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Regolarizzazione Lavoratori Stranieri: Requisiti e Procedure

L’ingresso e l’accesso al lavoro dei cittadini di Paesi che non appartengono all’Unione Europea o degli apolidi (cioè, i soggetti del tutto privi di cittadinanza) sono regolati dal cosiddetto Testo unico sull’immigrazione (di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e dal relativo Regolamento di attuazione (di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

Decreto Flussi e Quote di Ingresso

Infine, si ricorda che l’ingresso di cittadini extra UE in Italia deve avvenire nel rispetto delle quote stabilite dal cosiddetto Decreto Flussi. Il Testo Unico prevede, infatti, che con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono annualmente definite, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte.

Pertanto, i visti di ingresso e i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, vengono rilasciati entro il limite delle quote predette (art. 3 comma 4 e art.

Un’importante novità introdotta dal Decreto Flussi 2022 riguarda la circostanza che il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all’estero - prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato - deve verificare presso il competente Centro per l’Impiego l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall’ANPAL.

L’art. 3 del Decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2023 (convertito in Legge n. 112/2023) ha attribuito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le funzioni svolte dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) che, quindi, a decorrere dal 1° marzo 2024, data di entrata in vigore del DPCM n.

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Richiesta di Nulla Osta al Lavoro

Il datore di lavoro che intende assumere cittadini extra UE deve rivolgersi allo Sportello unico per l’immigrazione della Provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa, oppure di quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa, al fine di ottenere il nulla osta al lavoro subordinato che ha validità per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio (art. 22, comma 5, del T.U.).

Anche per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale, nei settori agricolo e turistico/alberghiero, i datori di lavoro devono presentare richiesta nominativa allo Sportello unico per l’immigrazione della Provincia di residenza, con applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni in tema di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato (art.

Semplificazioni nella Procedura di Rilascio del Nulla Osta

Con riguardo al rilascio del nulla osta, il Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (articoli 42-45, Decreto Semplificazioni, convertito in Legge n. 122/2022) ha introdotto una semplificazione della procedura. Infatti, per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 2021, adottato per il 2021 ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 3, comma 4), il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge medesimo; per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 6, del T.U. sull'immigrazione.

Peraltro, oltre ad individuare i casi esclusi dalla suddetta procedura (art. 43), il D.L. n. 73/2022 dispone una semplificazione anche della verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate (di cui all'art. 30 bis, comma 8, D.P.R. n. 394/1999), demandata ai professionisti di cui all'art. 1, L. n. 12/1979, nonché alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato (art. 44, comma 1); competenza sulla verifica dei requisiti estesa anche al 2023 dal Decreto Milleproroghe (art. 9, comma 2, Decreto Legge 29 dicembre 2022, n.

Motivi di Rifiuto o Revoca del Nulla Osta

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. In particolare, il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento (art.

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b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’art.

c) impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia revocato o annullato (art.

In questa ultima fattispecie di reato (c), il datore di lavoro è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Inoltre, le pene sono aumentate da un terzo alla metà: se i lavoratori occupati sono in numero superiore a 3; se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; se i lavoratori occupati sono sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 603 bis, comma 3, del Codice penale).

Con la sentenza di condanna il giudice applica anche la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente (art.

Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato oppure, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti o qualora il cittadino straniero non si rechi presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro i termini di legge, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.

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In questi casi la revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale tramite i collegamenti telematici (art.

1. la Questura, per la verifica c.d.

2. Con l'entrata in vigore del d.lgs.109/2012, che ha recepito la Direttiva 2009/52/CE, all'art.22 T.U.

3. se il datore di lavoro non si reca presso lo Sportello Unico Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall'art. 22, comma 6, salvo che il ritardo non sia dipeso da cause di forza maggiore (art. 22, comma 5-ter T.U.).

cfr.

Regolarizzazione e Richiedenti Asilo

La novità che, in generale, differenzia la regolarizzazione in esame rispetto alle precedenti è di non essere stata riservata esclusivamente agli stranieri privi di permesso di soggiorno, riguardando anche altre fattispecie, nelle quali la persona straniera aveva comunque un permesso di soggiorno ma non convertibile in lavoro.

