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Reddito Minimo per Stranieri in Italia: Requisiti Essenziali

La questione del reddito minimo per gli stranieri in Italia è un aspetto cruciale legato al diritto di soggiorno e alla possibilità di ottenere la cittadinanza. In questo articolo, analizzeremo i requisiti di reddito richiesti in diverse situazioni, fornendo un quadro completo e dettagliato.

Reddito e Permesso di Soggiorno

L’obbligo di un certo reddito per poter rinnovare il permesso di soggiorno è fondato sulla regola generale (ai sensi dell’art. La disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (art. In sede di rinnovo del permesso di soggiorno l’autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, “sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato” (art.

In base a questo parametro, lo straniero deve disporre di “un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere” (art. DPR 31 agosto 1999, n. 394, art.

Nel Testo Unico dell’Immigrazione l’assegno sociale non costituisce il parametro del reddito richiesto per tutti i permessi di soggiorno. Esso vale per rilasciare:

  • il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 TUI),
  • per i permessi di soggiorno per motivi familiari;
  • per il rinnovo, dopo un primo anno, di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22, comma 11, TUI).

Per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo è richiesto che: “lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria” (art.

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Numerose sentenze hanno affermato che il livello di reddito non può essere considerato automaticamente ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, né può costituire l’unico requisito valutato (TAR Toscana, sez. II, n. L’insufficienza di mezzi economici va bilanciata con altri elementi: prospettive lavorative, durata della permanenza in Italia e grado di inserimento sociale, documentato, ad esempio, dal percorso lavorativo pregresso, dall’esistenza di vincoli familiari (TAR Emilia Romagna, sez. I, n. 222/2008), dalla attuale e concreta pericolosità sociale della persona (T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, n.

La possibilità di comprovare fonti di reddito, anche in corrispondenza a sopravvenuta attività lavorativa, sussiste dunque fino al momento in cui l’Amministrazione si pronuncia.

Ai sensi dell’art. 5, comma V, Testo unico sull’immigrazione:

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

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Quindi la stipula di un nuovo contratto di lavoro subordinato può rappresentare una garanzia della capacità per lo straniero di mantenersi sul territorio nazionale. Inoltre, non è necessaria la dimostrazione di un certo livello di reddito “in modo assoluto ed ininterrotto” (Consiglio di Stato, n. 2699/2015).

Questo vuol dire che “se si è verificata un’insufficienza negli anni precedenti a quelli di valutazione della richiesta, ma esiste una prospettiva valida per il futuro è quella che va considerata ai fini delle determinazioni in merito alla concessione di un permesso di soggiorno” (TAR Emilia Romagna, n.

Ricongiungimento Familiare: Requisiti di Reddito e Procedura

L’unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano e che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderino riunirsi ai propri familiari. agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.

Occorre dimostrare la sussistenza dell’effettiva convivenza a seguito del matrimonio. Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato per una durata pari al permesso di soggiorno del familiare straniero che ha richiesto il ricongiungimento familiare.

La titolarità del permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo entro i limiti d’età previsti dalla legge italiana.

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In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio, il permesso di soggiorno può essere convertito. in presenza dei requisiti, in peremesso per lavoro o per studio.

Infine, è prevista una tutela rafforzata contro l’allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto. Tale tutela rafforzata impone all’amministrazione, prima di adottare un provvedimento di rifiuto del rilascio, revoca o al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, di valutare in concreto la situazione dell’interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l’ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali.

L’ingresso dei familiari di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia avviene previo rilascio di un visto per ricongiungimento familiare. Dal 17 agosto 2017 la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare è interamente digitale. Il visto di ingresso deve essere richiesto dallo straniero regolarmente soggiornante in Italia presentando la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, utilizzando la procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.

29, comma 3 del testo unico dell'Immigrazione), scannerizzata dall'interessato e inviata in allegato alla richiesta di ricongiungimento. L'innovazione consentirà allo Sportello Unico di verificare i requisiti relativi all'alloggio e al reddito e procedere al rilascio del nulla osta entro 90 giorni - nuovo limite temporale imposto dalla norma - dalla presentazione della domanda.

Lo straniero che voglia richiedere il ricongiungimento familiare deve essere titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, in corso di validità o per il quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini previsti, rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, oppure per asilo, studio, motivi religiosi o familiari. L’interessato dovrà quindi richiedere l’apposito certificato all’Ufficio Tecnico del Comune di residenza.

