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Polizia di Stato: Diritti e Doveri degli Stranieri in Italia

Questo articolo fornisce uno strumento di informazione e orientamento sugli aspetti normativi e amministrativi in materia di immigrazione in Italia, aggiornato con i più recenti provvedimenti legislativi.

Gli Stranieri in Italia: Ingresso e Soggiorno

Secondo il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni, e il d.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 e successive modificazioni, l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia sono regolamentati da specifiche condizioni.

Lo straniero o apolide proveniente direttamente dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen può entrare in Italia solo se:

  • Si presenta presso un valico di frontiera.
  • Possiede un passaporto o un documento di viaggio equipollente, riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere.
  • È titolare, nei casi in cui è richiesto, del visto d’ingresso o di transito valido.
  • Esibisce documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno.
  • Dimostra la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, tranne che per i soggiorni per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
  • Non è segnalato, ai fini della non ammissione, nel Sistema d’informazione Schengen.
  • Non è considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
  • Non risulta condannato, anche a seguito di patteggiamento, per i reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.
  • Siano decaduti gli effetti di una precedente espulsione, avendo ottenuto la speciale autorizzazione del ministro dell’Interno a rientrare in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso.
  • Non deve essere espulso o non è segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

Lo straniero o l’apolide che non soddisfa tali condizioni è respinto alla frontiera e non può entrare in Italia.

Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale, lo straniero deve:

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  • Chiedere il permesso di soggiorno alla questura della provincia ove si trova; oppure
  • Rendere la dichiarazione di presenza, anziché chiedere tale permesso, solo se è entrato in Italia per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per visite, affari, turismo e studio.

L’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è assolto dallo straniero o dall’apolide:

  • Qualora provenga da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, entrando nel territorio dello Stato attraverso il valico di frontiera, ove è apposta l’impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.
  • Qualora provenga da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen, presentandosi entro otto giorni dall’ingresso in Italia presso la questura della provincia in cui si trova, per sottoscrivere il prescritto modulo; in alternativa, qualora dimori in una struttura alberghiera, può firmare l’apposita scheda per alloggiati.

Copia del documento redatto è rilasciata allo straniero per attestare che ha adempiuto all’obbligo di legge. Tale copia va esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Lo straniero può chiedere al questore del luogo ove ha la residenza il rilascio, per sé e per i propri familiari, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a condizione che:

  • Sia titolare, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità.
  • Soddisfi determinati requisiti di reddito e alloggiativi.

Tale documento:

  • Non ha scadenza, in quanto è a tempo indeterminato.
  • È rifiutato a chi è pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Documenti di Viaggio

Per l’ingresso, il soggiorno o il transito in Italia, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di un altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano (circolare del ministero degli Affari Esteri del 24 ottobre 2001, n. 14).

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Il passaporto può essere:

  • Diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici) od ordinario.
  • Individuale (con l’eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori) o collettivo (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone, che viaggiano tutte insieme e per la stessa finalità, di solito turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza e che entrino, soggiornino ed escano tutte insieme dallo Spazio Schengen; ogni componente la comitiva deve essere in possesso di un documento individuale d’identità, corredato di fotografia).

In alternativa al passaporto, sono considerati validi per il passaggio delle frontiere i seguenti documenti di viaggio:

  • Titolo di viaggio per apolidi: rilasciato a coloro che sono considerati apolidi, ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, ratificata con legge 1 febbraio 1962, n. 306.
  • Documento di viaggio per rifugiati: rilasciato a coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato, in applicazione della Convenzione sullo Statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata dall’Italia il 24 luglio 1954.
  • Titolo di viaggio per stranieri: rilasciato a chi non può ricevere un valido documento di viaggio dalle autorità del Paese di cui è cittadino.
  • Libretto di navigazione: documento professionale rilasciato ai marittimi per la loro attività e valido per l’ingresso nello Spazio Schengen, solo per le esigenze professionali del marittimo.
  • Documento di navigazione aerea: rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle compagnie aeree civili per l’esercizio della loro attività e esenti dall’obbligo di visto, solo se l’ingresso è determinato da esigenze professionali.
  • Lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al personale ONU e a quello delle istituzioni dipendenti.
  • Documento rilasciato da un quartier generale della NATO: rilasciato al personale civile e militare in servizio in uno Stato dell’Alleanza Atlantica. I membri delle forze NATO sono esenti dal visto, ma non i familiari né il personale civile al seguito.
  • Carta d’identità per i cittadini degli Stati della UE: valida anche per l’espatrio per motivi di lavoro, in esenzione dal visto.
  • Carta d’identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all’Accordo europeo sull’abolizione del passaporto: valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno dei citati Stati per viaggi di durata inferiore a 3 mesi, senza obbligo di visto.
  • Elenco di partecipanti a viaggi scolastici all’interno della UE: rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della UE, che sono esenti dall’obbligo di visto.
  • Lasciapassare: foglio sostitutivo del passaporto, che viene rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen o solo per l’Italia.
  • Lasciapassare (o tessera) di frontiera: concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti, in esenzione dal visto.

