Come Regolarizzare uno Straniero in Italia: Guida Dettagliata
I cittadini stranieri possono entrare sul nostro territorio per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario.
Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro. Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti, o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.
L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto. Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità. I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali.
Ingresso per Motivi di Lavoro
L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti 'decreti-flussi', emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione (articolo 3).
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Il Testo Unico sull'Immigrazione prevede che ogni anno il Governo firmi un decreto che stabilisca quanti lavoratori stranieri possono entrare legalmente in Italia l'anno successivo, e a quale titolo (lavoro subordinato, autonomo, stagionale, conversioni dei permessi di soggiorno, ecc.). Quando un datore di lavoro, sia esso italiano o straniero con regolare permesso, intende assumere un lavoratore dall'estero, deve seguire una procedura specifica.
È importante sottolineare che le quote disponibili sono sempre molto limitate rispetto alle richieste. Per questo motivo, la tempestività nella presentazione della domanda è fondamentale. Inoltre, i problemi possono insorgere anche in una fase successiva alla presentazione della domanda di nulla osta.
Decreto Flussi: La Procedura per l'Assunzione di Lavoratori Stranieri
Le principali disposizioni normative in materia di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro sono attualmente contenute nel Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni (articoli 22 e ss. ) e nel D.P.R. n. 394/1999. L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e di lavoro autonomo, è possibile, salvo alcuni profili professionali per i quali è consentito l'ingresso al di fuori delle quote, solo nell’ambito delle quote massime d’ingresso annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.
L’ultimo Decreto flussi è stato adottato alla fine del 2022. Dal 27 marzo e fino al 31 dicembre 2023 è possbile l'invio delle domande. Ulteriori decreti potranno essere adotatti nel corso del 2023. L’invio da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura.
La procedura introdotta a partire dal decreto flussi 2022 prevede che il datore di lavoro prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi presso il Centro per l’Impiego competente che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego, attraverso il modulo predisposto da Anpal.
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Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione (qui il modello) che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro. Tale verifica non è necessaria per assumere i lavoratori stagionali. A partire dal decreto flussi 2022 è stato previsto che tra la documentazione da allegare alla domanda di nulla osta vi è anche l'asseverazione, ovvero un documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto da parte del datore di lavoro dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri.
Per il decreto flussi 2022 è stato previsto che trascorsi trenta giorni* dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato - in via telematica - alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine del lavoratore che, dovranno rilasciare il visto di ingresso entro venti giorni dalla relativa domanda (quest'ultimo termine ridotto è stato previsto in via sperimentale solo per il decreto flussi 2022. Il termine ordinario per il rilascio del visto è di 30 giorni per lavoro subordinato e 120 giorni per lavoro autonomo).
Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può entrare in Italia. Il datore di lavoro verrà avvisato dell’avvenuto rilascio del nulla osta mediante apposita comunicazione che riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato e potrà scaricare direttamente il nulla osta accedendo al Portale Servizi-ALI. L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.
* Nota: Il DL 20/23 (cd Decreto Cutro), ha fissato in 60 giorni il termine otre il quale il nulla osta viene automaticamente rilasciato. Le domande presentate nell'ambito del decreto flussi vengono trattate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Essendo le quote disponibili molto inferiori rispetto al numero di domande presentate, di regola le quote si esauriscono in pochissimo tempo.
In mancanza di quote disponibile il nulla osta non viene automaticamente rilasciato. Il DL 20/23 (in fase di conversione) ha previsto che le domande che non vengono accolte per mancanza di quote potranno essere esaminate, presumibilmente in via prioritaria e previo rinnovo della domanda, nell’ambito delle quote che si renderanno disponibili con i successivi decreti flussi.
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Motivi Ostativi al Rilascio del Nulla Osta
Il questore dispone il rifiuto del nulla-osta se sussistono motivi ostativi riguardanti:
- il datore di lavoro, il legale rappresentante o i componenti l'organo di amministrazione della società, ovvero risultino denunciati per uno dei reati previsti dal Testo Unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice Procedura Penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
- il lavoratore straniero. In particolare, l'art.4 T.U.I prevede che non può essere ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Non può, altresì, essere ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato anche con sentenza non definitiva, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati relativi alla tutela del diritto di autore e alla contraffazione.
Il nulla osta al lavoro non può, infine, essere rilasciato nei confronti degli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso,e gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
Cosa Occorre Fare una Volta Entrati in Italia?
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente che verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo. In particolare, i permessi di soggiorno che, ai sensi del D.Lgs. n° 28/1998 (T.U.
