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Permesso di Soggiorno per Minori Stranieri Non Accompagnati: Requisiti e Normativa

Con l'espressione "minore straniero non accompagnato" (MSNA), in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento al minore di anni diciotto, cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolide, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017).

Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998). Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati sono state introdotte dal D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza), con cui è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo.

L’Italia, inoltre, è l’unico paese Europeo che nel 2017, con l’approvazione della legge n. 47, la c.d. legge Zampa, si è dotato di una normativa specificamente rivolta ai minori stranieri non accompagnati, introducendo significative modifiche al complesso della normativa vigente con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela riconosciuti dall’ordinamento italiano in loro favore.

Per legge, infatti, i minori stranieri non accompagnati devono essere equiparati a tutti gli effetti ai loro coetanei italiani ed europei (Legge n. 47/ 2017, art. 1). Essi non possono essere né respinti alla frontiera né, salvo casi eccezionali, espulsi (Legge n. 47/ 2017, art.

Tipologie di Permesso di Soggiorno

Al minore straniero non accompagnato che fa ingresso in Italia, pertanto, potranno essere riconosciuti alternativamente seguenti permessi di soggiorno:

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  1. Permesso di soggiorno per minore età, il quale può essere richiesto direttamente dal minore, o dall’esercente responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore.
  2. Permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato al minore infraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con cui convive o al minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante con cui convive.

Entrambi i permessi di soggiorno sono validi fino al compimento della maggiore età.

La valutazione circa l’opportunità di procedere con la richiesta di protezione internazionale o con il permesso per minore età dipende da specifiche valutazioni, che vanno effettuate caso per caso prestando la massima attenzione all’interesse superiore del minore. Il permesso di soggiorno per minore età (Legge n. 47/ 2017, art. 10, co.1 lett.

Il permesso di soggiorno per minore età va richiesto presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente per territorio. Istanza accompagnata dal pagamento del bollo di 16,00 euro.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari (L. 47/ 2017, art. 10, co. 1 lett. Istanza accompagnata dal pagamento del bollo di 16,00 euro. N.B. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha valore fino ai 18 anni.

Sistema Informativo Nazionale (SIM)

La legge n. 47/2017, inoltre, istituisce presso la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati - SIM, che, attraverso il censimento della presenza dei MSNA sul territorio italiano, permette di tracciarne costantemente gli spostamenti dei MSNA con riferimento al collocamento in accoglienza e la presa in carico da parte dei servizi sociali territorialmente competenti e di gestire i dati relativi alla loro anagrafica.

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Dati Statistici sui Minori Stranieri Non Accompagnati

Secondo i dati del Ministero del lavoro, i minori stranieri non accompagnati (MNSA) censiti al 31 luglio 2024 in Italia sono 20.213, sono in maggioranza maschi (87,9%) e hanno per la maggior parte 17 (47,5%), 16 (23%) e 15 anni (8,1%); arrivano soprattutto da Egitto (3.925 minori), Ucraina (3.757), Gambia (2.283), Tunisia (2.1537) e Guinea (1.659), mentre le Regioni che ne accolgono di più sono la Sicilia (5.101 minori, il 26,3% del totale), la Lombardia (2.446, il 12,6%), l'Emilia-Romagna (1.569, l'8,1%) e la Campania (1.558, l'8%).

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione censisce i dati sui Minori Stranieri Non Accompagnati nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 535/1999. La Direzione elabora e pubblica con cadenza semestrale, i Report di approfondimento sulla presenza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) in Italia.

I report monitorano le presenze, le caratteristiche e l’accoglienza dei minori soli, dando conto anche di nuovi arrivi e allontanamenti, richieste di protezione internazionale, indagini familiari nei Paesi di origine e pareri sulla conversione dei permessi di soggiorno alla maggiore età.

Tabella: Dati sui Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia (31 Luglio 2024)

Paese di Origine Numero di Minori
Egitto 3.925
Ucraina 3.757
Gambia 2.283
Tunisia 2.153
Guinea 1.659

Divieto di Respinta ed Espulsione

La legge n. 47/2017 introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (art. 19, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998, recante TU immigrazione).

Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente (art. 19, co. 2, TU immigrazione), può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore".

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Il Ruolo del Tutore

La legge stabilisce che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale. Il tutore ha la rappresentanza legale del minore, cioè agisce in nome e per conto del tutelato compiendo per suo conto atti giuridici, ha la cura della persona del minore ed, eventualmente, ne amministra i beni.

La competenza a decidere della nomina del tutore per il minore straniero non accompagnato spetta al Tribunale per i Minorenni, organo presso il quale è istituito un elenco dei tutori volontari (art. 11, legge n.

Gli aspiranti tutori volontari, sono selezionati e adeguatamente formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza (o, in mancanza, dall'autorità garante nazionale), vengono inseriti in un apposito elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni.

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