Regolamento Tipo Porto Turistico: Norme e Utilizzo
Il presente regolamento disciplina l’esercizio e l’uso dell’approdo turistico in concessione alla ” Porto Turistico Riva di Traiano S.p.A.” con sede in Civitavecchia al Km 67 + 580 della strada statale n.
Articolo 1: Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento ha per oggetto l’esercizio e l’uso dell’approdo turistico in concessione alla ” Porto Turistico Riva di Traiano S.p.A.” con sede in Civitavecchia al Km 67 + 580 della strada statale n.
Articolo 2: Soggetti Vincolati
Il Regolamento vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi concessi o che prestino la loro opera nell’ambito portuale.
Articolo 3: Norme di Riferimento
Tutti i frequentatori dell’approdo e coloro che vi esercitano attività lavorativa sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/3/1942 n. 327 e nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15/2/1952 n. 328, nonché nella normativa attinente in particolare al settore marittimo ed al diporto nautico e a quanto disposto dalla Regione Lazio in materia di gestione del Demanio Marittimo.
Articolo 4: Conduzione Tecnica
La conduzione tecnica dell’approdo è curata da un Direttore coadiuvato da apposito personale.
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Articolo 5: Vigilanza
Ferme restando le attribuzioni dell’Autorità Marittima, della Regione Lazio e degli altri Organi dello Stato, il Direttore vigila affinché nell’ambito dell’approdo siano rispettate le norme di legge in vigore.
Articolo 6: Provvedimenti Disciplinari
Il Direttore dell’approdo, senza pregiudizio di eventuali provvedimenti da parte delle competenti Autorità per violazioni di leggi o di regolamenti, adotta i provvedimenti necessari a garantire l’osservanza delle norme del presente Regolamento.
Articolo 7: Servizi Assicurati
La Società concessionaria assicura i seguenti servizi:
- assistenza all’ormeggio;
- servizi antincendio secondo le prescrizioni dell’Autorità Marittima;
- pulizia dello specchio acqueo;
- pulizia dei pontili e delle banchine, nonché raccolta dei rifiuti di bordo;
- servizi idrici, elettrici, igienici, telefonici,e loro manutenzione;
- illuminazione del porto;
- segnalamenti marittimi.
La Società fornisce altresì un servizio generalizzato sulle strutture e sugli impianti ma non assume alcuna obbligazione nei confronti dei proprietari delle imbarcazioni e delle autovetture all’interno parcheggiate per danneggiamento o eventuali furti atteso che sia le imbarcazioni che le auto e gli oggetti in esse contenuti non sono affidati in custodia.
Pertanto tutti coloro che utilizzano l’approdo devono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, danneggiamenti e simili.
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Articolo 9: Mancato Pagamento dei Servizi
In caso di mancato pagamento dei servizi per un periodo continuativo di tre anni, la relativa unità portuale tornerà nella esclusiva disponibilità della P.T.R.T.
Articolo 10: Richieste di Intervento
E’ vietato richiedere direttamente al personale dell’approdo interventi di qualsiasi genere: ogni richiesta deve essere inoltrata tramite la Direzione.
Articolo 11: Modifiche al Regolamento
Il presente Regolamento potrà essere modificato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Le varianti dovranno essere sottoposte alla ratifica dell’Assemblea dei soci e infine sottoposte per il N.O. dei competenti uffici della Regione Lazio, su conforme parere dell’Autorità Marittima ovvero di altre amministrazioni dello Stato per gli aspetti di competenza.
Articolo 12: Misure delle Unità Ormeggiate
Le misure delle unità ormeggiate nell’approdo non devono superare come larghezza, incluse appendici, quelle previste per le categorie dei relativi posti barca mentre per la lunghezza sono consentite tolleranze nell’ordine del 5% rispetto alle dimensioni delle categorie. Le misure di riferimento sono quelle riportate nella licenza di navigazione.
Le misure dell’ingombro dello specchio acqueo, considerando le normali sporgenze dovute alla distanza dal pontile e da appendici non calcolate nella lunghezza fuori tutto, non dovranno comunque superare la misura della categoria più il 20% partendo dal pontile o dalla banchina.