Se la persona che chiede il ricongiungimento è ospite dovrà accompagnare all’istanza di ricongiungimento anche la dichiarazione redatta dal titolare dell’appartamento, secondo il modello S2, dalla quale si evince il consenso ad ospitare anche il familiare o i familiari ricongiunti. In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell’appartamento su modello S1. Il richiedente dovrà allegare alla domanda anche una copia del contratto di locazione o comodato o proprietà dell’immobile, della durata non inferiore a sei mesi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

I requisiti relativi all’idoneità abitativa, come indica la Circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2009 n. 7170 , in conformità con la direttiva dell’Unione Europea in materia di ricongiungimento familiare (articolo 7, par. 1, lett. a), sono quelli contenuti nel Decreto del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, che stabilisce i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti.

Requisiti di Reddito e Alloggio

In particolare l’abitazione deve rispettare i seguenti requisiti:

Superficie per abitante:

  • 1 abitante: 14 metri quadrati
  • 2 abitanti: 28 metri quadrati
  • 3 abitanti: 42 metri quadrati
  • 4 abitanti 56 metri quadrati
  • Per ogni abitante successivo + 10 metri quadrati

Composizione dei locali:

  • Stanza da letto per 1 persona: 9 metri quadrati
  • Stanza da letto per 2 persone: 14 metri quadrati + una stanza soggiorno di 14 metri quadrati

Per gli alloggi monostanza:

  • 1 persona: 28 metri quadrati (comprensivi del bagno)
  • 2 persone: 38 metri quadrati (comprensivi del bagno)

Altezza minima: 2,70 metri

Aerazione: Soggiorno e cucina con finestra apribile. Bagno, quando non dotato di finestra, munito di impianto di aspirazione meccanica.

2. Un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare che si vuole ricongiungere. I figli che al momento dell’istanza di ricongiungimento siano minori di 18 anni, anche quelli del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che non siano coniugati e che l’altro genitore (qualora esista) abbia espresso il suo consenso.

Nel caso di genitori con più di 65 anni di età è richiesta altresì un’assicurazione sanitaria. Al momento della presentazione della richiesta di ricongiungimento è sufficiente presentare una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa. Questa deve poi essere sottoscritta entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio dello Stato e prima della presentazione allo Sportello Unico, alle seguenti condizioni: l’assicurazione non deve avere data di scadenza e dovrà coprire rischi di malattia, infortuni e maternità.

È consentito l’ingresso per ricongiungimento anche al genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore. La domanda di nulla osta può essere presentata per conto del minore dal genitore soggiornante regolarmente. Per i requisiti di reddito e di alloggio si tiene conto della condizione del genitore regolarmente soggiornante.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, le norme sul ricongiungimento familiare si estendono anche ai cittadini stranieri dello stesso sesso uniti civilmente, tra di loro o con cittadini italiani.Circolare Ministero Interno del 5 agosto 2016

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia non può richiedere il ricongiungimento familiare se già sposato con altro coniuge residente in Italia.

Iter della Domanda

Se la domanda è accolta lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al ricongiungimento, trasmettendo per via telematica direttamente agli Uffici Consolari Italiani nel Paese di origine o di residenza del familiare ancora all’estero e da ricongiungere, aprendo la seconda fase della procedura, ovvero la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso.I familiari per i quali è stato richiesto il nulla osta devono dunque presentare agli Uffici Consolari, insieme alla richiesta di rilascio del visto di ingresso, la certificazione attestante il rapporto di parentela (matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario) debitamente tradotta e legalizzata dall’autorità consolare.

Non si procede alla legalizzazione quando siano stati stipulati accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri in base alla Convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L’Aja, 1961)Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o se quest’ultima non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, anche procedendo all’esame del DNA, effettuate a spese degli interessati.

Nel caso di figli maggiorenni a carico, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.Se, invece, la domanda è respinta, contro il diniego del nulla osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale ordinario della sede di residenza del richiedente regolarmente soggiornante in Italia.

Il visto per ricongiungimento nei confronti del familiare per cui è stato rilasciato il nulla osta viene rilasciato o negato entro 30 giorni dalla richiesta. L’esito dipende dalla verifica dell’autenticità da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare.

Se il richiedente è titolare dello status di rifugiato il rigetto della domanda non può essere motivato solo dalla mancanza di documenti attestanti l’esistenza dei vincoli familiari o il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari.Entro 48 ore dall’ingresso in Italia del familiare che abbia ottenuto il visto per ricongiungimento, il familiare regolarmente residente in Italia deve presentare la dichiarazione scritta di cessione fabbricato all’autorità di pubblica sicurezza.