Disponibilità di Mezzi Finanziari

Lo straniero che entra nello Spazio Schengen o in Italia deve disporre di mezzi finanziari per il proprio sostentamento (direttiva del ministro dell’Interno 1 marzo 2000). La disponibilità dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato può essere dimostrata mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.

Lo straniero deve inoltre indicare l’esistenza di un alloggio idoneo nel territorio nazionale e la disponibilità della somma necessaria al rientro nel Paese di origine, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.

A tali importi è subordinato, ad esempio, l’ingresso in Italia per motivi di affari, cure mediche, gara sportiva, studio, turismo e per motivi religiosi.

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Visto d'Ingresso

Il visto d’ingresso è l’autorizzazione concessa agli stranieri per l’ingresso nel territorio italiano. È stampato su carta adesiva e applicato sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; dpr 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; decreto del ministro degli Affari Esteri 12 luglio 2000; circolare del ministero degli Affari Esteri del 24 ottobre 2001, n. 14).

Chi deve richiedere il visto

Tutti gli stranieri per entrare in Italia devono chiedere il visto d’ingresso. Sono esenti da tale obbligo, solo per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva, i cittadini dei seguenti Paesi: Andorra, Argentina, Australia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.

La misura dell’esenzione dal visto si applica inoltre a:

  • Cittadini britannici titolari del seguente documento di viaggio: British nationals (Overseas).
  • Cittadini di Paesi sottoposti ad obbligo del visto, titolari di permesso per il traffico frontaliero locale rilasciato in applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006 del 20 dicembre 2006, quando esercitano il loro diritto nell’ambito di un regime di traffico locale.
  • Allievi di un Paese terzo i cui cittadini sono sottoposti ad obbligo del visto, che frequentano istituti scolastici e risiedono in uno Stato membro che applica la Decisione 94/795/GAI del Consiglio del 30 novembre 1994, relativa ad un’azione comune in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di Paesi terzi residenti in uno Stato membro quando partecipano ad un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell’istituto.
  • Rifugiati statutari (recognised refugees), titolari del documento di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951; apolidi, in possesso del titolo di viaggio rilasciato ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ed altre persone che non hanno la nazionalità (cittadinanza) di alcun Paese, che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro (come, ad esempio, i residenti nei Paesi Baltici e titolari di un documento di viaggio definito “Alien’s passport”).

Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel territorio nazionale.

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.

Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi titolo, lo straniero deve sempre munirsi di visto, anche se cittadino di Paese non soggetto ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno, salvo che sia titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro. I cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esenti dall’obbligo di visto per l’ingresso in Italia.

Tipologie di visto

Ai sensi della Istruzione consolare comune Schengen, i visti sono divisi in:

  1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio di tutti gli Stati dell’area Schengen, rilasciati per:
    • Transito aeroportuale (tipo A).
    • Transito (tipo B).
    • Soggiorni di breve durata o di viaggio (tipo C), fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.

    La normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5). Per il suo rilascio è competente la rappresentanza dello Stato Schengen che costituisce la meta unica o principale del soggiorno, oppure lo Stato di primo ingresso nel caso di viaggi attraverso più Paesi.

  2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato l’autorizzazione all’ingresso, senza possibilità di accesso, neppure per il solo transito, nel territorio degli altri Stati Schengen. Essi costituiscono una deroga eccezionale al regime comune dei VSU ed è ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali. Questo visto non può essere richiesto direttamente dallo straniero ma è concesso solo su iniziativa della rappresentanza diplomatica o consolare che, per particolari ragioni d’urgenza o in caso di necessità, ritiene opportuno concedere l’autorizzazione, pur non essendoci tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme.
  3. Visti per soggiorni di lunga durata o “Nazionali” (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per l’eventuale transito, per non più di cinque giorni, attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
  4. Visti per soggiorni di lunga durata o “Nazionali”, aventi anche valore di visto per soggiorni di breve durata (VDC).

Il visto può essere inoltre di tipo:

  • Individuale, se rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale.
  • Collettivo, se rilasciato ad un gruppo di stranieri, tutti con la stessa cittadinanza del Paese di emissione del passaporto, a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dall’Italia. Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.

Si elencano, di seguito, le più importanti tipologie di visto d’ingresso previste dall’ordinamento italiano, per ciascuna delle quali sono necessari specifici requisiti e condizioni per il rilascio:

  • Adozione
  • Affari
  • Operatore economico-commerciale
  • Fotomodella/o, indossatrice/ore
  • Componenti di troupe televisive, radiofoniche o cinematografiche

Diritti Fondamentali

"Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti" [dlgs 286, art. 2, c. 1].

I diritti fondamentali della persona umana sono riconosciuti allo straniero che abbia o non abbia un permesso di soggiorno, che sia in regola o no. Si tratta del diritto alla vita e alla salute, del diritto di asilo, del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, alla protezione della maternità, della famiglia e dell’infanzia: quei diritti universali per cui si può dire che tutti gli uomini sono uguali.

