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Sistema di Informazione Schengen: Cos'è e Come Funziona

Il Sistema di Informazione Schengen (SIS) è il sistema di condivisione delle informazioni più vasto e più utilizzato per la sicurezza e la gestione delle frontiere in Europa. Esso serve per compensare i controlli di frontiera, creando una cooperazione efficace con le autorità dei Paesi associati a Schengen.

Perché Viaggiare nell'Unione Europea è Semplice?

Ogni anno i cittadini europei effettuano più di 1,25 miliardi di viaggi nello spazio Schengen, attraversando le frontiere interne senza controlli. Questo è possibile grazie all'area Schengen, una zona di libera circolazione senza controlli alle frontiere interne, istituita il 14 giugno 1985 con l’accordo che prende il nome dall’omonima cittadina lussemburghese in cui venne sottoscritto da Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Natura Giuridica degli Accordi di Schengen

Questi accordi sono nati inizialmente al di fuori dell’ordinamento comunitario e non vincolano automaticamente tutti gli Stati membri ma solo quelli che aderiscono a tale accordo.

Vantaggi dello Spazio Schengen

Lo spazio Schengen non apporta vantaggi solo in termini di libera circolazione, permettendo a più di 400 milioni di persone di circolare senza impedimenti tra i Paesi membri evitando di sottoporsi ai controlli di frontiera, ma esso costituisce una risorsa economica fondamentale per tutte le imprese degli Stati partecipanti. Questo sistema ha migliorato anche la sicurezza all’interno dell’UE, essendo il suo fine ultimo quello di proteggere i cittadini attraverso una maggiore cooperazione fra le forze di polizia, le autorità doganali e le autorità preposte ai controlli delle frontiere esterne di tutti gli Stati membri.

Condizioni per Aderire allo Spazio Schengen

Per i Paesi che intendono entrare a far parte del sistema Schengen, vi sono alcune regole da rispettare. I Paesi devono poi essere sottoposti ad una serie di valutazioni per stabilire se soddisfano le condizioni necessarie per applicare le norme Schengen.

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Ripristino dei Controlli di Frontiera

È possibile che vi siano casi in cui un Paese possa ripristinare i controlli di frontiera nello Spazio Schengen. Tra il 2020 ed il 2022, durante il corso della pandemia di COVID-19, infatti, diversi Paesi dell’UE hanno ripristinato i controlli alla frontiera. Anche nel 2015, a seguito degli attentati terroristici e con l’aumento dei flussi migratori verso i Paesi dell’Unione, vennero ripristinati i controlli. Ci sono, dunque, circostanze eccezionali che mettono a rischio il normale funzionamento dello spazio Schengen. Solo e soltanto in tali circostanze il Consiglio, su proposta della Commissione europea, può raccomandare a uno o più Stati membri di ripristinare i controlli alle frontiere. Il codice frontiere Schengen stabilisce anche che gli Stati membri possono ripristinare temporaneamente i controlli di frontiera per rispondere ad una minaccia grave alla sicurezza interna. In questo caso lo Stato deve notificare la sua intenzione alla Commissione e agli altri Paesi dell’UE almeno quattro settimane prima del ripristino dei controlli o in tempi più brevi se le circostanze lo richiedono.

Riforme e Critiche

Su proposta della Commissione Europea è stato avviato un processo di revisione del funzionamento del sistema Schengen. In particolare, nel dicembre 2021, è stata proposta la modifica del Codice frontiere Schengen (CFS) per riformare le regole di controllo dei confini interni ed esterni dell’UE. Queste riforme che si vogliono attuare hanno, però, ottenuto delle critiche in quanto potrebbero causare conseguenze negative ai diritti fondamentali dei migranti alle frontiere, i quali potrebbero essere respinti giustificando tali azioni con il discorso della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Ampliamento dello Spazio Schengen

Dal primo gennaio 2023, inoltre, anche la Croazia ha aderito pienamente all’acquis di Schengen, eliminando i controlli sulle persone alle frontiere interne sia terrestri che marittime a partire dal 26 marzo 2023. Bulgaria, Cipro e Romania aderiranno presto allo spazio Schengen mentre invece, l’Irlanda, è il solo unico Paese membro che non rientra nel suddetto spazio. L’acquis dell’UE è la raccolta dei diritti e degli obblighi comuni che costituisce il corpo del diritto dell’Unione, integrato nei sistemi giudiziari degli Stati membri dell’Unione. Esso si evolve costantemente nel corso del tempo.

Sistema Informativo Schengen Nazionale

Ai sensi dell’Art. 1 del Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, la finalità del trattamento è quella di assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo V, capo 2 del TFUE relative alla circolazione delle persone in detto territorio, avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema. Inoltre, ai sensi dell’Art. 1 del Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, la finalità del trattamento è quella di assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo V, capo 4 e 5 del TFUE relative alla circolazione delle persone in detto territorio, avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema.