In nessuna parte dell’art. 103 si parla, infatti, d’irregolarità di soggiorno, ciò che è confermato nelle stesse FAQ pubblicate dal Ministero dell’interno.

Poiché il legislatore dell’art. 103, co. 2 D.L.

La questione si è posta, tuttavia, con particolare riguardo ai richiedenti asilo, nonostante lo stesso Ministero abbia precisato che “Per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di protezione internazionale. Nel caso in cui, dopo l’ottenimento del permesso di soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la protezione internazionale dovrà optare per uno dei due titoli.” (FAQ n.

Ministero che, tuttavia, ha operato un’illegittima differenziazione, in quanto con la Circolare prot. 44360 del 19.6.2020 ha ritenuto d’interpretare l’art. 103, co. 2 escludendo i richiedenti asilo a meno che non rinuncino alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Ciò sull’errato presupposto secondo cui “il requisito essenziale stabilito dalla norma per la definizione della procedura di regolarizzazione di cui al c. 2 è lo stato di irregolarità sul territorio nazionale dello straniero” e poiché il richiedente asilo non può mai versare in detta condizione, essendo autorizzato a soggiornare in Italia ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 25/2008, va escluso dalla regolarizzazione se non rinuncia alla protezione internazionale.

Con successiva circolare prot. Interpretazione totalmente illegittima, poiché pretende detta rinuncia solo per coloro che accedono al comma 2, mentre ammette la coesistenza delle due procedure (di protezione internazionale e di regolarizzazione) per coloro che accedono al comma 13.

L’asilo politico/protezione internazionale è un diritto in sé, che preesiste al suo riconoscimento e riguarda una condizione soggettiva che origina già al momento della partenza dal Paese e, in presenza di determinati elementi (persecuzione o danno grave), pone la persona sotto la protezione dello Stato italiano con abbandono di quella del Paese di origine (Cass. SU 907/99; SU 19393/2009; SU 5059/2017; SU 29460/2019; Cass. 4455/2018, ecc.).

Per contro, la regolarizzazione riguarda una condizione giuridica di un cittadino straniero che, avendo determinati requisiti soggettivi e oggettivi, aspira ad avere un permesso di soggiorno per lavoro, che potrà essere conservato in futuro nel rispetto delle regole ordinarie previste dal TU immigrazione d.lgs. 286/98.

Aspirazione che non sottende un diritto preesistente, ma una mera (legittima) aspettativa al rilascio del permesso se integrati i requisiti di legge ed è solo nel momento in cui questi sono positivamente accertati che si costituisce il diritto al soggiorno per motivi di lavoro, prima inesistente.

Infine, l’interpretazione ministeriale è errata perché pretende la rinuncia all’asilo prima che la persona interessata abbia la certezza di ottenere il permesso per lavoro da regolarizzazione, cioè prima che siano verificati tutti gli elementi per averlo (idoneità del lavoro svolto, permesso scaduto dopo il 31 ottobre 2019, reperimento di un lavoro nei 3 settori prima del decorso dei 6 mesi).

È utile richiamare la giurisprudenza che si sta formando sul punto, che esclude, sia pur in sede cautelare, la legittimità di provvedimenti d’inammissibilità in relazione a domande di regolarizzazione presentate da richiedenti asilo ai sensi del comma 2 dell’art. 103 D.L. 34/2020 (TAR Marche ord. n. 274/2020 e n.

Anche la giurisprudenza di merito ha censurato, di fatto, l’interpretazione ministeriale. Il Tribunale di Firenze, infatti, con ordinanza 18 novembre 2020 ha affrontato il rapporto tra la domanda di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103, co. 2 D.L. n. 34/2020 e la rinuncia alla domanda d’asilo, in un caso in cui la richiedente asilo aveva dovuto sottoscrivere la rinuncia, come preteso dal Ministero dell’interno, ai fini dell’ammissibilità della istanza di regolarizzazione.