Chiunque intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero extracomunitario residente all’estero, deve seguire la procedura prevista e disciplinata dal T.U. Ai sensi dell’art. La richiesta di permesso di soggiorno deve essere presentata al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 5 T.U. Fatti salvi i diversi termini previsti dal T.U.
Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, in presenza dei requisiti previsti dal T.U. per i lavoratori subordinati può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sempre nell’ambito delle quote stabilite per lavoro subordinato a norma dell’articolo 3, comma 4 T.U.
Sanatoria e Regolarizzazione
L'emersione dal lavoro irregolare (c.d. sanatoria) è un altro strumento per regolarizzare la posizione di uno straniero in Italia. Nonostante l'ultimo provvedimento significativo per la regolarizzazione dei lavoratori irregolari risalga al Decreto Rilancio del 2020 (articolo 103), pubblicato durante l'emergenza pandemica, negli ultimi anni non sono state emanate nuove sanatorie per i lavoratori stranieri.
Sanatoria 2020: Articolo 103 del Decreto Rilancio
Nel 2020 il Governo ha varato una legge per regolarizzare le persone straniere che si trovavano irregolarmente sul territorio italiano. Pur auspicato, questo provvedimento conteneva diversi limiti insuperabili per coloro che si trovavano senza documenti validi o troppo precari per soggiornare con dignità sul territorio italiano, rischiando di escludere dalla sua applicazione migliaia di persone straniere che vivevano con noi nelle comunità territoriali .
Nel 2022, a fronte dei ritardi accumulati con migliaia di persone ancora prive di un permesso, assieme ad altre associazioni, ASGI ha avviato una raccolta di casi per avviare una class action contro i ritardi del Ministero dell’Interno e le prefetture. A settembre 2024 il Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 settembre 2024, n. 7704, ha accolto, per la prima volta in materia di immigrazione, l’azione collettiva (class action) contro la Pubblica amministrazione (in particolare la Prefettura di Milano) per i gravi e sistematici ritardi nella definizione della procedura di emersione ex art.103 d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. Nel 2024 non sono conclusi ancora i procedimenti riguardanti quanti hanno presentato la domanda di regolarizzazione nel 2020.
Con Decreto Interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, sono state determinate le modalità di presentazione delle istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro, possibilità introdotta con l’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). Non ci si deve presentare né in Questura né in Prefettura.
Si ricorda che gli ambiti di lavoro ammessi sono: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Soltanto una volta verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, il datore di lavoro e lo straniero si dovranno presentare in Prefettura per la firma del contratto di soggiorno.
Gli stranieri irregolari sul territorio nazionale - con permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019 e che prima di tale data abbiano lavorato (in maniera comprovata) in uno degli ambiti sopra citati - che vogliono richiedere il permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, dovranno presentare l’istanza tramite gli sportelli delle Poste. In quella sede sarà comunicata la data per l’appuntamento in Questura.
Entrambe le tipologie di istanze, possono essere presentate dall’1 giugno al 15 luglio, non è previsto un esaurimento dei posti; non vi è quindi necessità di presentare subito l’istanza. In considerazione dell’attuale fase di emergenza sanitaria derivata dalla diffusione del contagio da Covid-19, per i primi 8 giorni lavorativi, gli accessi agli uffici postali “sportello amico” per le richieste di permesso di soggiorno sarà possibile rispettando la seguente ripartizione per cognome:
- 1 GIUGNO lunedì dalla A alla B
- 3 GIUGNO mercoledì lettera C
- 4 GIUGNO giovedì dalla D alla E
- 5 GIUGNO venerdì dalla F alla H
- 6 GIUGNO (mattina) sabato dalla I alla L
- 8 GIUGNO lunedì dalla M alla O
- 9 GIUGNO martedì dalla P alla S
- 10 GIUGNO mercoledì dalla T alla Z
Successivamente al 10 giugno il servizio sarà erogato senza alcuna ripartizione alfabetica. Si ricorda che per l’accesso alle procedure è necessario che lo straniero abbia fatto ingresso in Italia, in maniera comprovata, prima dell’8 marzo, senza esserne successivamente uscito.
Inoltre, non sono ammessi alle procedure gli stranieri rientranti in una delle seguenti categorie: già espulsi in quanto considerati pericolosi; da ritenersi pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica; segnalati ai fini della non ammissione in Italia; condannati anche in via non definitiva per i seguenti reati: contro la libertà personale, inerenti agli stupefacenti, favoreggiamento immigrazione clandestina o di cui all’art.380c.p.p.
Studio Legale Internazionale Boschetti offre assistenza completa e professionale in tutta la fase del procedimento che vede il richiedente contrapposto alla Pubblica Amministrazione. Anche in materia di sanatoria, lo Studio può intervenire al vostro fianco in tutti i casi in cui l'Amministrazione contesti o respinga la domanda.
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