Qualora il familiare che ha i requisiti per il ricongiungimento desideri entrare in Italia contestualmente ed insieme al proprio familiare che ha già ottenuto un visto di ingresso (per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi) può richiedere un visto di ingresso per familiare al seguito.

Al fine di ottenere tale visto è necessario soddisfare le stesse condizioni previste per il ricongiungimento familiare (ovvero requisiti di parentela e di disponibilità di alloggio e di reddito).La procedura per il rilascio del relativo nulla osta è analoga alla procedura per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare. La domanda deve essere inoltrata in via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione utilizzando il modello T, mediante la procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.

Solo in questo caso, lo straniero titolare del permesso di soggiorno che presenti la sua richiesta mentre si trova ancora all’estero può avvalersi di un procuratore speciale in Italia per la presentazione della domanda e della relativa documentazione.

Assegno di Inclusione (AdI)

L’Assegno di Inclusione è una nuova misura di sostegno economico e di inclusione socio-lavorativa riconosciuta a partire dal 1 gennaio 2024. I cittadini stranieri possono accedere all’AdI solo in presenza di alcune condizioni:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n.
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Reddito Minimo per la Cittadinanza Italiana

Per poter richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 della Legge 5 febbraio del 1992 n. 91, è fondamentale avere un reddito personale o familiare minimo. Più precisamente, il reddito in questione, negli ultimi tre anni, deve essere pari ad euro 8.263,31 per il solo richiedente. Viceversa, è necessario un reddito maggiore, ovvero di euro 11.263,05, per il richiedente con coniuge a cui devono aggiungersi 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Il motivo di questo requisito per ottenere la cittadinanza è ovvio, il legislatore vuole evitare che possano acquistare la cittadinanza italiana soggetti che non hanno alcuna fonte di reddito per potersi mantenere.

Cosa Dice l’Articolo 9 della Legge n. 91 del 1992

A disciplinare il requisito del reddito minimo per poter ottenere la cittadinanza italiana è l’art. 9 della legge 5 febbraio n. 91 del 1992, il quale dispone che il reddito minimo personale del richiedente deve essere non inferiore ad euro 8.263,31. Tale somma fa riferimento solo ed esclusivamente al richiedente, il quale deve essersene in possesso per tre anni di seguito.

Questo significa, in parole povere, che non è sufficiente essere in possesso di tale reddito per il solo anno nel quale si fa richiesta della cittadinanza, la normativa, infatti, prevede espressamente che il reddito in questione deve essere percepito dal richiedente nel triennio precedente alla richiesta.

Il Reddito Minimo Familiare

Come sopra anticipato, se il richiedente fa parte di un nucleo familiare il reddito minimo da dimostrare per poter richiedere ed ottenere la cittadinanza è più alto. La legge, infatti, prevede un aumento da 8.263,31 euro a 11.362,05 euro a cui si aggiungono altri 516,46 per ogni figlio a carico.

È ovvio il motivo dell’aumento del reddito minimo in questi casi, il futuro cittadino italiano, infatti, è tenuto a dimostrare allo Stato di essere capace di far fronte a tutte le necessità economiche e sociali della propria famiglia, sia se composta solamente da marito e moglie, sia se composta anche da prole.

Tra l’altro, l’aumento del reddito minimo da dimostrare non deve essere inteso come una sorta di svantaggio in più. Infatti, se il richiedente è solo dovrà dimostrare di avere un reddito personale non inferiore a quello sopra citato, viceversa, se il richiedente è membro di un nucleo familiare, il reddito minimo si considererà in capo al nucleo familiare stesso.

Il che significa che, in caso di nucleo familiare, nel calcolo del reddito minimo verranno ricompresi anche i guadagni dell’altro coniuge e dei figli. Di conseguenza, in astratto, anche se il richiedente dovesse essere disoccupato potrebbe ottenere la cittadinanza italiana ove il proprio coniuge, magari insieme ai figli, generino un reddito non inferiore a quello sopra richiamato.

A questo punto però potrebbe essere lecito chiedersi chi debba essere considerato come membro del nucleo familiare, in modo da poter calcolare quanto debba essere il reddito minimo richiesto e quale soggetto concorra a formarlo. A tale quesito fornisce una risposta la circolare K.60.1 del 05/01/2007 del Ministero dell’Interno, la quale considera membri del nucleo familiare tutti coloro che risultano iscritti nello stato di famiglia.

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