Agli stranieri viene sempre riconosciuta la cosiddetta “tutela giurisdizionale”, cioè la corretta applicazione delle norme giuridiche vigenti.

Altrettanto importante è il richiamo della legge alla Organizzazione internazionale del lavoro, OIL, la cui Convenzione è stata ratificata dall’Italia, che [art. 2, c. 3] “garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani”.

È prevista a favore dello straniero [c. 7 dell’art.2] la protezione diplomatica nelle forme regolate dal diritto internazionale: “ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento”; e ogni pubblico ufficiale ha l’obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare del Paese a cui lo straniero appartiene nel caso in cui siano stati adottati nei suoi confronti “provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale, ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente, e hanno altresì l’obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge”.

Permesso di Soggiorno Elettronico

Il Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio dell’Unione Europea, del 13 giugno 2002, modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio dell’Unione Europea, del 18 aprile 2008, ha istituito un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

Tale permesso di soggiorno è rilasciato dalla questura in cui dimora lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati anagrafici e l’immagine del volto anche le impronte digitali del titolare. L’Italia ha, pertanto, previsto la realizzazione di un permesso di soggiorno in formato elettronico, quale prototipo documentale concepito con caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.

Per i figli minori di anni quattordici, inseriti sul titolo di soggiorno di uno dei genitori è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno del genitore. Infatti, riporta lo stesso numero e la medesima scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalità e la fotografia del minore.

La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è stato fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.

In applicazione della Direttiva del ministro dell’Interno pro-tempore del 5 agosto 2006 e del 20 febbraio 2007, nonché delle disposizioni operative impartite dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere il 30 gennaio 2009, lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare ha i medesimi diritti connessi al possesso del citato titolo.

Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

Nell’attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un’eventuale comunicazione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. Detta comunicazione deve essere notificata non solo all’interessato, ma anche al datore di lavoro.

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza del contratto di soggiorno per lavoro.

Nell’attesa del rinnovo di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, lo straniero può lavorare fino alla eventuale comunicazione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’esistenza di motivi ostativi al rinnovo del titolo.

L’interessato deve inoltrare l’istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno al questore della provincia in cui dimora tramite gli uffici postali utilizzando l’apposito kit a disposizione, oppure rivolgendosi a comuni e patronati abilitati, affinché precompilino l’istanza.

Protezione Internazionale

La disciplina sul riconoscimento a cittadini stranieri o apolidi dello status di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria attua la direttiva europea 2004/83/CE, mentre la relativa procedura è attuata in applicazione della Direttiva 2005/85/CE (dlgs 19 novembre 2007, n. 251; dlgs 28 gennaio 2008, n. 25; decreto del ministro dell’Interno 6 marzo 2008; dlgs 3 ottobre 2008, n. 159; L 15 luglio 2009, n. 94; dlgs 1 settembre 2011, n.

La Commissione territoriale, qualora non riconosca lo status di rifugiato e neppure la protezione sussidiaria, può trasmettere gli atti del procedimento al questore, affinché sia rilasciato il permesso di soggiorno umanitario, qualora ritenga che sussistano gravi motivi di carattere, appunto, umanitario.

Ad un’apposita Commissione nazionale per il diritto d’asilo compete la revoca e la cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti.

Occorre, quindi, che nei confronti del richiedente siano stati commessi atti di persecuzione per uno dei suddetti motivi, purché non si configurino le specifiche cause di cessazione o di esclusione.

Per riconoscere lo status di rifugiato occorre che gli atti di persecuzione siano sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, determinando una grave violazione dei diritti umani fondamentali.

Tali atti possono consistere in:

  • un reato grave o atti particolarmente crudeli che possono essere classificati come gravi reati, anche se motivati da finalità politiche, prima di entrare in Italia e di avere ottenuto il permesso di soggiorno per rifugiato.
  • costituiscano la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani.

I motivi di persecuzione possono riguardare:

  • razza.
  • religione.
  • nazionalità.
  • appartenenza a un determinato gruppo sociale. Tale condizione si configura qualora vi siano persone che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure che hanno in comune una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi.
  • opinione politica.

Per concedere al richiedente la protezione sussidiaria è necessario che non vi siano i presupposti per riconoscergli lo status di rifugiato ma che, tuttavia, vi siano fondati motivi per ritenere che egli, qualora tornasse nel Paese di provenienza, correrebbe l’effettivo rischio di subire un grave danno e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di.

Tabella 1: Mezzi di sussistenza minimi richiesti per l'ingresso in Italia (aggiornata al 2024)

Durata del soggiorno Spesa giornaliera individuale Spesa giornaliera per due persone Spesa giornaliera per tre o più persone
1-5 giorni 269.60 € 212.81 € 161.54 €
6-10 giorni 44.93 € 34.67 € 26.23 €
11-20 giorni 51.83 € 40.04 € 30.28 €
Oltre 20 giorni 27.89 € 17.25 € 20.65 €

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