Dopo avere chiesto determinate garanzie processuali (procura speciale del difensore) il Giudice fiorentino ha disposto la comparizione della richiedente, che ha confermato la volontà di rinunciare alla domanda di protezione internazionale ma a condizione di ottenere il permesso ex art. 103, co. 2 D.L. 34/2020.

E’ utile ricordare che già l’art. 1 D.L. 416/89 (conv. con mod in legge 39/90), al comma 11 stabiliva che ” I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

Si segnala anche l’interessante ordinanza cautelare del Consiglio di Stato sez. III, n. 1905/2021 (RG. 2064/2021) che, in sede di impugnazione di un provvedimento di rigetto della regolarizzazione ex art. 103, co. 2 D.L. 34/2020 per mancanza di rinuncia alla domanda di protezione internazionale, pur ritenendo che «la questione relativa al rapporto tra i diversi titoli ha formato oggetto di contenzioso e richiede un giusto approfondimento nella appropriata sede del merito», ha concesso la cd.

Più esplicita è la sentenza n. 739/2021 (RG. 519/2021) del TAR Piemonte che ha annullato un provvedimento di inammissibilità della domanda di regolarizzazione ex art. 103, co. 2 D.L. 34/2020 motivata sul difetto di rinuncia alla domanda di protezione internazionale.

Secondo il TAR piemontese c’è un difetto di coordinamento legislativo tra la procedura relativa alla regolarizzazione e quella della protezione internazionale, anche se notoriamente molti richiedenti asilo lavorano nel settore agricolo, cioè uno di quelli inrteressati dal D.L.

Inoltre, il TAR Piemonte afferma che l’art. 103, co. 2 D.L.

Il TAR Piemonte si è nuovamente pronunciato sul punto con la ordinanza n. 582/2021 accogliendo la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e ritenendo che la circolare del 24 luglio 2020 (che aveva riconosciuto l’ammissibilità della convivenza tra la procedura di riconoscimento della protezione internazionale e quella di regolarizzazione comma 1) abbia il medesimo “orizzonte teleologico” rispetto alle fattispecie di cui al comma 2.

Permessi di Soggiorno che Abilitano al Lavoro

Per poter lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario deve essere in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro. Tali permessi di soggiorno, salvo alcune eccezioni (di cui all'articolo 8, comma 2, del D.lgs. n. 286/98), riportano la dicitura "permesso unico lavoro".

Non può lavorare in Italia il cittadino straniero che ha un permesso di soggiorno per: cure mediche, turismo, motivi religiosi, affari; giustizia.

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di uno dei suddetti permessi di soggiorno devono inviare al Centro per l’Impiego del luogo dove è ubicata la sede di lavoro, entro le 24 ore del giorno precedente all’assunzione, il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione.

Con l’invio, da effettuarsi esclusivamente per via telematica, di tale modello si assolvono contemporaneamente tutti gli obblighi di comunicazione: all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura.

Il modello contiene, infatti, anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi del Testo Unico sull’immigrazione, ovvero al pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa dello straniero.

Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, la comunicazione effettuata all’INPS è ora valida ai fini dell’assolvimento dei suddetti obblighi. Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero dovrà produrre insieme alla domanda, la copia dell’UNILAV.

In particolare, i permessi di soggiorno che, ai sensi del D.Lgs. n° 28/1998 (T.U.

Procedura per Instaurare un Rapporto di Lavoro con un Cittadino Extracomunitario

Chiunque intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero extracomunitario residente all’estero, deve seguire la procedura prevista e disciplinata dal T.U.

Ai sensi dell’art. La richiesta di permesso di soggiorno deve essere presentata al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 5 T.U.

Fatti salvi i diversi termini previsti dal T.U. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, in presenza dei requisiti previsti dal T.U. per i lavoratori subordinati può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sempre nell’ambito delle quote stabilite per lavoro subordinato a norma dell’articolo 3, comma 4 T.U.

Articolo 103 del Decreto Legge n. 34/2020

L’articolo 103 del decreto Legge n. 34/2020, c.d. “decreto rilancio”, disciplina l’emersione dei rapporti di lavoro.

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