Permesso di Soggiorno per Turismo: Requisiti e Informazioni Utili
Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di soggiornare in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato di tempo per chiedere il permesso di soggiorno che deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi, anche tramite gli uffici postali abilitati.
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso. Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura in cui abita lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati anagrafici e l'immagine del volto anche le impronte digitali del titolare. Ha caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.
Il permesso di soggiorno elettronico è stato adottato a decorrere dall' 11 dicembre 2006 ed è stato attribuito all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato il compito di produrre e attivare il documento, previa acquisizione dei dati relativi all'identificazione del richiedente da parte delle Questure. Al figlio minore è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico individuale. Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico avviene, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.
Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Vi sono casi di esclusione dalla stipula dell'accordo in questione (es.: vittime di violenza, minori non accompagnati, etc).
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Nell'attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un'eventuale comunicazione, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. La comunicazione deve essere notificata non solo all'interessato, ma anche al datore di lavoro. La procedura vale anche nell'ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno, a condizione che il permesso rientri tra quelli che consentono di svolgere attività lavorativa.
Periodo di Validità
La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:
- fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione.
- fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato.
- fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.
In casi specifici, è prevista una diversa durata.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. (dichiarazione di presenza)
Contributo per il Rilascio e il Rinnovo
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 5 maggio 2017, è stato determinato che il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, ammonti a:
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- euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
Visto Turistico
Per ottenere il visto per turismo è necessario presentare domanda al Consolato o all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza del richiedente il visto, fornendo i dati e la documentazione richiesta per la specifica tipologia di visto. Sono, inoltre, esenti dall’obbligo di visto i cittadini di una serie di Stati extracomunitari.
Il visto turistico viene rilasciato dalle ambasciate italiane o dai consolati stranieri presenti in Italia ed ha durata di 3 mesi massimo. Tantissimi stranieri, una volta giunti in Italia tramite visto turistico, si chiedono se sia possibile rimanere ed ottenere un permesso di soggiorno.
Il D.lgs 286/98 attualmente non consente di convertire il visto turistico in un permesso di soggiorno. Anche qualora lo straniero avesse la possibilità di essere assunto o comunque avviare un’attività lavorativa in Italia, non potrà farlo attraverso una proroga o una conversione del visto turistico.
No, il visto turistico non consente di svolgere alcuna attività lavorativa.
No, lo straniero munito di visto turistico non può convertirlo in un permesso per lavoro.
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Alternative al Visto Turistico
Tuttavia, se si hanno parenti in Italia, è possibile chiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari. Quest’ultimo, secondo l’art. 30 del d.lgs 286/98 può essere rilasciato al cittadino straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia. Sono necessari gli stessi requisiti previsti per il ricongiungimento familiare a cui si rinvia.
Il permesso si richiede tramite il kit postale, in presenza di tutti i requisiti richiesti per il ricongiungimento (grado di parentela, reddito sufficiente, alloggio idoneo). Il possesso di tali requisiti dovrà essere dimostrato dinnanzi la Questura la quale, in presenza di tutti i presupposti, acconsentirà o meno alla cd. coesione familiare.
È possibile prolungare il visto turistico?
Si. Ci si può fermare in Italia dopo la scadenza del visto turistico a patto che la permanenza sia motivata da seri motivi. Ad esempio: ho preso il covid e non posso tornare nel mio Paese; oppure: ho una grave malattia/ho avuto un incidente.
Ho la possibilità di ottenere un contratto di lavoro, posso trasformare il mio visto turistico in un permesso per lavoro?
No, non è possibile. Attualmente gli ingressi per lavoro, e quindi l’ottenimento del relativo permesso, sono regolati dal decreto flussi tramite quote che il Governo eroga ogni anno. Saltuariamente il Governo emana anche delle sanatorie dirette alla regolarizzazione di stranieri già presenti in Italia.
Come già specificato, le uniche possibilità per rimanere oltre la scadenza del visto turistico sono la presenza di eventuali parenti in Italia nonché l’esistenza di gravi motivi che impediscano il rientro nel proprio Paese.
Qualora sussistono i requisiti, è possibile chiedere anche un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Informazioni Utili
Indicando la vostra cittadinanza, il vostro paese di stabile residenza, la durata e la motivazione del soggiorno in Italia, potrete verificare se avete bisogno di ottenere un visto per entrare in Italia. Visitate il sito “Il visto per l’Italia”. Per ogni tipologia di visto troverete anche le indicazioni sulla documentazione da presentare. Oltre alla documentazione indicata, l’Ufficio visti può sempre richiedere ulteriori documenti in relazione alla domanda di visto. I tempi previsti dalla normativa variano a seconda del tipo di visto.
- Per i visti Schengen (cioè per brevi soggiorni) occorrono 15 giorni prorogabili, nei casi previsti, fino a 45 giorni (art. 23 del Codice Visti).
- Per i visti nazionali (cioè per lunghi soggiorni), se l’istanza è valutata ricevibile e dopo gli accertamenti previsti, la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascia il visto entro 90 giorni dalla richiesta (30 gg.
La validità di un visto è generalmente maggiore della sua durata; stabilisce a partire da quale e fino a quale giorno il visto può essere fruito. Il numero di ingressi è indicato sul visto, con l’indicazione 01 o 02 nel caso di uno o due ingressi, e l’abbreviazione MULT nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi.
Quando gli ingressi sono più di uno, il titolare del visto è autorizzato a uno o più soggiorni, la cui durata totale non sia superiore al periodo concesso dal visto, a decorrere dalla data del primo ingresso in area Schengen. Devono comunque ricorrere le condizioni riportate all’art.
Diniego del Visto
No, la decisione di diniego non si può cambiare, perché rappresenta la decisione finale presa su quella specifica richiesta di visto. Nel caso di diniego di un visto Schengen o visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R.
Contro il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale del provvedimento.
Ingresso in Italia e Documentazione
Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro. Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti, o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.
Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario.
L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto.
Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità.
Tabella riassuntiva dei contributi per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno:
Durata del Permesso di Soggiorno | Contributo |
---|---|
Superiore a 3 mesi e inferiore o pari a 1 anno | € 40,00 |
Superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni | € 50,00 |
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo | € 100,00 |
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