Questure e Polizia di Stato: Come Funziona il Permesso di Soggiorno per Stranieri
Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidi presenti sul territorio dello Stato di soggiornare in Italia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato di tempo per chiedere il permesso di soggiorno che deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi, anche tramite gli uffici postali abilitati.
Rilascio e Rinnovo del Permesso di Soggiorno
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso. Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla Questura in cui abita lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati anagrafici e l'immagine del volto anche le impronte digitali del titolare.
Ha caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo. Il permesso di soggiorno elettronico è stato adottato a decorrere dall' 11 dicembre 2006 ed è stato attribuito all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato il compito di produrre e attivare il documento, previa acquisizione dei dati relativi all'identificazione del richiedente da parte delle Questure. Al figlio minore è rilasciato un permesso di soggiorno elettronico individuale.
Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico avviene, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.
Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Vi sono casi di esclusione dalla stipula dell'accordo in questione (es.: vittime di violenza, minori non accompagnati, etc).
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Nell'attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un'eventuale comunicazione, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. La comunicazione deve essere notificata non solo all'interessato, ma anche al datore di lavoro.
La procedura vale anche nell'ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno, a condizione che il permesso rientri tra quelli che consentono di svolgere attività lavorativa.
Periodo di Validità del Permesso di Soggiorno
La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:
- Fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione
- Fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato
- Fino a tre anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari
In casi specifici, è prevista una diversa durata. Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
Contributo per il Rilascio e il Rinnovo
Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 5 maggio 2017, è stato determinato che il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto, ammonti a:
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- € 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- € 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- € 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE, per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati.
Controllo Online del Permesso di Soggiorno
I cittadini stranieri che hanno richiesto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, possono controllare a che punto è la loro domanda collegandosi sul sito della Polizia di Stato.
Come Controllare lo Stato della Pratica
Sarà necessario dunque collegarsi sul sito questure.poliziadistato.it/stranieri/ dove vi sarà chiesto di inserire il numero dell’assicurata (12 caratteri) se la richiesta è stata presentata alle Poste, oppure il numero di pratica (10 caratteri) se la domanda è stata inoltrata in Questura.
Trovate il numero dell’assicurata nella ricevuta delle Poste Italiane in alto a sinistra, il numero della pratica, invece, sulla cosiddetta “striscetta” che vi è stata rilasciata in Questura. Dopo avere premuto il tasto “Invia”, vi verrà mostrato lo stato in cui si trova il vostro permesso di soggiorno.
Significato dei Diversi Stati della Pratica
- Permesso di soggiorno in trattazione: Se il colore del vostro numero di pratica è giallo, significa che il permesso di soggiorno è in fase di trattazione. E cioè, che sono in corso accertamenti/verifiche o che il permesso di soggiorno è in preparazione.
- Permesso di soggiorno non presente in archivio: Se il vostro permesso di soggiorno non è presente in archivio, lo stato della pratica avrà il colore rosso. Ciò può significare che: la pratica è stata archiviata; il permesso di soggiorno è stato già consegnato; vi un problema tecnico temporaneo; il permesso di soggiorno non è ancora stato inserito nel portale online; la pratica è stata rigettata.
- Il permesso di soggiorno è pronto per la consegna: Se, collegandosi sul sito della Polizia di Stato, il vostro permesso di soggiorno è pronto per la consegna, vi apparirà l’indirizzo dell’ufficio presso il quale bisogna andare a ritirarlo.
Titolo di Viaggio per Stranieri
Il titolo di viaggio è un documento equipollente al passaporto del Paese di cittadinanza e consente al titolare di circolare liberamente all’interno dell’Area Schengen.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 24 D.lgs n. 251/2007, “quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.”
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Chi può Chiedere il Titolo di Viaggio
Il titolo di viaggio può essere richiesto da:
- Il titolare di protezione sussidiaria
- Chi sia impossibilitato ad ottenere il passaporto dalle autorità del Paese di appartenenza.
Tuttavia, chi ha ottenuto la protezione sussidiaria in virtù del ricorrere di rischio di danno grave di cui alla lett. A (pena di morte) e B (tortura o trattamenti inumani o degradanti) dell’art. 14 d.lgs 251/2007, non può interloquire con le autorità del suo Paese di origine e di conseguenza non può chiedere il passaporto alla propria Ambasciata.
Viene quindi integrata la previsione di cui all’art. 24 del d.lgs. 251/2007 che prevede il rilascio del titolo ai beneficiari di protezione sussidiaria, poiché si è in presenza di fondati motivi che impediscono di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cui lo straniero è cittadino.
Come si Richiede
Nel caso in cui siano rispettati i quesiti di cui sopra, la Questura territorialmente competente dovrà rilasciare il titolo di viaggio, pertanto sarà necessario farne richiesta direttamente al Questore.
Documenti Richiesti
I documenti richiesti per il titolo di viaggio sono:
- 2 fototessere
- Copia del permesso di soggiorno
- Copia del provvedimento di riconoscimento dello status della Commissione Territoriale
- Certificato di residenza attuale
Inoltre, secondo lo stesso art. 24, qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare sull’identità del titolare della protezione sussidiaria, la richiesta può essere rifiutata o il documento ritirato.
Domande Frequenti sul Titolo di Viaggio
Posso ottenere il titolo di viaggio con protezione umanitaria/speciale?
Il titolare di protezione speciale ha diritto al titolo di viaggio per stranieri nel caso in cui non possa ottenere il passaporto all’Ambasciata del Paese di origine.
Lo stesso Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3552/2018 ha chiarito che gli stranieri che non possono ottenere il passaporto dalle autorità consolari del proprio paese hanno diritto al rilascio del titolo di viaggio, non solo quando l’impossibilità derivi dal rischio di avere contatti con le autorità del proprio paese d’origine ma anche quando si tratti di una impossibilità oggettiva derivante dalle prassi e dalla normativa del paese in questione.
Pertanto, con un’attestazione scritta proveniente dalla propria Ambasciata che dichiari che tale autorità non è autorizzata al rilascio del passaporto, o qualora sussistano ragioni soggettive o oggettive che impediscano il rilascio che passaporto (quali ad esempio, fondato timore ad avere contatti con la rappresentanza diplomatica del proprio paese, impossibilità di produrre i documenti richiesti dall’Ambasciata ai fini del rilascio del passaporto, assenza della rappresentanza consolare in Italia) è possibile chiedere il titolo di viaggio direttamente al Questore.
È necessario quindi una documentazione che attesti le fondate ragioni che impediscono il rilascio del passaporto da parte della rappresentanza Diplomatico - Consolare in Italia.
Quanto costa il titolo di viaggio?
- Tassa di concessione governativa di € 73,50
- Ricevuta di versamento di € 42,22 (sul c.c. n. 67422808 intestato al Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Tesoro)
Quanto dura il titolo di viaggio?
5 anni.
Dove si può andare con il titolo di viaggio?
Il titolo di viaggio corrisponde al passaporto del proprio Paese di origine. Consente di circolare liberamente all’interno degli Stati europei dell’Area Schengen.
Dove si rinnova il titolo di viaggio?
In Questura, con gli stessi documenti richiesti per il primo rilascio.
Avvocato del foro di Palermo, fondatrice dello Studio Legale Info Immigrazione - Avv. Giulia Vicari.
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