Riconoscimento dei Titoli Accademici Stranieri in Italia: Una Guida Dettagliata
In Italia, il mercato del lavoro è caratterizzato dalla presenza di un numero significativo di lavoratori stranieri. Sono 2,3 milioni gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, pari al 10% degli occupati. Nonostante la loro crescente partecipazione, molti lavoratori stranieri si trovano ad affrontare sfide nel far valere i propri titoli di studio e le qualifiche professionali acquisite all'estero.
Nonostante la forza lavoro non comunitaria appaia mediamente meno istruita rispetto alla componente nativa del mercato del lavoro, l’over-qualification tra i lavoratori stranieri assume dimensioni importanti. Nel IX Rapporto “Gli stranieri nel mercato del lavoro italiano”, incrociando i dati per livello di skill della professione svolta e livello di istruzione, il tasso di sovra-qualificazione per i lavoratori non comunitari è stimato nella misura del 73,6% a fronte del 17,5% per gli italiani. Ovvero su 100 occupati non comunitari con istruzione di terzo livello (titolo universitario) quasi 74 hanno competenze formali superiori a quelle che servirebbero per svolgere la mansione, low o medium skill, nella quale sono impiegati. Gli italiani nella medesima condizione sono poco meno di 18 su 100.
Uno degli ostacoli all’inserimento lavorativo degli stranieri in posizioni qualificate è la difficoltà di far valere in Italia titoli di studio e qualifiche professionali acquisite all’estero. È possibile, per chi intende lavorare in Italia, chiedere il riconoscimento del proprio titolo, ma i percorsi appaiono spesso confusi o troppo complessi per chi desidera intraprenderli.
Quadro Normativo
I titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia, salvo nei casi previsti dalla legge. Una panoramica sulla normativa sovranazionale e nazionale di riferimento è disponibile sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Per quanto riguarda i titolari di protezione internazionale, l’art. 27 della Direttiva europea 2004/83/CE stabilisce che gli Stati membri devono garantire la parità di trattamento tra i beneficiari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed i loro cittadini nel quadro delle vigenti procedure di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri.
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Tale previsione è stata confermata dalla successiva Direttiva 2011/95/Ue all’art. 28. Per la normativa nazionale di recepimento, l’art. 26 del decreto legislativo 251/2007, così come modificato dal decreto legislativo 18/2014, prevede che “ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria si applicano le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani” (comma 3). Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, si prevede che “le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione” (comma 3-bis).
In attuazione di tale disposizione, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del MUR, all’interno delle "Procedure Per l'ingresso, Il Soggiorno, l'immatricolazione Degli Studenti Internazionali E Il Relativo Riconoscimento Dei Titoli, Per I Corsi Della Formazione Superiore In Italia”, ha invitato le istituzioni di formazione superiore italiane a «svolgere riconoscimenti dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani (art. 2 Legge 148/2002)» e «a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio».
Per saperne di più visita la pagina dedicata sito del CIMEA.
Cosa si intende per riconoscimento?
I cittadini stranieri che vogliono esercitare in Italia una professione regolamentata, proseguire gli studi o partecipare a concorsi pubblici devono possedere un titolo di studio o professionale che abbia valore legale in Italia. Se sono in possesso di un titolo conseguito all'estero possono attivare a questo fine un percorso di riconoscimento formale.
Non sempre per lavorare nel proprio settore di competenza è necessario attivare un percorso di riconoscimento formale. Nelle professioni non regolamentate, quelle che non hanno requisiti specifici di accesso definiti per legge, ciò che conta sono le esperienze e le competenze possedute (per saperne di più sul riconoscimento delle competenze non formali e informali vai al focus dedicato) Ciò non toglie che anche in tali casi potrebbere essere comunque utile ottenere il riconoscimento del proprio titolo. Per esercitare una professione regolamentata, invece, - es. professioni mediche, docenti, avvocati, commercialisti, psicologi ecc. - occorre necessariamente possedere un titolo formalmente riconosciuto.
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Il riconoscimento formale si basa su una logica comparativa: il percorso di studi o professionale compiuto all'estero viene comparato con un analogo italiano e gli enti competenti stabiliscono analogie e differenze. In alcuni casi il riconoscimento è totale, in altri vengono assegnate delle misure compensative per colmare eventuali differenze tra i due percorsi. In altri ancora, il titolo o la qualifica non vengono riconosciuti.
I percorsi di riconoscimento
Le macro tipologie di percorso di riconoscimento sono:
- il riconoscimento di un titolo o qualifica professionale
- il riconoscimento formale dei titoli di studio (accademici e di scuola superiore)
- il riconoscimento a fini di iscrizione a un percorso formativo
- lo scopo specifico che si intende perseguire (es.
Cambiano nei diversi casi anche gli enti competenti a cui rivolgersi a seconda del titolo e della finalità del riconoscimento (Le professioni regolamentate e i Ministeri competenti).
Per i titolari di protezione internazionale è prevista in tutti i percorsi la possibilità di avvalersi dei servizi del Ministero degli Affari Esteri, che riceve la documentazione dal candidato e la invia alla Rappresentanza Diplomatica italiana competente (quella del Paese in cui e` stato rilasciato il titolo) la quale rilascia la Dichiarazione di Valore in loco. Per un approfondimento vai alla sezione dedicata al riconoscimento dei titoli di studio per i titolari di protezione internazionale sul sito del CIMEA
La Dichiarazione di Valore
La dichiarzione di valore è un documento ufficiale, scritto in lingua italiana, che descrive sinteticamente un titolo di studio conferito ad una persona da un’istituzione appartenente ad un sistema educativo diverso da quello italiano. È un documento di natura esclusivamente informativa e quindi non costituisce di per se´ alcuna forma di riconoscimento del titolo in questione.
