Pensione per Stranieri Over 65: Requisiti e Assegno Sociale in Italia
Nei giorni scorsi l’INPS ha fornito una serie di chiarimenti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, un aiuto dello Stato riservato agli anziani poveri.
Requisiti per l'Assegno Sociale
Ai requisiti di età (almeno 67 anni), di reddito (deve essere inferiore all’importo dell’assegno) e di residenza in Italia, si aggiungono quelli di cittadinanza e anzianità di residenza. L’assegno sociale può essere chiesto dai cittadini italiani, dai cittadini Ue e dai loro familiari extraUe, e ai cittadini extraUe e apolidi titolari di protezione internazionale o di un permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Inoltre, bisogna aver soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. Dal 2009 uno dei requisiti per vedersi riconosciuto l’assegno sociale è il soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno 10 anni al momento della domanda.
Soggiorno Legale e Continuativo: Cosa Significa?
A differenza della residenza, il requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia una volta conseguito, è definitivo. Pertanto la sua sussistenza va accerta solo in sede di domanda di riconoscimento dell'assegno e, come chiarito nella circolare INPS 105/2008, il possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui s’è verificato.
Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale. Ad esempio l'Inps considera soddisfatto il requisito nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2018 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010. Una volta accertato, resta cristallizzato indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato.
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Ad esempio, il requisito è considerato valido nei confronti di un richiedente che presenta la domanda nel 2022 in presenza di un soggiorno legale e continuativo in Italia tra il 2000 ed il 2010. In sede di presentazione della domanda di Assegno sociale il richiedente può autocertificare il possesso del requisito.
Tra le altre cose, la circolare n.13 del 12 dicembre 2022 contiene precisazioni sul requisito dei 10 anni di soggiorno continuativo (che non si considerano interrotti da assenze inferiori a sei mesi consecutivi e non superiori a complessivamente dieci mesi per quinquennio) e su come le strutture territoriali dell’INPS possono verificarli.
Permesso di Soggiorno di Lungo Periodo
No, il permesso di soggiorno di lungo periodo di per sé non prova la permanenza legale continuativa in Italia, che dovrà comunque essere verificata dall’INPS. I nuovi chiarimenti sull’assegno sociale sono arrivati dall’INPS tramite il messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023, che ha ribadito come il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto al permesso per lungo soggiornanti, rispetto al quale si pone come ulteriore e non alternativo.
L’Inps ha precisato che qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte dell’INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano.
In particolare, il periodo decennale si considera interrotto in caso di assenza dal territorio italiano per più di 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi in un quinquennio. NOTA: La legittimità del requisito del permesso di lungo periodo è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50/2019, la quale ha ritenuto che tale richiesta non venisse assorbita da quella dei 10 anni di residenza.
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Redditi Esteri e Autocertificazioni
In merito ai redditi prodotti all'estero, utili per l'accertamento dei requisiti reddituali per l'accesso alla prestazione, l’Inps, con la circolare n.
Importo dell'Assegno Sociale
L’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità. Il pagamento dell'Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.
Per ottenere l’assegno sociale occorre avere un reddito inferiore a 6.947,33 euro annui, elevati a 13.894,66 euro, se il soggetto è coniugato. Chi non possiede nessun reddito riceve l’intero assegno.
Residenza all'Estero
No, la prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. La Corte di Cassazione ha tuttavia chiarito che un allontanamento solo temporaneo non farebbe venir meno il diritto alla prestazione (Cass. civ. sez. lav., n.
Copertura Sanitaria per Stranieri Over 65
Con il D.Lgs 160/2008, è stata normata la copertura sanitaria per gli stranieri over 65 anni presenti per motivi familiari. Questi infatti non hanno più il diritto alliscrizione obbligatoria al SSN ai sensi dellart. 34 del D.Lgs. 286/98 ma devono stipulare una polizza assicurativa privata o iscriversi volontariamente al SSN pagando una quota stabilita da apposita normativa. Alcune circolari dei Ministeri dell'Interno e quello del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, anche contraddittorie, hanno cercato di definire la norma.
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Il cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato prima del 5 novembre 2008, al compimento del sessantaciquesimo anno di età, ha diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale o alla conservazione della pregressa iscrizione a titolo obbligatorio, ai sensi dell' art. 34 del D.Lgs. 286/98. Le nuove disposizioni contenute nell' art. 29, comma 3, b-bis), sono da riferire alle istanze di ricongiungimento presentate dopo il 5 novembre 2008.
Per quanto riguarda il ricongiungimento del genitore straniero ultrasessantacinquenne di cittadino che ha acquisito la cittadinanza italiana, non trovano applicazione le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 160/2008. In merito alliscrizione volontaria al SSN per i genitori ultrasessantacinquenni in possesso di permesso di soggiorno rilasciato in data successiva al 5 novembre 2008, considerato che il previsto decreto di revisione delle quote non è stato ancora emanato, come previsto, a ragione, dalla Regione Lazio, possono iscriversi volontariamente (iscrizione che vale un anno solare) con le tariffe attualmente in essere.
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