Regolamento Locazioni Turistiche Venezia: Requisiti e Normative
Venezia è stata una delle prime città dove sono approdate le locazioni brevi turistiche. La locazione breve turistica è una forma di ospitalità che si è diffusa in maniera massiccia in Italia ed all’estero solo in tempi recenti. La vocazione fortemente turistica di una città come Venezia ha certamente favorito la rapida diffusione di questa formula locativa, che consente a chi possiede - a vario titolo - un immobile, di locarlo con contratti di breve durata (inferiore a 30 gg), per esigenze di soggiorno riconducibili al Turismo.
Ad oggi, nel Centro Storico della città di Venezia, si contano varie migliaia di locazioni turistiche regolarmente aperte. L’affitto (rectius locazione) di appartamenti o porzioni di essi per brevi soggiorni sembra essere la formula preferita dai turisti.
Aprire una locazione breve turistica a Venezia è certamente possibile, ma la quantità di leggi, regolamenti e decreti che disciplinano la materia richiede la dovuta attenzione. Inoltre, negli ultimi anni, le locazioni turistiche sono finite nel mirino dell’opinione pubblica, fomentata da una stampa di parte e da una classe politica alla ricerca di voti facili.
Le locazioni sono ritenute la causa del calo di residenti a Venezia, così come di tutta un’altra serie di problematiche legate al tessuto sociale ed economico veneziano. Il tema è però sentito prima di tutto nella città d’acqua. Dei quasi 50 mila posti letto presenti a Venezia, il settore alberghiero ne conta circa 20 mila, superato dai 23 mila delle locazioni turistiche. I restanti 6 mila letti sono suddivisi tra le altre strutture, come bed and breakfast, residence o case vacanze.
Requisiti e Obblighi per le Locazioni Turistiche
L’adesione al regolamento e la relativa domanda di variante urbanistica va presentata per ogni singola unità immobiliare, indicando il numero di posti letto e il Codice Identificativo Nazionale (Cin) assegnato nella Banca dati.
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L'esercizio di locazione turistica in forma non imprenditoriale è soggetto a comunicazione prevista dall'art. 47-bis della L.R. 9 dicembre 2016 n. 21 Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonchè modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive (art. Art. L.R. 9 dicembre 2016 n.
Le locazioni turistiche possono essere classificate in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell’allegato <<I>> della L.R. 9 dicembre 2016 n.
I locatori comunicano le generalità delle persone alloggiate tramite l'apposto sito web alla Questura competente per territorio, come previsto dall'art. 109 del R. D. 18 giugno 1931 n. 773 e secondo le modalità previste dal D. M. LEGGE 9 dicembre 1998, n.
L'art. 19-bis della Legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha esteso gli obblighi dell'art. 109 R.D. 18 giugno 1931 n. 773.
Non è obbligatoria l'esposizione del Codice Identificativo Regionale (CIR). La normativa regionale non prevede l’obbligo di esposizione del CIR ma prevede l'obbligo dell'esposizione del CIN Codice Identificativo Nazionale - Vedasi art. 9 del Regolamento regionale n.
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SCIA per Attività Imprenditoriali
Il comma 8 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 prevede che ogni soggetto che esercita l’attività di locazione - breve o per finalità turistiche - in forma imprenditoriale, anche sulla scorta della “presunzione di imprenditorialità” di cui all’articolo 1, comma 595, della Legge 30/12/2020, n. 178, ha l’obbligo di presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività.
Tali disposizioni, ai sensi del comma 15 dell’art. 13-ter D.L. n. 145/2023, si applicano a partire dal 02/11/2024 e non si intendono avere effetto retroattivo.
Gli affitti brevi e le locazioni turistiche esercitati in forma imprenditoriale sono soggetti a SCIA prevista dall'art 13-ter, comma 8 del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. art 13-ter, comma 8 del d.l. 18 ottobre 2023, n.
Le attività di locazione turistica già avviate in forma imprenditoriale prima del 02/11/2024 NON SONO SOGGETTE all’obbligo di presentare la SCIA.
Verificare quanto disposto dal vigente Regolamento Edilizio, in particolare dall'art. requisiti antimafia di tutti i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. consiglio regionale del Veneto n.
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E’ fatto notorio, infatti, che la realizzazione delle fosse settiche in una città complessa e delicata come Venezia non sia sempre possibile. imprenditoriale, sono soggetti all’obbligo della messa a norma di cui al precedente comma 1. Art. 3. D.M.
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