Servizi di Accesso nel Turismo: Una Definizione
L’accessibilità, specialmente nell’ambito del turismo, deve essere l’obiettivo primario per tutti coloro che lavorano in questo campo e nei servizi ad esso collegati. Ognuno dovrebbe essere libero di visitare tutti i luoghi che desidera, senza doversi preoccupare che una sua eventuale condizione di svantaggio gli impedisca di godersi il viaggio.
Purtroppo, molto spesso, chi è affetto da una disabilità o ha un problema fisico o di salute incontra numerose difficoltà nel viaggiare e, a volte, deve rinunciare a farlo. Il concetto di turismo accessibile si basa sul principio dell’accessibilità, che si propone di garantire a tutti la possibilità di partecipare ad un aspetto più ludico della vita sociale quali sono i viaggi e le vacanze.
Purtroppo, ancora oggi, molte persone sono costrette a scegliere la meta delle loro vacanze mettendo al primo posto i criteri di accessibilità invece delle loro preferenze. Bisogna immaginare una città come una grande struttura ricettiva, che deve avere determinati requisiti per essere considerata accessibile.
L'Impegno dell'Italia verso il Turismo Accessibile
Anche l’Italia, come l’Europa e la Commissione Europea, si sta occupando con crescente attenzione del turismo accessibile: non solo per il potenziale beneficio economico che esso potrebbe portare al Paese, ma per l’importanza sociale che riveste. Se già nei decenni passati erano state promulgate leggi che delineavano delle linee guida per incentivare il turismo accessibile, negli ultimi anni sono state messe a punto diverse iniziative, a livello statale, per promuovere e incentivare questo tipo di turismo volto al benessere di un’ampia platea di persone. Non solo con una nuova legge delega che uscirà a breve e comprende, tra gli altri punti, la formazione di figure specializzate e l’introduzione del brand “Turismo accessibile Italia”.
Nel 2009, anno in cui è nata anche la Commissione per la Promozione e il Sostegno del Turismo Accessibile, è stato redatto il Manifesto per la promozione del Turismo Accessibile, in attuazione dell’articolo 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che, tra gli altri, comprende anche il diritto di viaggiare e svagarsi, che viene riconosciuto come necessità.
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Istituito nel 2012, il progetto Bandiera Lilla premia quei comuni che favoriscono il turismo accessibile. Per il biennio 2019/2019 sono state assegnate 22 bandiere lilla in tutta la Penisola; la regione che ne ha di più è la Liguria.
Nel 2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha curato la pubblicazione di “Accessibile è meglio”, il primo Libro Bianco sul turismo accessibile, propone un percorso che analizza i progressi fatti a livello nazionale fino a quel momento in materia di turismo accessibile e pone le basi per il futuro del turismo accessibile in Italia.
Normativa e Codice del Turismo
Dal punto di vista sistematico, il Governo ha optato per la collocazione delle norme di recepimento della direttiva nell’ambito del Codice del turismo (decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 1). Le disposizioni normative si applicano ai pacchetti e ai servizi turistici collegati offerti o venduti a “viaggiatori”.
In questa nuova formulazione del Codice del turismo, il noleggio di auto o altri veicoli a motore (tutti i veicoli a motore ad eccezione di trattori agricoli, quadricicli e veicoli cingolati) nonché di motocicli che richiedono la patente di guida cat. A rientra nelle disposizioni.
Non è un pacchetto la combinazione del servizio di alloggio con un servizio turistico integrativo. Il viaggiatore deve essere correttamente informato sul prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere.
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Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque danno che possa aver subito in conseguenza di un difetto di conformità rilevato durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
Il contratto per la vendita del pacchetto turistico deve contenere elementi ben precisi che sono indicati negli artt. La lettera e) del comma 1 dell’art. 3 definisce “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
L’individuazione di questo momento può avere rilevanza per individuare il momento in cui si attiva la responsabilità del T.O. La lettera f) del comma 1 dell’art. 3 definisce il viaggiatore.
NB! Quanto detto, a patto che il professionista / azienda non acquisti il servizio/pacchetto turistico nell’ambito di “accordi generali”, ovvero contratti standard di fornitura di servizi turistici stipulati “a monte” con l’agenzia di viaggi.
Chi è il professionista? L’organizzatore (comma primo, lettera i) dell’art. 3). Venditore (comma primo, lettera l) dell’art. 3).
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Alla lettera p) si parla di difetto di conformità. Vi è difetto di conformità se, ad esempio, il viaggiatore aveva prenotato un albergo sul mare e gli viene offerto un albergo a 5 km.
Fornite le definizioni degli elementi del pacchetto turistico, il comma secondo dell’art. 3 precisa cosa non è considerato pacchetto turistico:
Non è un pacchetto turistico una combinazione di servizi turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o più dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4), se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore al 25 per cento del valore della combinazione e non sono pubblicizzati, nè rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3).
Il senso di questa norma sta nel voler evitare che, fatturando separatamente i singoli elementi di uno stesso pacchetto turistico, l’organizzatore intenda sottrarsi alle tutele che deve garantire in caso di vendita di pacchetto turistico.
Il comma quarto prevede che, come già previsto per il pacchetto turistico, anche in caso di servizi turistici collegati, non si potrà ritenere definita la costruzione di “servizi turistici collegati” se il valore dei “servizi minori” fosse inferiore al 25% del costo totale dei servizi.
La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente Capo.
Elemento | Descrizione |
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Noleggio auto/moto | Noleggio di auto, altri veicoli a motore o motocicli che richiedono patente A. |
Stabilimento | Definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. |
Pacchetto turistico | Combinazione di servizi turistici che include trasporto, alloggio o altri servizi significativi. |
Servizi turistici collegati | Servizi aggiuntivi che non costituiscono un pacchetto ma sono venduti insieme. |
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