Esercizio del Diritto di Accesso ai Dati Personali

Il diritto di accesso ai dati inseriti nel Sistema Informativo Schengen è la facoltà, per chiunque, di richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, di chiederne la cancellazione. Tale diritto è integrato da un diritto di rettifica, quando i dati contengono errori di fatto. Ai sensi dell’art. 53 del Regolamento (UE) 2018/1861 e dell’art. 67 del Regolamento (UE) 2018/1862 gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento (UE) 2016/679 e agli articoli 14, nonché 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/680 recepiti al Capo II “Diritti dell’interessato” del Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

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Controllo e Garanzia

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, quale Autorità nazionale di controllo del Sistema Informativo Schengen, esercita il controllo sul trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del Decreto Legislativo n. 51 del 18 maggio 2018 con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss. mm. ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali). La medesima Autorità, su richiesta dell’interessato, esprime pareri in merito all’esercizio dei diritti di protezione dei dati personali derivanti dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 51 del 18 maggio 2018.

Come Inoltrare una Richiesta

Le richieste devono essere sottoscritte dal diretto interessato o, alternativamente, contenere una delega in favore di chi scrive. É inoltre opportuno che i documenti inviati siano pienamente leggibili e contengano un idoneo recapito del richiedente (postale o PEC) dove l'interessato possa agevolmente ricevere la risposta.

Periodo di Conservazione dei Dati Personali

Il periodo di conservazione dei dati è disciplinato dall’art. 42 del Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo e Consiglio che dispone:

  1. L'articolo 41, paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati SIS in collegamento con i quali è stata svolta un'azione nel suo territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo massimo di tre anni, a meno che disposizioni specifiche di diritto nazionale prevedano un periodo di conservazione più lungo.
  2. L'articolo 41, paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati contenuti in una segnalazione particolare inserita nel SIS da quello stesso Stato membro.

Il periodo di conservazione dei dati è, per le finalità di cui al Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo e Consiglio, disciplinato all’art. 57 che dispone:

  1. L'articolo 56, paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati SIS in collegamento con i quali è stata svolta un'azione nel suo territorio. Tali dati sono conservati negli archivi nazionali per un periodo massimo di tre anni, a meno che disposizioni specifiche di diritto nazionale prevedano un periodo di conservazione più lungo.
  2. L'articolo 56, paragrafo 2 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nel proprio archivio nazionale i dati contenuti in una segnalazione particolare inserita nel SIS da quello stesso Stato membro.

Responsabile della Protezione dei Dati

Presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è individuato il Responsabile della protezione dei dati secondo quanto previsto dall’art. 28 del Decreto Legislativo n. 51 del 18 maggio 2018.

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Sistema di Ingressi/Uscite

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: “Presto l’Europa dovrà passare al sistema digitale di gestione delle frontiere più moderno al mondo, il sistema di ingressi/uscite. Sarà un grande traguardo negli sforzi dell’Unione volti a rafforzare la sicurezza delle frontiere, in quanto permette di sapere chi entra nel territorio dell’Unione e chi ne esce. Con questa proposta consentiamo agli Stati membri di introdurre gradualmente il nuovo sistema per garantirne il buon funzionamento e la sicurezza fin dal primo giorno.

Magnus Brunner, Commissario per gli Affari interni e la migrazione, ha dichiarato: “Dobbiamo sapere chi entra nell’UE e chi esce. Per migliorare la sicurezza e l’efficienza dei valichi di frontiera, stiamo introducendo sistemi informatici con tecnologie innovative. Il sistema di ingressi/uscite rappresenta un grande passo avanti verso una gestione delle frontiere più integrata e globale. La proposta sarà ora presentata al Parlamento europeo e al Consiglio per adozione.

Segnalazioni nel SIS II

Chi è stato segnalato nel Sistema di Informazione Schengen (SIS II) può affrontare gravi limitazioni alla propria libertà personale, specialmente in caso di arresto, rifiuto di ingresso o sorveglianza. Tuttavia, esistono procedure legali per richiedere la cancellazione della Segnalazione dal SIS II nell’Unione Europea e tutelare i propri diritti. Il SIS II è il principale database europeo di cooperazione giudiziaria e di polizia. Ogni cittadino può inoltrare una richiesta all’autorità nazionale del Paese che si presume abbia effettuato la segnalazione. La durata della procedura dipende dal tipo di ricorso utilizzato e dal Paese coinvolto. Una volta cancellata, la segnalazione SIS II viene rimossa da tutti i Paesi Schengen.

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