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E’ facoltà della Direzione del porto derogare ai limiti con provvedimenti di assoluta temporaneità.
Articolo 14: Divieti in Acqua
In tutto l’ambito dell’approdo sia in terra che in mare,è vietato effettuare bagni di mare, sci nautico, canottaggio e attività sportive di qualsiasi genere. Tale divieto comprende le tavole a vela e si estende alle acque antistanti l’imboccatura.
Articolo 17: Animali Domestici
In tutto l’ambito portuale è vietato tenere cani sciolti e senza museruola.
Articolo 18: Utilizzo dei Motori e Rumori
E’ vietato mettere in moto, a meno che l’imbarcazione stia per lasciare l’ormeggio, e comunque per non più di venti minuti, i motori principali ed ausiliari prima delle ore 09,00 del mattino e dopo le ore 20,00, nonché dalle ore 12,30 alle ore 15,30 durante il periodo giugno - settembre compresi e nei giorni festivi e prefestivi.
E’ vietato, inoltre, l’uso dei segnali acustici salvo che per motivi di sicurezza, nonché l’effettuazione di lavori rumorosi; dovrà essere evitata qualunque attività o comportamento (radio, televisione, impianti stereo, schiamazzi, ecc.) che possa disturbare la quiete altrui.
Articolo 19: Ingombro delle Aree Comuni
E’ vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e le strade di transito.
Articolo 20: Materiali Pericolosi e Lavori
E’ vietato custodire in locali di deposito materiali infiammabili, esplodenti o suscettibili di formare miscele esplosive. E’ vietato effettuare sui pontili e sulle banchine lavori che possano sporcare o arrecare danni.
E’ vietato sui pontili e sulle banchine maneggiare materiali infiammabili, accendere fuochi o utilizzare bracieri di qualsiasi genere. E’ vietato, in tutto l’ambito portuale, effettuare il lavaggio di autoveicoli.
Articolo 21: Accesso ai Pontili
L’accesso ai pontili è riservato:
- ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri ed ospiti delle unità ormeggiate;
- al personale dipendente o fiduciario della Società concessionaria;
- ai tecnici autorizzati dalla Direzione dell’approdo ad accedere a bordo per ragioni di servizio;
- alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione dell’approdo, ed alle Forze di Polizia.
Articolo 23: Attività di Sommozzatori
Lo svolgimento di qualsiasi attività nell’ambito dell’approdo che comporti l’impiego di sommozzatori è di pertinenza del personale in servizio nell’approdo e deve essere autorizzato dalla Direzione. Ciò vale sia per eventuali lavori che per interventi occasionali come recupero di oggetti sul fondo, cime nell’elica, ecc.
Articolo 24: Manovre e Precedenze
Le unità devono navigare in porto a velocità non superiore alla velocità di tre nodi e devono attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare.
Le unità in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata; tutte quelle munite di VHF dovranno tuttavia mettersi in contatto con la Torre di controllo prima dell’entrata; quelle in uscita dovranno mettersi in ascolto VHF sul canale di lavoro della Torre di controllo, prima di impegnare il canale navigabile.
Articolo 25: Navigazione a Vela
In tutto l’ambito portuale e a meno di duecento metri all’esterno dell’imboccatura è fatto divieto a tutte le unità di navigare con la sola propulsione velica.
Articolo 26: Ancoraggio e Ormeggio
In tutto l’ambito portuale è vietato dare fondo alle ancore se non per emergenza o per disposizione della Direzione .Le unità devono ormeggiarsi esclusivamente alle catenarie appositamente predisposte.
E’ vietato utilizzare le trappe per l’ormeggio: questo deve essere effettuato con cime o cavi propri della cui efficienza è responsabile il comandante. Le unità all’ormeggio devono essere munite di parabordi efficienti ed in numero sufficiente ad evitare danni alla propria ed alle altrui unità.
Ogni comandante è responsabile dell’ormeggio della propria unità, e dovrà provvedervi anche per il caso che in sua assenza sopraggiunga maltempo.
Articolo 28: Operazioni di Alaggio e Varo
Le operazioni di alaggio, varo, riparazione e manutenzione dovranno essere eseguite nella zona di cantiere e negli spazi appositamente indicati dalla Direzione dell’approdo.