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Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, e` opportuno che la Dichiarazione di Valore contenga informazioni sul tipo di abilitazione professionale garantito dal titolo che si sta facendo riconoscere nel Paese in cui e`stato conseguito. Se ci sono accordi bilaterali che stabiliscono l’equipollenza tra i titoli (ad es.
Riconoscimento Titoli Accademici all'Università di Bologna
Ricerca nell’offerta formativa dell’Università di Bologna, nell’anno accademico in cui presenti la domanda, un corso di studio che per natura, livello e contenuti corrisponda al titolo che possiedi e per il quale chiedi il riconoscimento. Puoi presentare la domanda in qualsiasi periodo dell’anno. Ricorda che il Consiglio di corso di studio deve valutare anche il titolo di studio immediatamente precedente a quello per cui chiedi il riconoscimento (il diploma di scuola secondaria se chiedi il riconoscimento per una laurea o laurea magistrale a ciclo unico, la laurea se chiedi il riconoscimento per una laurea magistrale).
I programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute per conseguire il titolo accademico estero, con traduzione in italiano. Le informazioni relative al sistema di votazione adottato presso l’università dove hai conseguito il titolo di cui chiedi il riconoscimento. Queste informazioni potrebbero essere già contenute nei certificati degli esami o nel Diploma Supplement; se non lo sono, puoi consegnare la relativa documentazione senza alcuna formalità (ad es.
I documenti necessari per dimostrare la conoscenza della lingua (italiano o inglese) in cui si tiene il corso di studio all’Università di Bologna (v. titolo finale di una scuola secondaria presente nell’Allegato 2 alla Circolare Ministeriale per l’a.a.. Per i corsi di studio in inglese fai riferimento alle modalità stabilite per l’anno in corso per dimostrare la conoscenza dell’inglese per l’ammissione al corso di studio per cui chiedi il riconoscimento. Il contributo è dovuto indipendentemente dall’esito della procedura, e non è rimborsabile.
Riconoscimento Accademico di un Dottorato Conseguito all’Estero
Il riconoscimento accademico di un dottorato conseguito all’estero è una procedura di valutazione mirata all’ottenimento del corrispettivo titolo finale di terzo ciclo in Italia. La procedura di riconoscimento, che ha una durata massima di 90 giorni, prevede la verifica analitica del titolo di dottorato estero. Non è previsto il riconoscimento accademico condizionato, cioè il riconoscimento con ulteriori adempimenti formativi e di ricerca.
Ricerca nell’offerta dell’Università di Bologna, nell’anno accademico in cui presenti la domanda, un corso di dottorato che per denominazione e ufficialità, durata, natura e qualità della ricerca, modalità di ottenimento e contenuti corrisponda al titolo che possiedi e per il quale chiedi il riconoscimento. Ricorda che il Collegio dei docenti di dottorato deve valutare anche il titolo di studio immediatamente precedente a quello per cui chiedi il riconoscimento (titolo estero di secondo livello, ad esempio Master’s degree).
Attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante gli elementi e le attività del dottorato svolto al fine del conseguimento del titolo di studio finale, oltre all’indicazione del numero di anni di corso. Copia della tesi di dottorato in pdf e/o indicazione dell’indirizzo web della repository dell’università o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile, nonché indicazione dei riferimenti dell'ufficio presso cui può essere chiesto l’accesso per la verifica della corrispondenza.
Titolo di studio con il quale hai avuto accesso al corso di dottorato estero, tradotto da traduttori ufficiali in italiano o inglese; se il titolo è in inglese, non è necessaria la traduzione. Il contributo è dovuto indipendentemente dall’esito della procedura, e non è rimborsabile.
Riconoscimento dei titoli esteri di dottorato
Il riconoscimento dei titoli esteri di dottorato è una procedura di riconoscimento interna all’Ateneo. Prevede la verifica analitica del titolo di dottorato estero. Copia o scansione del titolo di dottorato ufficiale estero corrispondente al terzo ciclo di studi, secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna e di livello 8 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European Qualifications Framework - EQF), conseguito presso una istituzione della formazione superiore ufficiale estera e sua traduzione certificata in italiano o in inglese.
Attestazione o certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante l’indicazione del numero di anni di corso. Titolo di studio con il quale si è avuto accesso al corso di dottorato estero, recante traduzione ufficiale in italiano o inglese; se il titolo è in inglese, non è necessaria la traduzione. Se il titolo di studio di secondo ciclo che ha consentito l’accesso al corso di dottorato è stato conseguito in Italia è sufficiente un’autodichiarazione ai sensi del D.P.R.
In caso di esito positivo della valutazione sarà rilasciato un attestato con cui si dispone il riconoscimento accademico del titolo di dottorato estero finalizzato alla partecipazione dei soli concorsi per l’accesso al ruolo di ricercatrice e di ricercatore o per contratti di ricerca indetti dall’Università di Bologna. Se hai conseguito un dottorato di ricerca all’estero e vuoi partecipare a un concorso per ricercatore/ricercatrice in università o enti di ricerca pubblici in Italia per cui sia richiesto il titolo di dottorato, dovrai chiederne il riconoscimento al Ministero dell’Università e della Ricerca.
Riconoscimento per Docenti ed Educatori
I docenti che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n.
Gli educatori dei servizi educativi dell’infanzia che abbiano conseguito il titolo all’estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con i decreti legislativi, rispettivamente, n. 206 del 6 novembre 2007 e n.
Equipollenza Titoli di Studio per Corsi e Concorsi
Chiunque voglia partecipare a corsi o concorsi e abbia conseguito in territorio straniero il titolo di studio richiesto, relativo alla scuola secondaria di I e II grado, può richiedere l’equipollenza al titolo italiano presso l’ufficio scolastico territoriale.
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