si risiede più in Italia?

No, la prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero.

La Corte di Cassazione ha tuttavia chiarito che un allontanamento solo temporaneo non farebbe venir meno il diritto alla prestazione (Cass. civ. sez. lav., n.

Riferimenti normativi:

  • art.20, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n.
  • INPS. Circolare n° 131 del 12-12-2022. Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
  • INPS. Circolare n. 84 del 5 maggio 2017, l’Inps fornisce importanti informazioni sugli effetti delle nuove norme introdotte dalla legge Cirinnà riguardo le prestazioni a sostegno delle famiglie erogate dall’Istituto.
  • Circolare n° 13 del 12 dicembre 2022

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