Articolo 30: Modifiche alle Strutture
Nessuna modifica o aggiunta potrà essere apportata sia alle attrezzature portuali che ai locali commerciali (infissi, insegne, ecc.). E’ vietato, comunque, mutare in qualsivoglia modo la destinazione o l’uso stabilito dalla Società concessionaria di manufatti, aree o spazi.
Articolo 31: Velocità e Accesso Veicoli
La velocità massima consentita sulle strade all’interno del Porto è di 30 km orari per le autovetture e 15 km orari per i motocicli.
L’ accesso dei veicoli all’ interno dell’ approdo è consentito esclusivamente ai titolari di posti macchina. Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo.
L’ accesso è inoltre consentito:ai mezzi delle Forze di Polizia e a quelle impegnate in operazioni di soccorso, antincendio,antinquinamento e a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione.
Ogni altro utente dell’ approdo, per depositare persone o bagagli, può accedere con la propria autovettura al punto più vicino all’ unità interessata, appositamente indicato dalla Direzione.
Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle zone destinate al parcheggio riservato o libero, secondo il caso.
Il traffico veicolare all’ interno dell’approdo deve svolgersi esclusivamente lungo gli itinerari, nelle sedi stradali e alle velocità indicate da apposita segnaletica.
Indipendentemente da ciò, ogni conducente dovrà condurre il proprio mezzo con la massima prudenza e nella consapevolezza che in tutto l’ ambito dell’ approdo l’ accesso ai mezzi terrestri è consentito per il parcheggio e non per la circolazione.
Articolo 33: Insegne e Orari Commerciali
Le insegne, luminose o meno, delle attività commerciali assentite dal Comune di Civitavecchia, ubicate all’interno dell’approdo turistico, dovranno essere approvate dalla direzione e ubicate nelle posizioni all’uopo destinate.
il carico e scarico del materiale dei locali commerciali potrà essere effettuato solo dalle 08,00 alle 10,30 e dalle 15,00 alle 17,00.
Trattandosi di esercizi commerciali a prevalente carattere stagionale,gli orari di apertura e di chiusura degli stessi saranno regolati dalla normativa vigente, con osservanza del regolamento comunale di Civitavecchia anche per l’apertura nei giorni festivi e di maggiore affluenza turistica.
Comunque l’orario massimo di apertura per gli esercizi di tipo ricreativo (bar, circoli,club) non potrà protrarsi oltre le ore 02,00 mentre musica ed intrattenimento dovranno cessare entro le ore 01,00.
I predetti esercizi dovranno comunque essere localizzati esclusivamente all’interno delle unità immobiliari all’uopo autorizzate dal Comune di Civitavecchia.
Articolo 33 bis: Cavi Elettrici
E’ fatto assoluto divieto a tutti i Comandanti - Proprietari/Armatori ed Utilizzatori di imbarcazioni di tenere il proprio cavo elettrico di collegamento alla colonnina posta in banchina connesso alla stessa e con l’interruttore in posizione “on” in assenza di persone a bordo, ovvero non controllato.
Articolo 35: Incendio o Inquinamento
In caso di incendio o di inquinamento la Direzione dell’approdo interviene immediatamente adottando le misure del caso, impiegando i mezzi ed il personale predisposto dalla Società, richiedendo e coordinando, ove ricorra il caso, l’impiego dei mezzi di bordo delle unità presenti nell’approdo e disponendo, se ne ricorra la necessità, il disormeggio e l’allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità.
Articolo 37: Divieto di Getti di Rifiuti
E’ vietato il getto dei rifiuti di qualsiasi genere (oggetti, liquidi, detriti, ecc.) sia a terra che a mare.
Articolo 38: Servizi Igienici
La Società predispone e mantiene locali igienici a terra.
Articolo 41: Posti di Ormeggio
I posti di ormeggio sono indicati da apposita segnaletica e numerazione.
Il titolare dispone dell’ormeggio di cui ha l’uso esclusivo e la Direzione provvede affinché questo rimanga libero anche in caso di prolungata assenza dell’interessato.
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